Attualità
Operativo il Registro del Coni
L'iscrizione è obbligatoria per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per il settore
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A decorrere dal 2 novembre 2005 è scattato l'obbligo, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, di iscrizione presso l'apposito Registro telematico tenuto dal Coni, al fine di continuare a beneficiare delle agevolazioni, prevalentemente di natura tributaria, previste per tali enti dall'articolo 90 della legge 289/2002, che ha riformato la disciplina del settore.

Orbene, il comma 20 del citato articolo 90 aveva previsto l'istituzione presso il Coni del Registro delle società e delle associazioni sportive, distinto in tre sezioni:

  • associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
  • associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
  • società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

I successivi commi 21 e 22 avevano disposto che l'obbligatorietà e le modalità di tenuta del Registro stesso fossero successivamente disciplinate da un'apposita delibera del Consiglio nazionale del Coni.

Nel maggio 2004, l'articolo 4 del decreto legge 72, nel fissare gli elementi che devono essere espressamente previsti negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche (riformulando il comma 10 dell'articolo 90 della legge 289/2002), ha abrogato i commi 20, 21 e 22, descritti in precedenza, che disciplinavano appunto l'istituzione, la tenuta e gli effetti giuridici del Registro.
Tale intervento legislativo ha sollevato qualche perplessità circa l'organicità e la ratio delle norme appena introdotte, già peraltro oggetto di una prima interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21 del 22/4/2003.

Infatti, la disciplina dell'articolo 90 della legge 289/2002, se da un lato ha creato una nuova figura di soggetti agevolati, le società sportive dilettantistiche, poi estesa anche alle cooperative, purché le stesse si configurino senza scopo di lucro, dall'altro ha istituito una serie di vincoli e controlli ulteriori nei confronti di tali enti (quali, ad esempio, l'obbligo di indicare nella ragione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica), al fine di effettuare un compiuto monitoraggio delle ragioni che possano giustificare le agevolazioni concesse, anche attraverso l'intervento di organi, quali il Coni, diversi dall'Amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 7 del decreto legge 136/2004, recependo i dubbi e le perplessità appena espresse, il legislatore ha nuovamente ribadito, anzi incrementato, la centralità del Coni, ai fini della regolamentazione del settore dello sport dilettantistico, disponendo che:

  • il Coni è da intendersi come l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche
  • la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 90 della legge 289/2002 si applica esclusivamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale
  • quindi, sia il Coni a determinare le modalità di istituzione e tenuta del Registro degli enti sportivi dilettantistici
  • il Coni trasmetterà annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Sulla scorta di quest'ultima disposizione, il Coni, con la delibera n. 1288 dell'11/11/2004, ha istituito il Registro in questione, secondo le seguenti modalità:

  • il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del Coni e, oltre al riconoscimento delle finalità sportivo-dilettantistiche, è utilizzato anche per la trasmissione delle informazioni annuali all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 136/2004
  • è suddiviso nelle tre sezioni originariamente indicate nel comma 20 dell'articolo 90 della legge 289/2002 (ora abrogato), con l'inclusione anche delle cooperative all'interno della sezione delle società di capitali
  • è necessaria l'affiliazione ad almeno una delle federazioni nazionali
  • devono sussistere anche tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 90 della legge 289/2002, con riferimento soprattutto all'assenza di scopo di lucro e ai principi di democrazia e trasparenza dell'organizzazione interna.

Con riferimento alla procedura telematica d'iscrizione, è il rappresentante legale dell'ente a richiederla, autocertificando il possesso di tutti i requisiti.
Ciò determina un'iscrizione provvisoria, che deve essere validata dal Comitato provinciale del Coni entro cinque giorni, a pena di decadenza, con l'iscrizione definitiva al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'istituzione del Registro telematico, a partire dal 2 novembre 2005, comporta notevoli conseguenze, anche di carattere pratico, sulla disciplina, soprattutto fiscale, da applicare agli enti e associazioni in esame.
Infatti, poiché l'iscrizione nel Registro concreta il riconoscimento da parte del Coni, la stessa è determinante, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 136/2004, per il riconoscimento delle agevolazioni previste dagli articoli 143 e seguenti del Tuir, nonché, di riflesso delle medesime esenzioni disciplinate dall'articolo 4 del Dpr 633/72, ai fini dell'Iva.

Va, inoltre, rilevato, solo a titolo di esempio, che la mancata iscrizione comporta:

  • l'inapplicabilità delle agevolazioni previste in materia di imposta di Registro dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002
  • la non qualificazione dei compensi e indennità erogati a sportivi dilettanti (nonché ai collaboratori amministrativi, in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) tra i redditi diversi, con la conseguente franchigia di esenzione, sino a 7.500 euro (articolo 69 del Tuir)
  • l'inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/91, circa la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, per le attività commerciali, nonché l'abbattimento sempre forfetario del volume d'affari
  • l'inapplicabilità della disposizione derogatoria prevista dall'articolo 10 del Dlgs 446/97, sulla determinazione della base imponibile dell'Irap
  • l'inapplicabilità del regime di favore, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 149 del Tuir, unicamente a favore degli enti ecclesiastici e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Alla luce di quanto precede, possiamo concludere dicendo che l'istituzione del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche ha portato a compimento il disegno di revisione proposto dall'articolo 90 della legge 289/2002, nel senso di un ruolo preminente e preventivo di controllo capillare affidato al Coni, prima ancora della fase di accertamento effettuata dagli uffici finanziari.

Angelo Nicolella
pubblicato Giovedì 5 Gennaio 2006

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