Attualità
Pagano il bollo le trascrizioni da sentenza Imposta unica per l'istanza di prima iscrizione
L'atto introduttivo di un procedimento amministrativo non soggiace alla disciplina del contributo unificato Abolita l'autentica del notaio, l'immatricolazione è "scontata" se avviene tramite modello NP2
_460.jpg

Due recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, la n. 148 del 19 ottobre e la n. 140 del 4 ottobre, offrono delucidazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo in relazione alle formalità da esperire presso il Pubblico registro automobilistico, in conseguenza di alcune modifiche normative.
Con la risoluzione n. 148/E, è stato chiarito il corretto trattamento tributario da riservare alle formalità da esperire presso il Pra sulla base di sentenze emesse dal Giudice di pace al fine di modificare la situazione giuridica di un veicolo.
Il quesito dell'interpellante muove dall'esenzione dall'imposta di bollo statuita dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374(1). Tale norma dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.
L'obbligo di corresponsione del contributo unificato nei procedimenti pendenti presso il Giudice di pace, anche per attività conciliative in sede non contenziosa, si ricollega all'articolo 10 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115(2), che ne fissa l'esenzione solo con riferimento ai processi già esenti dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura secondo precedenti previsioni legislative.

Il pagamento del contributo unificato esclude l'applicazione dell'imposta di bollo, che, però, ritorna applicabile nei casi, limitati, in cui non opera il contributo unificato, ad esempio al processo tributario, la cui giurisdizione conserva la sua specificità anche sotto il profilo della tassazione degli atti che ne derivano.
Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato istituito dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: "Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi (...) comprese le procedure concorsuali e di volontario giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario"(3).

I profili di intersezione tra il contributo unificato per le spese giudiziarie e l'imposta di bollo sugli atti giudiziari hanno trovato espressione nella circolare n. 70/E del 14 agosto 2002.
In tale sede, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito i presupposti oggettivi per l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti giudiziari, riservandola a tutte le ipotesi in cui opera il contributo unificato, cioè a tutti i procedimenti giurisdizionali inclusi gli atti antecedenti, necessari o funzionali a essi, nonché ai processi espressamente indicati dall'articolo 10 del citato Dpr n. 115/2002.
Secondo l'Agenzia, si considerano "antecedenti" gli atti che precedono in senso logico il procedimento giurisdizionale, non solo in senso cronologico, ma anche in senso funzionale e di necessità. Sono ritenuti "necessari" i provvedimenti indispensabili per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali; ad esempio, l'atto di precetto è necessario per il processo esecutivo. Infine, sono "funzionali" gli atti e provvedimenti posti in essere in vista del procedimento giurisdizionale, secondo il criterio cosiddetto teleologico; un esempio è la procura alle liti.
Ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo deve concorrere anche il presupposto soggettivo, consistente nel fatto che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale. I terzi, invece, scontano l'imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti processuali.

Considerato tale quadro normativo e di prassi, nella risoluzione n. 148/E l'Agenzia, giustamente, chiarisce che: "La formalità di trascrizione nel P.R.A. delle sentenze del Giudice di Pace, dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, nonché le richieste di rilascio del certificato di proprietà (C.d.P.) non rientrano nel procedimento giurisdizionale, né rappresentano atti "...antecedenti necessari o funzionali" allo stesso procedimento giurisdizionale, in quanto non sono "logicamente rapportabili" al medesimo, né in termini funzionali né tanto meno necessari".
La corretta qualificazione giuridica della formalità di trascrizione impone di considerarla un'istanza di un privato volta a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un ente pubblico; si tratta, dunque, di un atto introduttivo di un procedimento amministrativo e non di un atto conseguente a un procedimento giurisdizionale.

Pertanto, le richieste di formalità al Pra andranno sottoposte all'imposta di bollo, a norma dell'articolo 1 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata a esso. Infatti, le istanze dirette agli enti pubblici competenti a tenere pubblici registri, volte a ottenere un provvedimento amministrativo, insieme alle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri, navale, aeronautico e automobilistico, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.

Diversa è, invece, la situazione oggetto della risoluzione n. 140/E. L'interpello da cui è scaturito l'atto in commento conteneva il quesito relativo al trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo da riservare all'istanza di prima registrazione dei veicoli al Pra ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
La citata norma, di semplificazione amministrativa, consente di effettuare la prima registrazione al Pra di un veicolo anche su istanza dell'acquirente, senza bisogno dell'autentica notarile. Prima della sua entrata in vigore, per ottenere la prima iscrizione, bisognava presentare un apposito modulo (NP2) con allegati la nota di iscrizione autenticata dal notaio e il titolo di proprietà; inoltre, occorreva versare l'imposta di bollo in misura fissa di 11 euro per ogni foglio.
A seguito delle modifiche legislative intervenute, per espletare correttamente la formalità, è sufficiente presentare il citato modello NP2 presso lo Sportello telematico, istituito dall'articolo 2 del Dpr 19 settembre 2000, n. 358, senza alcun allegato e senza autentica notarile.

Perciò, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 140/E ha chiarito che, in base all'articolo 13, comma 3, n. 15, del Dpr n. 642/1972, con il pagamento di una sola imposta si possono scrivere sullo stesso foglio atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Nella fattispecie in esame, dunque, il modello NP2 include sia la nota di iscrizione che la dichiarazione dell'acquirente, per cui, per l'istanza di prima iscrizione, è sufficiente pagare l'imposta di bollo una sola volta.
Per i trasferimenti di proprietà successivi, per i quali è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte del notaio, l'imposta di bollo dovrà essere assolta sia per l'istanza che per la nota di iscrizione.

NOTE
1. Legge istitutiva del giudice di pace

2. Testo unico in materia di spese di giustizia

3. Chiarimenti applicativi sono contenuti nella circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002

Annamaria Crisconio
pubblicato Martedì 8 Novembre 2005

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
silenzio
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
testo alternativo per immagine
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione