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Attualità
Operazioni con Paesi black list:
sul web il software di “dialogo”
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La comunicazione Iva sui trasferimenti avvenuti dal 1° luglio va trasmessa entro il 2 novembre
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il prodotto informatico destinato agli operatori Iva che effettuano “movimenti” rilevanti con partner economici aventi sede, residenza o domicilio in Paradisi fiscali – cioè i Paesi individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Questi soggetti, infatti, sono tenuti a compilare e inviare on line la comunicazione Iva delle operazioni realizzate.
L’adempimento è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, grazie al decreto attuativo della norma (decreto Mef del 30 marzo 2010), che ha stabilito modalità e termini, e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate (28 maggio e 5 luglio 2010) con i quali sono stati approvati il modello e le specifiche tecniche di trasmissione.
Nella comunicazione entrano i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute, nel periodo di riferimento.
Occhio alle avvertenze
Quando viene avviato per la prima volta, il software potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore (Agenzia delle Entrate). In questo caso, considerare affidabile il fornitore e selezionare il tasto “Esegui”per continuare. Dopo il “battesimo”, basta selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi windows, eseguire l’applicazione da start/tutti i programmi/Unico on line.
L’adempimento è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, grazie al decreto attuativo della norma (decreto Mef del 30 marzo 2010), che ha stabilito modalità e termini, e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate (28 maggio e 5 luglio 2010) con i quali sono stati approvati il modello e le specifiche tecniche di trasmissione.
Poi, per consentire a imprese e professionisti di “prepararsi” tecnologicamente all’adempimento, con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 5 agosto, è stato concesso più tempo. Il nuovo termine da rispettare, per trasmettere la comunicazione delle operazioni effettuate a luglio e agosto, è il 2 novembre.
Nella comunicazione entrano i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute, nel periodo di riferimento.
In particolare:
- il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
- la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
- la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
- per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.
Occhio alle avvertenze
r.fo.
pubblicato Lunedì 4 Ottobre 2010
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