Attualità
Rimanenze - 4
Titoli: valutazione civilistica e fiscale
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4.4 Titoli
4.4.1 Valutazione civilistica
Come già anticipato in occasione delle rimanenze di magazzino, il numero 9 dell'articolo 2426 del codice civile, prevede la valutazione dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni in base al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.
Pertanto, in termini generali, dal punto di vista civilistico, i titoli riportati nell'attivo circolante devono essere iscritti in bilancio secondo il minore fra i seguenti valori:
- costo di acquisto o di produzione
- valore di mercato.

A tale proposito, va ricordato che l'articolo 2424 del codice civile, che si occupa dello Stato patrimoniale, prevede all'attivo, nella voce C) Attivo circolante, l'indicazione, al punto III, delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, distinguendo tra:
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo
6) altri titoli.

La definizione dei criteri di controllo e collegamento sono disciplinati dall'articolo 2359 del codice civile il quale prevede che sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
  2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Per quanto riguarda i primi due punti dell'elenco, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

4.4.2 Valutazione fiscale
L'articolo 94 del Tuir prevede che i titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, salvo quanto stabilito di seguito.
Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

Riguardo alle disposizioni dell'articolo 92, comma 5, il valore minimo è determinato:

  1. per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo(1)
  2. per gli altri titoli, secondo il valore normale determinato in base all'articolo 9, comma 4, lettera c)(2).

In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all' articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir.

In base a quanto sopra detto, pertanto, la valutazione dei titoli, per espresso richiamo, segue gli stessi criteri previsti per le rimanenze di merci, cui si rimanda, fatte salve alcune disposizioni specifiche che riguardano la determinazione del valore normale, l'aumento di capitale gratuito, i versamenti dei soci e le rinunce dei crediti.


12 - continua

NOTE:
1 Si tratta della disposizione che prevede la deducibilità degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, delle altre rettifiche di valore, degli accantonamenti e delle differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, del Tuir, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico se, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.

2 Tale norma prevede che il valore normale, per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), è determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Saverio Cinieri
pubblicato Lunedì 4 Aprile 2005

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