Con la circolare n. 20/E del 13 giugno 2006, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni in ordine ad alcune delle disposizioni aventi rilevanza tributaria, introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ("Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"), convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
La circolare, dopo aver richiamato i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi su altre disposizioni dello stesso Dl, si sofferma, in particolare, sulla cessione di personal computer ai dipendenti (cfr Annamaria Crisconio, "La conoscenza non ha prezzo", su FISCOoggi del 20 giugno 2006), sull'applicazione dell'Iva in caso di "vendite a distanza" in ambito intracomunitario, su Onlus e terzo settore; focalizziamo l'attenzione su queste due ultime fattispecie.
Applicazione dell'Iva in caso di "vendite a distanza" in ambito intracomunitario
L'Agenzia delle entrate si è soffermata sull'articolo 11-quater del decreto legge n. 35 del 2005, che introduce alcune precisazioni in merito alla disciplina di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in aderenza alle corrispondenti disposizioni contenute nella direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977 (VI direttiva Iva), la quale fissa una deroga al più generale principio secondo cui le cessioni a privati consumatori sono assoggettate a Iva nel paese di origine.
Con il documento di prassi in commento è sottolineato come ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, recepita dall'ordinamento interno, le cosiddette "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente è un "privato", non è il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, eccetera) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente, dal fornitore o per suo conto, a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.
La circolare, al riguardo, ricorda come il citato articolo 11-quater - con norma di interpretazione autentica - disponga che la disciplina nazionale di recepimento (articolo 41) della direttiva comunitaria, nella parte in cui richiama le "cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro", non intende elevare tale modalità di vendita a requisito indefettibile delle "vendite a distanza", che, di converso, si caratterizzano per il fatto di avvenire con "trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto".
Ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lettera b), terzo periodo, al verificarsi dei predetti requisiti, le operazioni sono considerate non imponibili qualora - nell'anno solare precedente e in quello in corso - l'ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione superi il limite di 79.534,36 euro (154 milioni di lire) o l'eventuale minore importo stabilito dal medesimo Stato membro.
L'articolo 11-quater - in caso di cessione da parte di soggetto Iva italiano, disciplinata dall'articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331 del 1993 - dispone, altresì, che se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata a imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta in due modi fra loro alternativi:
- presentando istanza di rimborso (cosiddetto "anomalo") di cui all'articolo 21 del Dlgs n. 546 del 1992, entro il termine di due anni, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera
- tramite il riconoscimento con provvedimento formale, da parte del competente ufficio delle Entrate (previo accertamento della sussistenza dei presupposti del credito), di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione (verticale o orizzontale), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'Agenzia delle entrate precisa che il diritto al rimborso si cristallizza solo quando l'autorità dell'altro Paese membro abbia formalizzato la pretesa impositiva, mediante la notifica del relativo atto di accertamento, non essendo sufficiente il mero avvio della procedura di controllo.
Il rimborso, inoltre, deve avere a oggetto, chiaramente, l'imposta relativa alle operazioni per le quali sia definitivamente acclarata la debenza del tributo nell'altro Paese membro, e sempre che lo stesso sia stato precedentemente versato all'Erario italiano.
Onlus e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 1-bis del decreto legge n. 106 del 2005
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate precisa che l'articolo 1-bis del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, ha apportato modifiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, estendendo l'agevolazione che permette di dedurre dal reddito complessivo (entro il limite del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro annui) le erogazioni liberali in favore delle Onlus, anche per le liberalità eseguite a beneficio delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Su tale agevolazione, l'Amministrazione finanziaria ricorda di aver fornito specifici chiarimenti già con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, e sottolinea, come già fatto in tale occasione, che le erogazioni liberali effettuate a favore dei suddetti soggetti non possono essere dedotte se effettuate prima dell'entrata in vigore del Dpcm a cui fa espresso riferimento l'articolo 14, comma 1, del Dl n. 35/2005.
Nella circolare, infine, si rammenta che il comma 355 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha abrogato il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge n. 35/2005, in tema di agevolazioni per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università ed enti di ricerca pubblici. Tale abrogazione è conseguente alla nuova disciplina agevolativa introdotta in materia di ricerca, dai commi 353 e 354 della stessa legge finanziaria.
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