Attualità
Paesi “black list”: ultimi giorni
per comunicare i “movimenti”
Poco più di 2 settimane dalla data entro cui informare le Entrate delle relazioni commerciali con i Paradisi fiscali
Il 2 novembre (il 31 ottobre, scadenza ordinaria, e il 1° novembre, infatti, sono giorni festivi) è l’ultimo giorno utile a disposizione dei contribuenti Iva, trimestrali e mensili, per trasmettere la comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, realizzate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio fiscale in uno dei Paesi della cosiddetta “black list” (decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001).
Si tratta di un obbligo introdotto dal legislatore con il Dl 40/2010, che contiene misure tributarie e finanziarie di contrasto alle frodi fiscali nazionali e internazionali operate, tra l’altro, attraverso i cosiddetti “caroselli” e le società “cartiere”.
Le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica sono stati definiti con il decreto Mef del 5 agosto 2010. La procedura di trasmissione e i modelli da utilizzare sono stati, invece, approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 28 maggio 2010, mentre per le specifiche tecniche bisogna far riferimento al successivo provvedimento direttoriale del 5 luglio.
 
Nel dettaglio, i dati che devono essere comunicati sono relativi alle seguenti operazioni:
  • cessioni di beni
  • prestazioni di servizi rese
  • acquisti di beni
  • prestazioni di servizi ricevute.
 
Si ricorda ancora che l’obbligo sussiste soltanto per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.
Il 2 novembre è il termine entro cui, per la prima volta, gli interessati dovranno effettuare la comunicazione delle operazioni sopra elencate; la scadenza coincide sia per i contribuenti trimestrali – che si ricorda sono quelli che non hanno superato la soglia di 50mila euro nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione – sia per quelli che sono obbligati all’adempimento mensile.
La “coincidenza” di data è dovuta al fatto che per la prima categoria  la scadenza del 2 novembre è quella naturale, in quanto relativa alle operazioni trimestrali effettuate dal 1° luglio 2010 – giorno da cui si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 40/2010 – fino al 30 settembre 2010; per quanto riguarda la seconda tipologia di contribuenti, invece, per i quali l’obbligo di comunicazione è mensile, la scadenza del 2 novembre è dovuta alla proroga loro concessa, con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010, relativamente alle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010.
Ovviamente, entro tale data vanno comunicati anche i movimenti rilevanti relativi al mese di settembre 2010, essendo, per loro, la scadenza naturale. La deroga è stata concessa per permettere a tutti gli operatori di avere maggior tempo a disposizione per organizzarsi adeguatamente in modo da eseguire al meglio il nuovo adempimento telematico.
 
Il Dm del 5 agosto 2010, infine, individua alcuni casi particolari che riguardano da un lato l’esclusione dall’obbligo di comunicazione sulla base di elementi territoriali o in relazione a operazioni relative a specifici settori di attività e, dall’altro, l’estensione dell’adempimento ad altre ipotesi, sempre in base all’attività esercitata.
Nel dettaglio, il decreto stabilisce che rimangono fuori le cessioni e prestazioni effettuate nel periodo che intercorre tra il 1° luglio e il 4 agosto 2010 con operatori residenti a Cipro, Malta e Corea del Sud.
Lo stesso provvedimento precisa che non sussiste l’obbligo di comunicazione per le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a condizione che il contribuente si avvalga della dispensa degli adempimenti previsti dall’articolo 36-bis del Dpr 633/72.
Un’ulteriore precisazione indica che l'adempimento è previsto anche per le prestazioni di servizi, che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai fini dell’Iva e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”.
Giovanni Quagliana
pubblicato Venerdì 15 Ottobre 2010

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