Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Mutui per ristrutturazioni: sconto Irpef se è certa la data inizio lavori
Coincide, in caso di completamento di costruzione, con quella di voltura della Dia
Nel caso di donazione da padre a figlio di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento perché risultano soddisfatte le due condizioni temporali richieste dalla normativa: i lavori di completamento del fabbricato sono iniziati nei sei mesi successivi alla stipula del mutuo e il trasferimento di residenza è avvenuto entro un semestre dal termine dei lavori (risoluzione n. 73/E del 3 marzo).
Nel dettaglio, l'Agenzia ritiene soddisfatto il primo requisito temporale perché nel caso in questione è desumibile con certezza la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, che può ragionevolmente coincidere con il passaggio di titolarità della Dia dal padre al figlio istante.
Il 23 gennaio 2006, infatti, avviene il trasferimento di titolarità della dichiarazione, mentre il 10 gennaio dello stesso anno è stato stipulato il mutuo: è chiaro che il contribuente rientra ampiamente nei paletti temporali fissati dal decreto 311/1999. Quest'ultimo detta le condizioni a cui si subordina lo sconto Irpef sul mutuo, affermando che gli interventi di ristrutturazione devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire.
L'Agenzia precisa, inoltre, che l'interpellante non incorre neanche nell'ipotesi di decadenza del diritto alla detrazione perché ultima i lavori di completamento del fabbricato entro i termini stabiliti dalla dichiarazione di concessione edilizia. Gli interventi vengono infatti ultimati in data 18 maggio 2006, a fronte di un termine di validità della Dia fissato all'11 novembre 2008.
Per verificare la sussistenza del secondo requisito temporale richiesto per godere del diritto alla detrazione, è necessario esaminare i diversi passaggi che hanno condotto l'istante a diventare pieno proprietario dell'intero immobile: la norma stabilisce infatti che il trasferimento di residenza e l'utilizzo dell'immobile a titolo di abitazione principale deve avvenire entro sei mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione.
Ripercorrendo la storia dell'interpellante, ci si rende conto di come soddisfi in extremis la condizione, rientrando nel limite temporale per soli cinque giorni.
Il contribuente, fino a pochi giorni prima dello scadere del secondo vincolo temporale, era pieno proprietario di soli 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della parte restante, su cui vantava diritto di usufrutto la nonna. Soltanto in data 13 novembre 2006, in seguito al decesso dell'usufruttuaria, il nipote ha potuto trasferire la propria residenza presso l'intero immobile, rientrando così per un soffio nei termini fissati dalla norma. Solo cinque giorni dopo, infatti, scadeva il termine per godere del diritto alla detrazione.
L'Agenzia precisa anche l'iter da seguire per poter godere del diritto: al fine di detrarre gli interessi passivi relativi al periodo d'imposta 2006, per il quale è già stata presentata dichiarazione dei redditi (modello 730/2007), l'istante può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2007 entro lo stesso termine previsto per Unico 2008.
Nel dettaglio, l'Agenzia ritiene soddisfatto il primo requisito temporale perché nel caso in questione è desumibile con certezza la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, che può ragionevolmente coincidere con il passaggio di titolarità della Dia dal padre al figlio istante.
Il 23 gennaio 2006, infatti, avviene il trasferimento di titolarità della dichiarazione, mentre il 10 gennaio dello stesso anno è stato stipulato il mutuo: è chiaro che il contribuente rientra ampiamente nei paletti temporali fissati dal decreto 311/1999. Quest'ultimo detta le condizioni a cui si subordina lo sconto Irpef sul mutuo, affermando che gli interventi di ristrutturazione devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire.
L'Agenzia precisa, inoltre, che l'interpellante non incorre neanche nell'ipotesi di decadenza del diritto alla detrazione perché ultima i lavori di completamento del fabbricato entro i termini stabiliti dalla dichiarazione di concessione edilizia. Gli interventi vengono infatti ultimati in data 18 maggio 2006, a fronte di un termine di validità della Dia fissato all'11 novembre 2008.
Per verificare la sussistenza del secondo requisito temporale richiesto per godere del diritto alla detrazione, è necessario esaminare i diversi passaggi che hanno condotto l'istante a diventare pieno proprietario dell'intero immobile: la norma stabilisce infatti che il trasferimento di residenza e l'utilizzo dell'immobile a titolo di abitazione principale deve avvenire entro sei mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione.
Ripercorrendo la storia dell'interpellante, ci si rende conto di come soddisfi in extremis la condizione, rientrando nel limite temporale per soli cinque giorni.
Il contribuente, fino a pochi giorni prima dello scadere del secondo vincolo temporale, era pieno proprietario di soli 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della parte restante, su cui vantava diritto di usufrutto la nonna. Soltanto in data 13 novembre 2006, in seguito al decesso dell'usufruttuaria, il nipote ha potuto trasferire la propria residenza presso l'intero immobile, rientrando così per un soffio nei termini fissati dalla norma. Solo cinque giorni dopo, infatti, scadeva il termine per godere del diritto alla detrazione.
L'Agenzia precisa anche l'iter da seguire per poter godere del diritto: al fine di detrarre gli interessi passivi relativi al periodo d'imposta 2006, per il quale è già stata presentata dichiarazione dei redditi (modello 730/2007), l'istante può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2007 entro lo stesso termine previsto per Unico 2008.
Giulia Marconi
pubblicato Lunedì 3 Marzo 2008
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