Si è svolto a Bologna, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio, un convegno sul tema dell'elusione fiscale, promosso dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna.
Il fenomeno dell'elusione presenta profili di grande attualità, anche in relazione alle indicazioni contenute nel disegno di legge n. 1762, presentato il 4 ottobre 2006 e concernente la "Delega al governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali".
Fra i principi e i criteri direttivi all'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di accertamento, all'articolo 3, lettera d), del citato disegno di legge è prevista l'"armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l'eventuale modificazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
In relazione a tale previsione, la Dr dell'Emilia Romagna ha ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro con l'obiettivo di enucleare una proposta normativa avente a oggetto la nuova norma generale antielusione.
Al fine di condividere l'esperienza maturata in ambito regionale, si è pensato di istituire un forum, nell'ambito del convegno, che consentisse ai partecipanti, provenienti da diverse realtà territoriali, di discutere la proposta normativa realizzata dal gruppo di lavoro.
All'iniziativa, che ha avuto il patrocinio della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, hanno partecipato, in qualità di relatori, illustri esponenti del mondo accademico e membri dell'Amministrazione finanziaria.
Nel corso delle giornate, dopo una breve introduzione sui caratteri generali del fenomeno, è stato effettuato un excursus storico degli strumenti normativi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per contrastare l'elusione fiscale, dall'articolo 10 della legge n. 408 del 1990 alle recenti pronunce della Corte di cassazione sul divieto comunitario di abuso del diritto.
Il vivo dibattito sulla previsione contenuta nel disegno di legge è stato alternato da relazioni tecniche aventi a oggetto temi centrali per il forum quali, tra l'altro, gli orientamenti del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, il ruolo dell'articolo 20 del Testo unico in materia di imposta di registro (Dpr n. 131 del 1986) e l'analisi dei profili comparatistici con le disposizioni antielusive del diritto francese e dei paesi di common law.
La discussione e la rielaborazione di un nuovo e ipotetico modello normativo di contrasto all'elusione fiscale è passata anche attraverso la testimonianza di esperienze concrete di applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973.
In particolare, sono stati riportati in aula casi concreti di verifiche fiscali che hanno dato luogo a rilievi, ex articolo 37-bis, ed esperienze di interpello disapplicativo, di cui all'ottavo comma del medesimo articolo.
In relazione ai primi, l'esposizione si è incentrata sull'importanza di analizzare il disegno elusivo complessivo posto in essere dal contribuente assoggettato al controllo, mediante evidenziazione degli elementi centrali della norma anti-abuso: illecito risparmio d'imposta, aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento, assenza di valide ragioni economiche nel compimento degli atti, fatti e negozi compiuti.
Da più parti è stato sottolineato che l'esigenza di una clausola antielusiva generale si rinviene anche a seguito della eccessiva dilatazione nel tempo delle previsioni contenute nel terzo comma del citato articolo 37-bis, che, in tema di imposte dirette, da norma antielusiva specifica sta mutando in norma di carattere sempre più generale.
A tal proposito, la dottrina presente ha evidenziato l'asistematicità del sistema tributario vigente che, a seguito dell'allargamento dei presupposti di fatto per l'applicazione del 37-bis, introduce norme "anti-antielusive", quali, ad esempio, la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 176 del Tuir, che espressamente legittima, senza possibilità di applicazione dell'articolo 37-bis, la cessione di partecipazioni in regime pex effettuata a seguito del conferimento di azienda in continuità di valori fiscali.
Nella discussione è, inoltre, emerso che come l'interpello generalizzato ex articolo 11 della legge n. 212 del 2000 consente al contribuente di chiedere all'Amministrazione finanziaria la corretta interpretazione delle norme disciplinanti i più svariati ambiti, così la norma antielusiva generale dovrebbe consentire all'Amministrazione di porre sotto un vaglio critico tutti i comportamenti posti in essere dagli stessi contribuenti.
D'altro canto si è sostenuto che l'introduzione di questa previsione a carattere generale dovrebbe essere accompagnata da "contrappesi", consistenti in maggiori opportunità di dialogo con gli organi deputati al controllo. Tale correttivo, si è detto, nell'ipotesi di sindacato di elusività ad ampio raggio, consentirebbe di fornire in maniera efficace l'eventuale prova contraria.
In conclusione, molti temi legati alla previsione del disegno di legge hanno trovato una puntuale definizione in questo forum, primo fra tutti l'esigenza di una normativa chiara e di concreta applicazione, che consenta di realizzare con trasparenza il vaglio critico dell'elusione in contraddittorio continuo con i contribuenti.
Resta ancora accesso il dibattito sull'opportunità o meno di inserire nella nuova norma il riferimento alle valide ragioni economiche che, come emerso anche in sede di testimonianze, rappresentano un elemento di difficile interpretazione nell'attuazione concreta delle disposizione anti-abuso. L'accentuazione nella formulazione della nuova norma dell'aggiramento dei principi dell'ordinamento tributario, quale carattere preminente di un comportamento elusivo, risulta tuttavia difficile da enucleare, dal momento che la legislazione tributaria italiana non è formulata per principi ma per fattispecie tassative.
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