Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Non imponibilità Iva sospesa, se la nave è in cantiere
Lo stato iniziale dell'imbarcazione determina l'applicazione dell'imposta sulle fatture emesse in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori
Il beneficio della non imponibilità Iva vale soltanto quando la nave è pronta per la navigazione e iscritta nel "Registro Internazionale". La realizzazione, infatti, è il presupposto per l'iscrizione, che a sua volta è condizione per ottenere la non applicazione dell'imposta alle prestazioni di servizi relative all'allestimento dell'imbarcazione. Pertanto, sulle fatture emesse nel corso della costruzione, l'Iva è dovuta. Una volta perfezionata la registrazione, sarà comunque possibile recuperare quanto versato. Questa la sintesi della risposta data con la risoluzione n. 79/E del 6 marzo dall'agenzia delle Entrate.
L'istanza è stata presentata da una società costruttrice di unità da diporto e commerciali, adibite alla navigazione marittima, che avendo stipulato un contratto per la costruzione di una nave, ipotizzava la non imponibilità Iva delle fatture d'acconto emesse in coincidenza con le varie fasi di completamento dei lavori. L'istante intendeva, nella pratica, ricondurre le operazioni nelle fattispecie previste al comma 1, lettere a) ed e), dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972. A supporto della richiesta, inoltre, faceva presente che in base alla tipologia del contratto, lo scafo, una volta completato, sarebbe stato iscritto nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale e destinato esclusivamente al noleggio per scopi turistici. L'imbarcazione non poteva, quindi, essere classificata come nave da diporto, senza alcuna possibilità di iscrizione nel "Registro".
L'Agenzia, sottolineando l'irrilevanza dei contenuti contrattuali ai fini del beneficio e ricordando che anche le navi da diporto con determinate caratteristiche (scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) possono essere iscritte nel "Registro Internazionale" e svolgere attività commerciale, punta l'attenzione sullo stato di avanzamento dei lavori. In particolare, è dal loro completamento che dipende la non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alla costruzione.
Salpate le ancore e in regola con il "Registro" si potrà procedere al rientro dell'Iva.
L'istanza è stata presentata da una società costruttrice di unità da diporto e commerciali, adibite alla navigazione marittima, che avendo stipulato un contratto per la costruzione di una nave, ipotizzava la non imponibilità Iva delle fatture d'acconto emesse in coincidenza con le varie fasi di completamento dei lavori. L'istante intendeva, nella pratica, ricondurre le operazioni nelle fattispecie previste al comma 1, lettere a) ed e), dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972. A supporto della richiesta, inoltre, faceva presente che in base alla tipologia del contratto, lo scafo, una volta completato, sarebbe stato iscritto nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale e destinato esclusivamente al noleggio per scopi turistici. L'imbarcazione non poteva, quindi, essere classificata come nave da diporto, senza alcuna possibilità di iscrizione nel "Registro".
L'Agenzia, sottolineando l'irrilevanza dei contenuti contrattuali ai fini del beneficio e ricordando che anche le navi da diporto con determinate caratteristiche (scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) possono essere iscritte nel "Registro Internazionale" e svolgere attività commerciale, punta l'attenzione sullo stato di avanzamento dei lavori. In particolare, è dal loro completamento che dipende la non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alla costruzione.
Salpate le ancore e in regola con il "Registro" si potrà procedere al rientro dell'Iva.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 6 Marzo 2008
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