Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:33
Normativa e prassi
Niente Iva sulle cessioni di navi da noleggiare
L'agevolazione è concessa solo alle unità da diporto utilizzate per attività commerciali
L'acquisto di navi da diporto destinate a svolgere esclusivamente attività commerciali, mediante la sottoscrizione di contratti di noleggio, è una operazione che può realizzarsi in regime di non applicabilità dell'Iva. Va però rispettata una condizione indispensabile per la fruibilità del beneficio, cioè, l'effettivo utilizzo in attività di noleggio da parte dell'acquirente.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 95/E di oggi, attraverso la quale i tecnici dell'Agenzia colgono l'occasione per ripercorrere l'evoluzione della normativa in materia.
L'input alla precisazione è scaturito da un interpello, relativo all'ipotesi di non assoggettare a Iva la tipologia di cessioni descritta, proposto da una società operante nel settore. Nel concordare con la soluzione prospettata dall'istante, nel documento di prassi, da una parte si ricorda che le norme sull'Iva prevedono la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi connesse a "navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare" (articolo 8-bis, Dpr 633/1972), dall'altra l'estensione dell'agevolazione alle unità da diporto (con determinate caratteristiche) attuata da una serie di disposizioni legislative e di prassi.
Di particolare rilievo la risoluzione 92/2002, con la quale sono state incluse nel beneficio le imbarcazioni da diporto utilizzate per attività commerciali che si realizzano attraverso contratti di noleggio.
Sul fronte legislativo, inoltre, è stata prevista la possibilità di iscrizione nel Registro internazionale per le unità da diporto con "con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche". Considerato che tale possibilità rappresenta una ulteriore prova del fatto che le navi da diporto possono essere impiegate in attività commerciali, ne discende che nulla osta all'estensione della non applicabilità dell'Iva alle operazioni di cessione di queste imbarcazioni.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 95/E di oggi, attraverso la quale i tecnici dell'Agenzia colgono l'occasione per ripercorrere l'evoluzione della normativa in materia.
L'input alla precisazione è scaturito da un interpello, relativo all'ipotesi di non assoggettare a Iva la tipologia di cessioni descritta, proposto da una società operante nel settore. Nel concordare con la soluzione prospettata dall'istante, nel documento di prassi, da una parte si ricorda che le norme sull'Iva prevedono la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi connesse a "navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare" (articolo 8-bis, Dpr 633/1972), dall'altra l'estensione dell'agevolazione alle unità da diporto (con determinate caratteristiche) attuata da una serie di disposizioni legislative e di prassi.
Di particolare rilievo la risoluzione 92/2002, con la quale sono state incluse nel beneficio le imbarcazioni da diporto utilizzate per attività commerciali che si realizzano attraverso contratti di noleggio.
Sul fronte legislativo, inoltre, è stata prevista la possibilità di iscrizione nel Registro internazionale per le unità da diporto con "con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche". Considerato che tale possibilità rappresenta una ulteriore prova del fatto che le navi da diporto possono essere impiegate in attività commerciali, ne discende che nulla osta all'estensione della non applicabilità dell'Iva alle operazioni di cessione di queste imbarcazioni.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 14 Marzo 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
7/5/2012
Cancellato l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beneficiari all’Anagrafe tributaria. Questa li ricaverà attraverso l’accesso diretto al sistema informativo del Mit
19/4/2012
Vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Per riempire gli altri campi dell’F24 basta leggere attentamente l’accordo
12/4/2012
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
5/4/2012
Fra i dati spicca l’ottima performance del gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica: giochi, tabacchi, successioni e donazioni
Notizie correlate
- Iva sulla nautica da diporto, l'Agenzia a domanda risponde
- 29/9/2011

- Dai quesiti delle associazioni di categoria, i chiarimenti delle Entrate in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle attività di noleggio e locazione
- Locazione e noleggio di unità da diporto
- 24/6/2004

- L'operazione è imponibile in Italia solo per la percentuale di utilizzo nelle acque territoriali
- Navigazione tranquilla verso la tonnage tax (1)
- 24/1/2008

- Un riepilogo dei punti salienti del regime opzionale di determinazione del reddito imponibile
- Non imponibilità Iva sospesa, se la nave è in cantiere
- 6/3/2008

- Lo stato iniziale dell'imbarcazione determina l'applicazione dell'imposta sulle fatture emesse in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori














