Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:06
Attualità
Quesitario sullo spesometro.
L’Agenzia risponde alle categorie
L’Agenzia risponde alle categorie
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
In caso di comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, oggetto di autofatturazione, nel campo codice fiscale della controparte va indicata la partita Iva del cedente. E’ solo una delle tante precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria sulla disciplina dello “spesometro”. Vanno ad aggiungersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio.
Per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia metterà a disposizione gratuitamente un software di compilazione.
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro; altrimenti, l’adempimento è dovuto a partire dall’anno successivo.
Inoltre, il soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo all’operatore “minimo” che ha emesso il documento.
Operazioni Snai - Corrispettivi delle farmacie
Sono oggetto di comunicazione (se di importo pari o superiore a 3.000 euro), in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva:
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
I soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia.
Fattura differita
In caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da Ddt o in altro modo.
Fattura cointestata
In caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.
Fattura con sconto
In caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto.
Fattura riepilogativa
Se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale.
Reverse charge
Per le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, in relazione alle quali l’imposta non viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario, il limite superato il quale scatta l’obbligo di comunicazione è 3.000 euro.
Operazioni con privati
Nel caso di operazioni con privati, in presenza di contratti tra loro collegati o di contratti da cui derivano corrispettivi periodici o di pagamenti con acconti e saldi, per verificare il superamento della soglia di 3.600 euro, non si tiene conto delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, dal momento che il monitoraggio delle operazioni con privati decorre dal 1° luglio.
Note di variazione
Viene confermato quanto già chiarito nella circolare 24/2011: le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.
I record di dettaglio 4 e 5 del tracciato riguardano esclusivamente le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione.
Spedizioni internazionali delle merci
I servizi di spedizione e trasporto relativi a operazioni di importazione ed esportazione rientrano tra le operazioni rilevanti.
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.
Passaggi interni di beni
I passaggi interni di beni tra attività separate non sono oggetto di comunicazione.
Ricevute fiscali
Se viene emessa ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo Iva, per indicare nel campo 6 del tracciato l’importo dell’operazione al netto dell’Iva, va effettuato lo scorporo dell’imposta dal corrispettivo.
Per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia metterà a disposizione gratuitamente un software di compilazione.
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro; altrimenti, l’adempimento è dovuto a partire dall’anno successivo.
Inoltre, il soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo all’operatore “minimo” che ha emesso il documento.
Operazioni Snai - Corrispettivi delle farmacie
Sono oggetto di comunicazione (se di importo pari o superiore a 3.000 euro), in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva:
- i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento
- le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati
- i corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative Asl.
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
I soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia.
Fattura differita
In caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da Ddt o in altro modo.
Fattura cointestata
In caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.
Fattura con sconto
In caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto.
Fattura riepilogativa
Se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale.
Reverse charge
Per le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, in relazione alle quali l’imposta non viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario, il limite superato il quale scatta l’obbligo di comunicazione è 3.000 euro.
Operazioni con privati
Nel caso di operazioni con privati, in presenza di contratti tra loro collegati o di contratti da cui derivano corrispettivi periodici o di pagamenti con acconti e saldi, per verificare il superamento della soglia di 3.600 euro, non si tiene conto delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, dal momento che il monitoraggio delle operazioni con privati decorre dal 1° luglio.
Note di variazione
Viene confermato quanto già chiarito nella circolare 24/2011: le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.
I record di dettaglio 4 e 5 del tracciato riguardano esclusivamente le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione.
Spedizioni internazionali delle merci
I servizi di spedizione e trasporto relativi a operazioni di importazione ed esportazione rientrano tra le operazioni rilevanti.
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.
Passaggi interni di beni
I passaggi interni di beni tra attività separate non sono oggetto di comunicazione.
Ricevute fiscali
Se viene emessa ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo Iva, per indicare nel campo 6 del tracciato l’importo dell’operazione al netto dell’Iva, va effettuato lo scorporo dell’imposta dal corrispettivo.
r.fo.
pubblicato Lunedì 24 Ottobre 2011
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