Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Quattro semplici risposte...detraibili
Fra le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, modelli, condizioni di spettanza e indicazione obbligatoria dei codici fiscali
Nel corso della seconda edizione del Forum Lavoro sono stati formulati diversi quesiti dai consulenti del lavoro (anche attraverso collegamenti via satellite) ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni presenti. Anche l’agenzia delle Entrate ha contribuito a chiarire alcuni dubbi sollevati dai consulenti dopo l’approvazione della modulistica fiscale per l'anno in corso. Ecco, di seguito, le risposte sugli aspetti più significativi.
Codice fiscale dei figli residenti all’estero del lavoratore extracomunitario: obblighi del sostituto d’imposta
I lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico, devono obbligatoriamente comunicare al datore di lavoro il relativo codice fiscale. L’articolo 1 comma 221, lettera a) della legge 244/2008 (Finanziaria 2008) subordina, infatti, l’attribuzione delle detrazioni fiscali alla comunicazione annuale, al datore di lavoro, del codice fiscale dei soggetti a carico. Secondo quanto precisato dall’Agenzia, la norma può estendersi anche ai cittadini extracomunitari, non essendo previste dal legislatore delle deroghe specifiche per la categoria. Gli uffici locali dell’Agenzia rilasceranno il codice dopo aver esaminato la documentazione, prevista dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che certifica i dati dei familiari e la relazione di parentela degli stessi.
Questa la risposta dell’Amministrazione finanziaria al quesito volto a chiarire se per il sostituto d’imposta è obbligatorio richiedere al lavoratore extracomunitario residente il codice fiscale dei figli residenti all’estero, per i quali intende fruire del beneficio delle detrazioni.
Nessuna sanzione al datore di lavoro attento
Se il lavoratore dipendente o il collaboratore non effettua la comunicazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali per sé e per i familiari a carico entro il termine stabilito dal proprio sostituto d’imposta, questi deve, dal mese successivo, interrompere l’erogazione delle detrazioni concesse e recuperare quelle erogate precedentemente. In questo modo il datore di lavoro non sarà sanzionato per aver riconosciuto le detrazioni d’imposta anche in assenza della dichiarazione del proprio dipendente.
E’ il dubbio sciolto dai tecnici dell’agenzia delle Entrate sulla norma della Finanziaria 2008 che ha stabilito che il lavoratore, per beneficiare delle detrazioni fiscali, comprese quelle per i familiari a carico, deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce dell’eventuale sconto d’imposta. La dichiarazione non ha più effetto, come in passato, per i periodi successivi ma va presentata ogni anno, anche in mancanza di variazioni, al proprio sostituto d’imposta, entro un termine stabilito da questi in base alle proprie esigenze organizzative.
Applicazione delle ritenute delle addizionali comunale e regionale al momento della cessazione di un rapporto di lavoro
Quando si risolve un rapporto di lavoro nel corso dell’anno il sostituto d’imposta deve applicare le aliquote presenti sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso. Ciò si riferisce in particolar modo alle ritenute delle addizionali comunale e regionale in vigore al momento della cessazione.
In caso di modifiche delle aliquote, sul sito del Dipartimento è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale.
Il sostituto d’imposta viene, pertanto, sollevato dall’obbligo dell’onere della prova circa la propria correttezza perché l’indicazione della data di pubblicazione sul sito consente di ricavare l’aliquota applicabile alla data di cessazione del rapporto di lavoro senza errore.
Indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico sul modello 770/2008
Non si andrà incontro a sanzioni se si omette di indicare il codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti sul modello 770 anno 2008.
L’articolo 1, comma 221 della legge 244/2008 (Finanziaria 2008) impone, infatti, l’obbligo di richiedere ai propri dipendenti il codice fiscale dei familiari per cui sono richieste le detrazioni per i familiari solo a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Sul sito dell’agenzia delle Entrate, del resto, nella sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2008 semplificato, si nota che in corrispondenza del "codice fiscale familiare" non sono presenti controlli bloccanti e l’omessa compilazione del campo non comporta segnalazione di anomalie nella redazione della dichiarazione.
Codice fiscale dei figli residenti all’estero del lavoratore extracomunitario: obblighi del sostituto d’imposta
I lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico, devono obbligatoriamente comunicare al datore di lavoro il relativo codice fiscale. L’articolo 1 comma 221, lettera a) della legge 244/2008 (Finanziaria 2008) subordina, infatti, l’attribuzione delle detrazioni fiscali alla comunicazione annuale, al datore di lavoro, del codice fiscale dei soggetti a carico. Secondo quanto precisato dall’Agenzia, la norma può estendersi anche ai cittadini extracomunitari, non essendo previste dal legislatore delle deroghe specifiche per la categoria. Gli uffici locali dell’Agenzia rilasceranno il codice dopo aver esaminato la documentazione, prevista dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che certifica i dati dei familiari e la relazione di parentela degli stessi.
Questa la risposta dell’Amministrazione finanziaria al quesito volto a chiarire se per il sostituto d’imposta è obbligatorio richiedere al lavoratore extracomunitario residente il codice fiscale dei figli residenti all’estero, per i quali intende fruire del beneficio delle detrazioni.
Nessuna sanzione al datore di lavoro attento
Se il lavoratore dipendente o il collaboratore non effettua la comunicazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali per sé e per i familiari a carico entro il termine stabilito dal proprio sostituto d’imposta, questi deve, dal mese successivo, interrompere l’erogazione delle detrazioni concesse e recuperare quelle erogate precedentemente. In questo modo il datore di lavoro non sarà sanzionato per aver riconosciuto le detrazioni d’imposta anche in assenza della dichiarazione del proprio dipendente.
E’ il dubbio sciolto dai tecnici dell’agenzia delle Entrate sulla norma della Finanziaria 2008 che ha stabilito che il lavoratore, per beneficiare delle detrazioni fiscali, comprese quelle per i familiari a carico, deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce dell’eventuale sconto d’imposta. La dichiarazione non ha più effetto, come in passato, per i periodi successivi ma va presentata ogni anno, anche in mancanza di variazioni, al proprio sostituto d’imposta, entro un termine stabilito da questi in base alle proprie esigenze organizzative.
Applicazione delle ritenute delle addizionali comunale e regionale al momento della cessazione di un rapporto di lavoro
Quando si risolve un rapporto di lavoro nel corso dell’anno il sostituto d’imposta deve applicare le aliquote presenti sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso. Ciò si riferisce in particolar modo alle ritenute delle addizionali comunale e regionale in vigore al momento della cessazione.
In caso di modifiche delle aliquote, sul sito del Dipartimento è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale.
Il sostituto d’imposta viene, pertanto, sollevato dall’obbligo dell’onere della prova circa la propria correttezza perché l’indicazione della data di pubblicazione sul sito consente di ricavare l’aliquota applicabile alla data di cessazione del rapporto di lavoro senza errore.
Indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico sul modello 770/2008
Non si andrà incontro a sanzioni se si omette di indicare il codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti sul modello 770 anno 2008.
L’articolo 1, comma 221 della legge 244/2008 (Finanziaria 2008) impone, infatti, l’obbligo di richiedere ai propri dipendenti il codice fiscale dei familiari per cui sono richieste le detrazioni per i familiari solo a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Sul sito dell’agenzia delle Entrate, del resto, nella sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2008 semplificato, si nota che in corrispondenza del "codice fiscale familiare" non sono presenti controlli bloccanti e l’omessa compilazione del campo non comporta segnalazione di anomalie nella redazione della dichiarazione.
r.fo.
pubblicato Giovedì 21 Febbraio 2008
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