Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:06
Normativa e prassi
Registro, decreto recupero crediti esente se il cliente dell'avvocato è assente
I compensi vantati dal difensore d'ufficio sono invece soggetti a Iva, imposta di natura comunitaria
Fisco in difesa dell'avvocato d'ufficio quando il cliente non paga. Non è dovuto dal difensore nominato dallo Stato il pagamento dell'imposta di registro sull'atto emanato dal giudice per il recupero dei crediti dovuti dall'assistito irreperibile, mentre la sua attività rientra tra le prestazioni di servizi soggette a Iva (risoluzione n. 267/E del 26 giugno).
Lo chiarisce l'Agenzia in risposta all'interpello di un legale che vuole conoscere il trattamento fiscale da attribuire al decreto di liquidazione dei compensi.
Nel dettaglio, il contribuente, dopo aver svolto attività di difensore d'ufficio in un processo penale, si è dovuto rivolgere al giudice per recuperare i compensi vantati nei confronti del suo assistito che si era reso nel frattempo irreperibile.
Una volta ottenuto il decreto di liquidazione delle somme, l'interpellante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al provvedimento.
A questo proposito, il contribuente ritiene che sia contrario al diritto porre a carico del difensore d'ufficio il pagamento dell'imposta di registro sulla procedura di recupero dei crediti. In particolare, a suo giudizio, varrebbe quanto disposto dal Codice di procedura penale in materia e sarebbero invece irrilevanti le precisazioni contenute nella risoluzione delle Entrate 260/2007.
Il documento di prassi, infatti, fornisce delucidazioni di carattere generale, specificando che nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, il provvedimento del giudice è soggetto a imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento. Quando invece il decreto riguarda prestazioni soggette a Iva, come quella del difensore d'ufficio, l'imposta di registro non è applicabile in misura proporzionale. Si tratta, in sostanza, del principio di alternatività Iva/registro sancito dall'articolo 40 del Tur.
Inoltre, a sostegno della sua tesi, il contribuente fa riferimento alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale sul recupero crediti del difensore d'ufficio, nella circostanza in cui l'imputato sia inadempiente: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".
Una soluzione condivisa dall'Agenzia, che chiarisce come, proprio in ragione dell'irreperibilità del cliente, il caso in esame rappresenta una circostanza particolare, per la quale non rilevano i chiarimenti forniti dalla risoluzione 260/2007 e vale invece quanto disposto dal Codice di procedura penale richiamato dall'istante.
Ne deriva che il decreto di liquidazione dei compensi vantati nei confronti del cliente irreperibile è esente da imposta di registro, bolli e spese. L'esenzione, precisano infine le Entrate, non si estende all'Iva, che è un'imposta di natura comunitaria.
Lo chiarisce l'Agenzia in risposta all'interpello di un legale che vuole conoscere il trattamento fiscale da attribuire al decreto di liquidazione dei compensi.
Nel dettaglio, il contribuente, dopo aver svolto attività di difensore d'ufficio in un processo penale, si è dovuto rivolgere al giudice per recuperare i compensi vantati nei confronti del suo assistito che si era reso nel frattempo irreperibile.
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A questo proposito, il contribuente ritiene che sia contrario al diritto porre a carico del difensore d'ufficio il pagamento dell'imposta di registro sulla procedura di recupero dei crediti. In particolare, a suo giudizio, varrebbe quanto disposto dal Codice di procedura penale in materia e sarebbero invece irrilevanti le precisazioni contenute nella risoluzione delle Entrate 260/2007.
Il documento di prassi, infatti, fornisce delucidazioni di carattere generale, specificando che nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, il provvedimento del giudice è soggetto a imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento. Quando invece il decreto riguarda prestazioni soggette a Iva, come quella del difensore d'ufficio, l'imposta di registro non è applicabile in misura proporzionale. Si tratta, in sostanza, del principio di alternatività Iva/registro sancito dall'articolo 40 del Tur.
Inoltre, a sostegno della sua tesi, il contribuente fa riferimento alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale sul recupero crediti del difensore d'ufficio, nella circostanza in cui l'imputato sia inadempiente: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".
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Giulia Marconi
Laura Mingioni
pubblicato Venerdì 27 Giugno 2008
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