Attualità
Ritenute subite da professionisti.
Strada a doppio senso per la prova
Ribadita, ieri in commissione Finanze alla Camera, la possibilità di ricorrere a fatture ed estratti conto
Ampia possibilità per i professionisti (e per gli imprenditori) di provare le ritenute subite. Le stesse possono, infatti, essere documentate, anche in mancanza della tempestiva certificazione proveniente dal sostituto d’imposta, tramite l’esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria che prova l’importo del compenso, al netto della ritenuta, effettivamente percepito. A completare il tutto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Il chiaro indirizzo, già arrivato da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 2009, è stato ribadito ieri alla commissione Finanze della Camera dei deputati, nell’ambito delle interrogazioni a risposta immediata.

L’interrogazione ha dato modo di chiarire anche un altro punto: i controlli formali delle dichiarazioni (più comunemente conosciuti come “36-ter”), in seguito ai quali possono essere disconosciute ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti, si attivano in seguito a “campanelli d’allarme”, costituiti proprio da incongruenze fra il 770 di chi ha effettuato il pagamento e l’Unico di chi l’ha incassato. In questi tipi di controlli, quindi, non c’è alcuna vessazione ai danni del contribuente, paventabile, allorché fosse sostenibile l’osservazione, contenuta nel testo dell’interrogazione, per cui “l'Amministrazione tributaria dispone degli strumenti necessari per verificare la reale effettuazione delle predette ritenute”.
r.fo.
pubblicato Giovedì 25 Novembre 2010

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