Normativa e prassi
Mutui a carico dello Stato:
il codice per recuperare le somme
Istituito il codice tributo per consentire a banche e intermediari finanziari la fruizione del credito d’imposta
casa
Da oggi con il codice “6811”, le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione, per recuperare la quota di mutuo a carico dello Stato che hanno anticipato (articolo 2, comma 3, dl 185/2008). E’ questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 59/E dell’11 marzo.
 
Il decreto anticrisi (n. 185/2008), convertito con legge n 2 del 28 gennaio 2009, fra le misure di sostegno a famiglie e imprese, ha previsto che l’importo delle rate dei mutui prima casa a tasso variabile sia calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread e quello stabilito dal contratto alla data di sottoscrizione (articolo 2, comma 1). Ha inoltre disposto che la differenza tra gli importi così ottenuti e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui, sia a carico dello Stato; per il recupero di tale quota, attribuisce un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, alle banche e agli intermediari finanziari che hanno provveduto ad anticipare la parte di spettanza dell’erario (articolo 2, comma 3).
 
L’agevolazione prevista dal decreto anticrisi spetta agli intestatari di mutuo ipotecario sottoscritto entro il 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, sulle rate da corrispondere nel 2009, purché non si tratti di abitazioni signorili (categoria A1), ville (categoria A8), castelli e palazzi storici (categoria A9). Fruiscono del beneficio anche i mutui rinegoziati in applicazione del dl 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero.
 
L’istituzione del codice fa seguito al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 marzo scorso che ha approvato, in attuazione del citato articolo 2, comma 3 del dl 185/2008, le modalità con cui le Entrate devono comunicare a banche e intermediari finanziari, i nomi dei contribuenti in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
 
Il suddetto codice va inserito nella “Sezione Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati” in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 dl 472/1997).

Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 11 Marzo 2009

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