A tutti i contribuenti che nel 2007 hanno effettuato il versamento dell'Ici le società di Equitalia hanno inviato i bollettini per effettuare il pagamento relativo al 2008. Il processo è stato avviato a marzo per rispettare gli obblighi normativi, in tempo per la prima scadenza del 16 giugno.
Non tutti però, come precisato sopra, sono tenuti all'adempimento, in conseguenza di quanto stabilito dal Dl 93 del 27 maggio.
Sono esentati dall'imposta la casa dove il contribuente dimora abitualmente, i fabbricati considerati come pertinenze (garage, cantine e box) dai regolamenti locali anche se iscritte distintamente nel catasto, e gli altri immobili che il Comune ha assimilato all'abitazione principale.
In particolare, per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale dal contribuente. A questo proposito, opera la presunzione legale che fa coincidere l'abitazione principale con la residenza anagrafica, ma è possibile dimostrare il contrario.
Inoltre, sono esclusi dal pagamento:
- la ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato (il coniuge non assegnatario non deve però possedere l'abitazione principale nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale)
- i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica.
Il decreto, inoltre, consente ai Comuni di includere nell'esenzione anche altri casi, come per esempio i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo un ricovero permanente e a condizione che la casa di residenza risulti non locata.
L'Ici si continua a pagare, invece, sulle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio) e sulle case che non costituiscono abitazione principale.
I contribuenti esentati che, però, hanno già versato l'imposta (per esempio chi ha utilizzato il modello 730), possono richiedere il rimborso dell'intero importo al Comune entro cinque anni dalla data del pagamento.
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