Le novità contenute nel documento riguardano alcune informazioni aggiuntive che gli operatori sono tenuti a comunicare:
- l'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, realizzate a nome proprio o per conto o a nome di terzi, oltre ai dati identificativi dei soggetti che le effettuano. La comunicazione deve avvenire una sola volta nell'anno solare (per quelle compiute tra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2007 la trasmissione deve essere effettuata tra il 1° aprile e il 30 giugno 2008 mentre per i dati identificativi, nel caso di operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, le comunicazioni devono avvenire entro il 31 luglio 2008)
- i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi (per quelli che si realizzano tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, le comunicazioni devono essere effettuate tra il 1° aprile e il 30 giugno 2008 mentre per quelli effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 luglio dello stesso anno)
- i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.
Trasmissione, trattamento e sicurezza dei dati
I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi dagli operatori finanziari tramite il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto indicato nell'allegato 2 del provvedimento.
I dati e le notizie raccolti sono archiviati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria e trattati, previa autorizzazione, da parte dell'Agenzia o della Guardia di Finanza, soltanto per chi è sottoposto a indagini finanziarie.
Per la sicurezza dei dati trasmessi, ci si avvale di un sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria che utilizza un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore basato su un codice di identificazione dell'utente, abbinato a una specifica password. I dati, inoltre, possono essere trattati esclusivamente da operatori incaricati dei controlli le cui operazioni sono identificate attraverso un apposito sistema di tracciatura degli accessi.
Completamento della procedura e vizi di ricezione
L'operazione è completata quando l'Agenzia attesta, mediante una ricevuta contenuta in un file, l'avvenuta presentazione delle comunicazioni. I dati in essa riportati fanno riferimento alla data e all'ora di ricezione del file, all'identificativo dell'utente, al protocollo e al numero delle comunicazioni.
La ricevuta non viene rilasciata nel caso di mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, duplicazione del codice a seguito di invio errato, utilizzo di un software non idoneo che rende il file non elaborabile, mancato riconoscimento della persona tenuta all'invio e presenza di errori nel file tali da pregiudicare la validità delle informazioni.
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