Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Operazione 730, ultimi sette giorni
per la consegna al proprio sostituto
per la consegna al proprio sostituto
Il 30 aprile scade il termine per presentare il modello al datore di lavoro o all'ente pensionistico
Si avvicina la data - la scadenza è fissata per giovedì 30 aprile - entro la quale i lavoratori dipendenti e i pensionati devono presentare al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico il modello 730.
Ma chi può usufruire di questa modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi che, oltre a evitare di dover "fare i conti" perché effettuati direttamente da chi presta l'assistenza fiscale, consente di recuperare direttamente in busta paga o sulla pensione le eventuali somme pagate in più nel corso dell'anno?
Cominciamo con l'individuare chi è esentato del tutto dalla presentazione della dichiarazione:
- i contribuenti che, nel 2008, hanno percepito redditi di solo lavoro dipendente o di pensione da un unico ente erogatore e possiedono la sola casa di abitazione e le relative pertinenze
- chi possiede la sola abitazione principale e relative pertinenze
- chi percepisce solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un valore complessivo non superiore a 500 euro
- chi ha il solo reddito da pensione, fino a 7.500 euro per l'intero anno, e redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e dell'abitazione principale e relative pertinenze
- coloro che percepiscono solo redditi esenti, quali le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento, le rendite elargite dall'Inail per invalidità permanente o per morte, gli assegni erogati dal ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, eccetera
- coloro che, pur avendo percepito nel corso dell'anno redditi da lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, da più datori di lavoro, hanno richiesto all'ultimo di tenerne contro e di procedere al relativo conguaglio
- chi ha percepito solo redditi soggetti a imposta sostitutiva (come gli interessi sui Bot) o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi sui conti correnti bancari o postali e i compensi per attività sportiva dilettantistica per un importo fino a 28.158,28 euro)
- chi ha avuto un reddito complessivo fino a 8.000 euro, in cui è incluso un reddito da lavoro dipendente o assimilato per 365 giorni su cui non sono state effettuate ritenute
- chi ha avuto un reddito complessivo fino a 7.500 euro (7.750 euro per chi ha almeno 75 anni), in cui è compreso un reddito da pensione corrisposto per tutto l'anno, per il quale non sono state effettuate ritenute
- coloro che hanno percepito un reddito fino a 4.800 euro in cui è ricompreso un reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente per il quale la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro o redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
È opportuno ricordare che tutti i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono comunque presentarla se nel corso del 2008 hanno sostenuto spese deducibili o detraibili o hanno versato acconti in eccesso che danno diritto a rimborso. Utilizzando il 730, l'importo - come detto - sarà corrisposto direttamente in busta paga o sulla pensione.
Vediamo ora quali contribuenti sono invece obbligati a presentare Unico, che è un modello più complesso, per il quale è previsto un tempo di rimborso più lungo rispetto al 730:
- coloro che hanno prodotto redditi di impresa o di lavoro autonomo, titolari di partita Iva
- chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap o 770
- chi non ha avuto la residenza in Italia nel corso del 2008 e/o nel 2009
- chi ha percepito redditi dichiarabili nel 730, ma nel 2009 è dipendente di datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute di acconto (colf, badanti, autisti, ecc.)
- chi ha prodotto redditi "diversi" non dichiarabili nel 730, quali, ad esempio, proventi derivanti da cessioni di aziende
- chi ha realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziabili in mercati regolamentari
- chi ha percepito redditi, in qualità di beneficiario, derivanti da "trust"
- chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Da questo lungo elenco di soggetti che o non presentano dichiarazione o sono obbligati al modello Unico, finalmente arriviamo ai contribuenti che possono utilizzare il 730 e che hanno tempo fino al 30 aprile se vogliono consegnarlo al proprio datore di lavoro o ente pensionistico; se invece vogliono rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato, il termine ultimo per la presentazione è fissato al 1° giugno 2009 (la scadenza ordinaria del 31 maggio cade di domenica).
Questi i contribuenti che possono utilizzare il modello 730:
- chi ha una busta paga o una pensione erogata da un datore di lavoro o ente pensionistico che funge da sostituto d'imposta
- chi riceve l'assegno di cassa integrazione o mobilità
- chi svolge lavori socialmente utili
- i sacerdoti della Chiesa cattolica, i giudici costituzionali, i parlamentari o i titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, comunali, eccetera)
- chi ha un contratto di lavoro dipendente, o assimilato, a tempo determinato di durata inferiore all'anno (in questo caso può presentare la dichiarazione al proprio datore di lavoro) che duri almeno da aprile a luglio 2009; nel caso invece il contratto vada da giugno a luglio, occorre rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato
- chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato con la scuola, che duri almeno da settembre 2008 a giugno 2009
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione del modello 770, Irap e Iva.
Nel modello 730 possono essere dichiarate solo determinate tipologie di reddito: lavoro dipendente e assimilato, terreni e fabbricati, capitale, lavoro autonomo senza necessità di partita Iva, alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
Nel caso in cui sia possibile fare la dichiarazione dei redditi congiunta (cioè quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi riportabili nel 730 e almeno uno dei due lo può utilizzare), questa non serve per compensare crediti e debiti tra gli "sposi" ma a effettuare un conguaglio congiunto con un solo sostituto d'imposta.
Non è possibile fare la congiunta quando si presenta la dichiarazione per conto di una persona incapace o di un minorenne e in caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione del 730.
Tra pochi giorni, quindi, scade il termine per la presentazione del 730 al proprio sostituto d'imposta, cui va consegnato il modello già compilato, assieme alla busta chiusa contenente la scheda con la scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef. Al sostituto non va prodotta alcuna documentazione fiscale relativa ai dati indicati in dichiarazione.
Lilia Chini
pubblicato Venerdì 24 Aprile 2009
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