Il parere che segue si riferisce a due interpelli con i quali due società cointeressate (una Snc e una Srl) chiedono che venga riconosciuta la liceità di un'operazione di cessione, in favore di una società a responsabilità limitata, di tutte le quote di partecipazione al capitale di una società di persone, seguita dallo scioglimento della società ceduta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
Esponendo di eseguire la medesima attività di subfornitura per conto terzi nel settore dell'assemblaggio degli elettrodomestici nella quale impiegano un numero considerevole di dipendenti in funzione delle committenze, entrambe le società vorrebbero accentrare le attività, condotte separatamente fino a questo momento, in un unico soggetto.
Una gestione unitaria favorirebbe la contrazione delle spese amministrative relative alla tenuta della contabilità, alle consulenze, agli adempimenti formali e quant'altro al momento trova una duplice evidenza nei bilanci di entrambe.
Oltre agli indubbi benefici connessi al conseguimento delle economie di scala, la ridefinizione dell'attuale gestione consentirebbe di ottenere un grado di flessibilità della manodopera capace di compensare le fasi cicliche di lavoro disomogenee motivate dall'incidenza della stagionalità differenziata.
Tali motivazioni vengono dalle società istanti opposte come valide ragioni economiche ispiratrici di una cessione, di tutte le quote di partecipazione al capitale della società di persone nella società a responsabilità limitata, che sarebbe prodromica allo scioglimento della prima società, non intendendo ricostituire la pluralità dei soci ai sensi dell'articolo 2272 del codice civile (lo scioglimento avverrebbe proprio per l'assenza di detta volontà subito dopo la cessione delle partecipazioni).
L'attività proseguirebbe in capo alla società a responsabilità limitata senza soluzione di continuità, con passaggio diretto dei dipendenti e assumendo i valori contabili della disciolta società in nome collettivo contro l'annullamento delle relative partecipazioni.
Le interpellanti precisano che non possiedono immobili o beni significativamente plusvalenti, né perdite pregresse e riserve in sospensione d'imposta, e che il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto mediante la classica operazione di fusione se solo si considera che, successivamente alla vendita in favore della Srl delle partecipazioni che i soci persone fisiche detengono nella Snc, potrebbero ottenersi i benefici di cui all'articolo 2505 del codice civile (incorporazione di società interamente possedute).
Ad avviso delle proponenti l'interpello, le valide ragioni economiche del progetto sarebbero ulteriormente corroborate dal risparmio degli oneri tipici del procedimento di fusione, cui si assocerebbe la liceità del risparmio d'imposta, atteso che lo scioglimento della Snc non genera alcuna materia imponibile per l'unico socio Srl (in accordo con quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate che, nel punto 5 della circolare n. 54 del 19 giugno 2002, espresse l'avviso "che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni").
Il Comitato consultivo ritiene che i termini di prospettazione dell'operazione siano pienamente conformi al dettato normativo, recato dall'articolo 21, comma 2, primo periodo, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 introduttiva dell'interpello comunemente definito come "antielusivo", essendo l'oggetto della fattispecie - la cessione di partecipazioni - ascrivibile tra quelle individuate dal comma 3 dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 (ossia della norma antielusiva alla quale fa esplicito riferimento il citato articolo 21) come elusive qualora esse si concretizzino - a norma del comma 1 dello stesso articolo 37-bis - in atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi, altrimenti indebiti.
Nel merito, si ritiene che l'operazione non sia elusiva perché non genera alcun risparmio d'imposta né vulnera norme fiscali "ferma restando la tassazione al valore normale dei beni assegnati al socio".
In particolare, prendendo atto del fatto che entrambe le società sono operative e producono un utile di esercizio, viene riconosciuta piena legittimità alla esposta volontà di concentrazione dei due nuclei aziendali, dal momento che tale obiettivo non sarebbe conseguibile attraverso la semplice liquidazione della Snc.
In tale ipotesi, infatti, si realizzerebbe una assegnazione ai soci con i conseguenti effetti previsti dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, e, dunque, una estromissione dei beni della Snc.
D'altra parte, l'avviso espresso trova piena corrispondenza in un precedente pronunciamento: nel parere n. 27/2005, il Comitato consultivo aveva, infatti, ancorato la non elusività dell'operazione all'assenza, nel patrimonio della società, di immobili o beni significativamente plusvalenti, di riserve in sospensione d'imposta e di perdite da recuperare.
Il giudizio di liceità non sottace, tuttavia, una precisazione.
La citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 54/2002 non può trovare applicazione alla soluzione interpretativa formulata, perché la disposizione recata nel punto 5 si riferisce a un socio persona fisica che, successivamente allo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, assume la qualifica di imprenditore, modificando contestualmente il proprio regime fiscale.
Nel caso oggetto dell'interpello, il socio superstite per scioglimento e mancata ricostituzione della compagine sociale è una Srl che possiede, necessariamente, un regime fiscale d'impresa già prima della liquidazione e, conseguentemente, "un socio che si trovi già nel regime d'impresa in nessun caso può beneficiare in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società in liquidazione".
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