Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:06
Normativa e prassi
Registrazione telematica, doppio binario per il bollo sugli allegati
Gli atti annessi al documento principale scontano l'imposta autonomamente solo se prevista dall'origine
L'imposta di bollo per gli atti relativi a diritti sugli immobili, assolta in sede di registrazione da notai e da altri pubblici ufficiali secondo modalità di pagamento telematiche, riguarda l'atto originale nella sua interezza e comprende, pertanto, anche quelli da esso dipendenti, diretti cioè a espletarne i necessari adempimenti nei pubblici registri.Per quanto riguarda invece gli allegati esterni all'atto principale, scontano l'imposta autonomamente solo se prevista fin dall'origine ossia al momento della loro formazione (procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, eccetera), ne sono esclusi se il tributo non era dovuto sin dall'origine (come nel caso delle fotografie).
Questo, in sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 194/E del 16 maggio, in risposta a un notaio che chiedeva chiarimenti in merito all'assolvimento del bollo per gli allegati agli atti da registrare con procedure telematiche. Secondo l'istante, l'applicazione forfetaria dell'imposta di bollo (articolo 1, comma 1-bis, tariffa allegata al Dpr 642/1972) riguarda l'atto originale nella sua interezza e quindi anche i relativi allegati. Al contrario, si avrebbe un diverso trattamento a seconda che alcuni elementi dell'atto siano contenuti nello stesso o si presentino come allegati.
L'Agenzia rammenta, in via preliminare, la norma, introdotta dal Dlgs 9/2000, che ha istituito la procedura telematica per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, per la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale, mediante il modello unico informatico; il pagamento in misura forfetaria, in un unico contesto, dell'imposta di bollo, previsto per gli atti sottoposti alla registrazione telematica (circolare 3/2002); infine, le modifiche alle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica (decreto ministeriale 22 febbraio 2007).
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione degli atti, il modello unico - ricorda la risoluzione - deve essere trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica insieme alla copia dell'atto e al prospetto contenente "gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione", mentre gli originali sono conservati dal pubblico ufficiale.
Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia ritiene che gli importi forfetari della tariffa dell'imposta di bollo comprendano l'atto principale e quelli da esso dipendenti (esempio copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). I documenti esterni all'atto principale e a esso allegati sono invece assoggettati autonomamente all'imposta di bollo solo se per natura ne è prevista l'applicazione fin dall'origine, altrimenti il tributo si ritiene assolto con il pagamento in misura forfetaria.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 194/E del 16 maggio, in risposta a un notaio che chiedeva chiarimenti in merito all'assolvimento del bollo per gli allegati agli atti da registrare con procedure telematiche. Secondo l'istante, l'applicazione forfetaria dell'imposta di bollo (articolo 1, comma 1-bis, tariffa allegata al Dpr 642/1972) riguarda l'atto originale nella sua interezza e quindi anche i relativi allegati. Al contrario, si avrebbe un diverso trattamento a seconda che alcuni elementi dell'atto siano contenuti nello stesso o si presentino come allegati.
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Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 16 Maggio 2008
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