Attualità
Nuovi limiti per i modelli intrastat
Modifiche ai parametri in base ai quali si determina la periodicità degli elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti intracomunitari
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Uno degli obblighi più rilevanti per i soggetti che intrattengono scambi comunitari è costituito dalla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti effettuati (modelli intrastat).
L'articolo 2 dell'apposito decreto del 21/10/1992 specificò che "sono tenuti alla presentazione degli elenchi ... i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli stati membri della comunità economica europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli stati membri della CEE e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella comunità. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi ... gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta,che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto".

Dispose, inoltre, in tal senso, dapprima l'articolo 6 del Dl n. 16 del 23/1/1993 e, successivamente, il comma 6, articolo 50, del Dl n. 331 del 30/8/1993.
La prima delle due citate disposizioni stabilì che, ai fini della compilazione degli elenchi, per le cessioni effettuate deve farsi riferimento alla data di registrazione o, comunque, al periodo di registrazione previsto (entro 15 giorni). Per gli acquisti vige lo stesso criterio, ma bisogna considerare che questi devono essere registrati prima della liquidazione.

Peraltro, il comma 7 dell'articolo 50 del Dl n. 331/93 stabilisce che "le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse".

Va ancora specificato che i "professionisti" sono tenuti alla presentazione dei modelli, se nel corso della loro attività effettuano scambi intracomunitari. Non è necessaria la presentazione nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni (circolare n. 60/D del 1999).

Più recentemente, l'articolo 1 del Dm 27/10/2000, nel riformare gli elenchi riepilogativi in euro, ha ribadito i modelli da presentarsi, peraltro già individuati a suo tempo dall'articolo 1 del Dm 21/10/92.
Precisato che gli importi delle cessioni non vanno cumulati con quelli degli acquisti, e che nel caso di inizio attività la periodicità è rapportata all'ammontare degli scambi presunti, l'articolo 1 del decreto 12/12/2002 ha, successivamente, stabilito, a partire dall'anno 2003, i parametri e le relative scadenze di presentazione dei modelli, modificando l'articolo 3 del precedente Dm 27/10/2000.

Su tali parametri è intervenuto l'ultimo decreto ministeriale del 20/12/2006, le cui modifiche, in vigore dal primo gennaio 2007, rispetto alla normativa precedente, sono evidenziate con un asterisco:

Limite, periodicità e presentazione

1. Cessioni (modello INTRA 1):

inferiore a 40mila euro = annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo

"Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40mila euro o di 250mila euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti"

compreso fra 40mila e 250mila* euro = trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre

"in caso di superamento della soglia di 250mila euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata".

superiore a 250mila* euro = mensile, entro il 20 del mese successivo

2. Acquisti (modello INTRA 2):

inferiore a 180mila* euro = annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo

"In caso di superamento della soglia di 180mila euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti".

superiore a 180mila* euro = mensile, entro il 20 del mese successivo

Si ricorda che le scadenze di presentazione (20 del mese o fine del mese successivo) sono stabilite dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto 27/10/2000, e il nuovo Dm, nella lettera e) dell'articolo 1, ha stabilito la proroga di cinque giorni delle stesse, nel caso in cui si utilizzi l'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.

Va ulteriormente rammentato che i modelli relativi alle operazioni relative al mese di luglio (cessioni o acquisti), possono essere presentati entro il giorno 6 del mese di settembre (articolo 1, Dpr n. 190/2004).

Il Dm in esame ha anche modificato il comma 5 dell'articolo 4 del decreto 27/10/2000, laddove si fa riferimento "alla menzione del valore statistico". Viene, infatti, elevato a 20 milioni di euro il limite per i modelli mensili, sia per le cessioni che per gli acquisti, oltre il quale è necessario citare "le condizioni di consegna" o il "modo di trasporto".

Infine, dopo l'articolo 4 del Dm 27/10/2000, è stato inserito l'articolo 4-bis, inerente alle semplificazioni a cui possono accedere operatori di grandi dimensioni.

Alfonso Russo
pubblicato Giovedì 11 Gennaio 2007

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