Attualità
Processo tributario: ai nastri di partenza la nota di deposito
L'utilizzo della nuova procedura resta una facoltà per il contribuente
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Pronti, via! Finalmente si è conclusa la fase di sperimentazione della nuova nota di deposito, già annunciata da FISCOoggi in un articolo pubblicato nell'edizione del 9 gennaio 2004. L'Agenzia delle entrate ha preso attivamente parte alla sperimentazione con il coinvolgimento degli uffici locali di Cagliari 2, Sassari, Grosseto e Roma 7.

Ma vediamo cos'è la nota di deposito di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Con essa viene data attuazione a quello che rappresenta un primo passo per la realizzazione del ben più ambizioso progetto del processo tributario on line.
La nota di deposito, infatti, è destinata a costituire nel contesto del processo tributario on line un elemento indispensabile, che avrà lo scopo di accompagnare l'atto o il documento elettronico che si intende depositare. Ovviamente, quando il nuovo sistema processuale sarà a regime, non ci sarà più bisogno di materiale cartaceo: i documenti viaggeranno in forma digitale debitamente crittografata, e anche la firma in calce agli atti sarà digitale.

Al fine di evitare incomprensioni, va subito precisato, però, che quello appena delineato è lo scenario che ci si augura entri in vigore a breve. Attualmente, infatti, le ipotesi che vengono formulate sono tutte de jure condendo. Anche per l'"attuale" nota di deposito (in formato cartaceo), infatti, al momento non vi è alcuna disposizione di legge che la imponga.
Tuttavia, si ritiene che il progetto in trattazione partito in questi giorni vada incoraggiato e che, quindi, gli inevitabili disagi che tutti gli attori del processo dovranno affrontare (gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e le parti processuali) saranno superabili nella misura in cui tutti cercheranno di prestare la massima reciproca collaborazione. Insomma, seppur la redazione della nota di deposito (che necessita di alcuni minuti) comporta un ulteriore aggravio per le parti (soprattutto per gli uffici dell'Agenzia delle entrate, considerati i copiosi e numerosi faldoni che di volta in volta essi depositano presso le commissioni tributarie), non si possono sottacere i benefici connessi al corretto e sistematico utilizzo della stessa; si pensi, infatti, alla immediata ricaduta in termini di semplificazione, trasparenza, immediatezza e certezza nell'acquisizione dei dati processuali e dei consequenziali miglioramenti dei rapporti fisco-contribuente.

L'estensione a regime del modello in parola è stata prevista in forma scaglionata, secondo il calendario di seguito riportato:

TOSCANA / UMBRIA13 FEBBRAIO 2006
VALLE D'AOSTA / PIEMONTE / LIGURIA 20 FEBBRAIO 2006
LOMBARDIA / TRENTINO ALTO ADIGE27 FEBBRAIO 2006
VENETO / FRIULI VENEZIA GIULIA6 MARZO 2006
EMILIA ROMAGNA / MARCHE13 MARZO 2006
ABRUZZO / MOLISE / PUGLIA20 MARZO 2006
CAMPANIA / BASILICATA / CALABRIA27 MARZO 2006
SICILIA3 APRILE 2006
LAZIO / SARDEGNA11 APRILE 2006


Nello specifico, la nota di deposito (scaricabile in formato pdf dal sito www.finanze.it o reperibile, in formato cartaceo, presso gli uffici di segreteria delle Ct), è un modello da consegnare o spedire alla Commissione tributaria adita unitamente al deposito del ricorso, dell'appello e di ogni altro atto che si intenda depositare (controdeduzioni, memorie, reclami contro i provvedimenti presidenziali, eccetera); per una facile e corretta compilazione elettronica del modulo - che richiede l'utilizzo del programma acrobat reader almeno nella versione 6.0 - è necessario riempire i campi obbligatori attenendosi alle disposizioni contenute nella legenda allegata al modulo stesso. Inoltre, la compilazione elettronica del modulo è facilitata dalla possibilità di selezionare per ogni campo la lista delle voci da inserire; l'apertura automatica delle liste si ottiene posizionando il cursore sul campo stesso.

Tra i più significativi benefici collegati all'uso sistematico della nota di deposito, che "codifica" circa sessanta tipologie di atti e documenti, vi è quello dell'attribuzione immediata del numero del registro generale dei ricorsi e degli appelli (RGR/RGA), già in sede di costituzione in giudizio.

A seguito della consegna allo sportello, i dati contenuti nella nota depositata saranno acquisiti tramite scanner (con rilascio di apposita ricevuta) e ciò consentirà l'immediato abbinamento dell'atto o del documento che si vuole depositare al fascicolo d'ufficio. Da evidenziare che il fascicolo d'ufficio è visionabile in via telematica da parte degli uffici dell'Agenzia e dagli altri enti impositori. L'accesso ai dati delle controversie gestite dal sistema informativo delle Commissioni tributarie è disponibile - mediante le funzionalità del portale Entratel - anche per i difensori dei contribuenti e per i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi le Commissioni tributarie in quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1996, n. 631.

In quest'ottica, un altro vantaggio connesso all'inserimento nel sistema informativo delle Commissioni tributarie dei dati processuali attraverso questa nuova procedura - che garantisce a ogni modo una corretta e organica gestione delle informazioni processuali - consiste nella sensibile riduzione del rischio di errori, a beneficio della qualità del dato "digitale" e nella possibilità di reperire, in tempo reale e da postazione remota, tutte le informazioni sul giudizio.
Da ultimo, si specifica che, per gli atti da depositare presso la Commissione tributaria centrale, non va redatta la nota di deposito.

pubblicato Martedì 28 Febbraio 2006

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