Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Attualità
Prestazioni sociali agevolate:
utilizzi impropri in un data-base
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Dall'Inps la circolare con un primo flash sulla procedura che consentirà di individuare i beneficiari illegittimi
Prima informativa dell'Inps, con la circolare n. 118 del 3 settembre, sulla procedura che evidenzierà gli indebiti fruitori di prestazioni sociali agevolate o di servizi di pubblica utilità. Tramite scambio di informazioni tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto previdenziale, sarà possibile individuare i beneficiari e, eventualmente, recuperare l'indebito e applicare le sanzioni.
Secondo le disposizioni normative dello scorso luglio (articolo 38 del Dl 78/2010), gli enti erogatori di prestazioni sociali devono comunicare all'Inps l'elenco delle persone che hanno ricevuto le agevolazioni. Le indicazioni raccolte vengono poi trasmesse in forma anonima al ministero del Lavoro, per l'attivazione del sistema informativo dei servizi sociali.
Un'apposita convenzione tra le Entrate e l'Inps, poi, consentirà di individuare i contribuenti che, a seguito del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto accedere ai servizi (o ne avrebbero dovuto fruire in misura inferiore); l'intesa, infatti, conterrà le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni necessario a far emergere dal data base i beneficiari illegittimi.
L'Istituto di previdenza comunicherà all'ente erogatore l'esito dell'accertamento sui beneficiari delle prestazioni, per il recupero del vantaggio indebitamente conseguito, mentre riceverà i dati dei "falsi poveri" per l'irrogazione della sanzione prevista, da 500 a 5.000 euro.
La stessa sanzione sarà applicata nei confronti dei contribuenti per i quali, dallo scambio di informazioni tra l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, sarà accertata una discordanza tra il reddito indicato nella Dsu e quello dichiarato ai fini fiscali, per i casi in cui il soggetto, in virtù del minor reddito dichiarato, ha avuto illegittimamente accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Si ricorda che i benefici in questione sono erogati nell'ambito del diritto all'istruzione, come borse di studio e mense scolastiche o in quello dei servizi, come la riduzione del canone telefonico, della bolletta elettrica, ecc. Per la fruizione delle agevolazioni è necessario presentare la "dichiarazione sostitutiva unica" (Dsu), con indicati la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare, i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. Sulla base di questi dati vengono calcolati l'indicatore della situazione economica (Ise) e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), due parametri che permettono di valutare le condizioni economiche del richiedente.
Secondo le disposizioni normative dello scorso luglio (articolo 38 del Dl 78/2010), gli enti erogatori di prestazioni sociali devono comunicare all'Inps l'elenco delle persone che hanno ricevuto le agevolazioni. Le indicazioni raccolte vengono poi trasmesse in forma anonima al ministero del Lavoro, per l'attivazione del sistema informativo dei servizi sociali.
Un'apposita convenzione tra le Entrate e l'Inps, poi, consentirà di individuare i contribuenti che, a seguito del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto accedere ai servizi (o ne avrebbero dovuto fruire in misura inferiore); l'intesa, infatti, conterrà le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni necessario a far emergere dal data base i beneficiari illegittimi.
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Patrizia De Juliis
pubblicato Lunedì 6 Settembre 2010
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