Attualità
Rivalutazione Tfr: entro martedì 16
c'è da saldare l'imposta sostitutiva
Il versamento va effettuato, al netto di quanto anticipato a dicembre in acconto, con il codice tributo 1713
Scadenza in vista per i sostituti d'imposta. Martedì 16 febbraio è l'ultimo giorno per versare, senza sanzioni, l'imposta sostitutiva dell'11% dovuta sulle rivalutazioni 2009 dei trattamenti di fine rapporto accantonati a tutto il 31 dicembre 2008. Dall'importo complessivo va scalato l'acconto pagato lo scorso mese di dicembre. Il versamento dell'imposta, infatti, deve avvenire in due momenti: il 16 dicembre in acconto e il 16 febbraio dell'anno successivo a titolo di saldo.

E' l'articolo 2120 del codice civile a disciplinare il trattamento di fine rapporto: il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di
lavoro; in quest'ultimo caso, l'indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

La disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto è invece dettata dall'articolo 11 del decreto legislativo 47/2000 che fissa, tra l'altro, le modalità per determinare e versare l'acconto di dicembre e il saldo di febbraio.
In particolare, l'acconto - che deve essere versato, con il codice tributo 1712, entro il 16 dicembre di ogni anno - può essere calcolato o con il metodo storico o con quello previsionale.
Nel primo caso, si applica la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche di quelle relative ai Tfr erogati nel corso dello stesso anno.
Con il metodo previsionale, invece, l'acconto viene calcolato, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
Il saldo viene calcolato applicando l'aliquota dell'11% sulle rivalutazioni del Tfr determinatesi nell'anno e deve essere versato, con codice tributo 1713, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, al netto di quanto già versato a titolo di acconto.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr è ammesso l'istituto della compensazione, nel modello F24, con eventuali crediti maturati.
Se esistente, è possibile utilizzare anche il credito derivante dall'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3, comma 213, legge 662/1996), per il quale va indicato il codice tributo 1250.
r.fo.
pubblicato Lunedì 15 Febbraio 2010

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