Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Attualità
Romania, Fisco in linea con i parametri Ue
In vista dell'ingresso nell'Unione europea introdotte novità alla normativa interna per adeguarla alla disciplina comunitaria
In materia di transfer price le società residenti saranno tenute a trasmettere all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate con società "collegate" estere. Dal 1° gennaio 2007 troverà applicazione la direttiva 90/435/CEE (c.d. madre - figlia). Le direttive sui flussi di redditi
In vista dell'imminente ingresso nell'Unione europea la Romania ha introdotto una serie di novità alla normativa fiscale interna per adeguarla alla disciplina Comunitaria. Dal 1° gennaio 2007 troverà applicazione la direttiva 90/435/Cee (c.d. madre - figlia), tenendo presenti le modifiche apportate dalla direttiva 2003/123/CE. Pertanto i dividendi percepiti da una società di diritto rumeno beneficeranno della participation exemption a patto che la società rumena sia soggetta a tassazione in Romania e detenga una partecipazione di almeno il 15 per cento. Dal 1° gennaio 2009 la soglia di partecipazione scenderà al 10 per cento. Inoltre è richiesto che la partecipazione venga mantenuta ininterrottamente per almeno due anni. Sotto questo profilo l'Italia è dotata di una normativa maggiormente favorevole in quanto l’articolo 89 del Tuir concede l’esenzione al 95 per cento sui dividendi a prescindere dal periodo di possesso della partecipazione. A ogni modo la normativa romena prevede che, ove non fosse possibile applicare la direttiva madre figlia, si applichi una modesta imposta sostitutiva del 10 per cento.
Il periodo transitorio
Relativamente alla direttiva interessi e royalties (2003/49/CE) si segnala che la Romania è uno di quei Paesi che beneficiano del periodo transitorio per cui, fino al 31 dicembre 2010, sugli interessi e royalties erogati a un soggetto residente in un altro Stato membro, troverà applicazione una ritenuta alla fonte del 10 per cento. In questo caso la società beneficiaria deve detenere una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della società rumena per almeno due anni.
Nuove modalità di pagamento delle imposte
È previsto che le imposte siano liquidate con il pagamento di quattro acconti calcolati sulla base di quanto versato per l’esercizio precedente. Il saldo delle imposte dovrà essere versato entro il 15 aprile dell’ anno successivo, contestulamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. È previsto inoltre una tassazione sostitutiva per gli interessi attivi su conti correnti bancari aperti prima del 1° gennaio 2007 da soggetti non residenti. La tassazione avverrà con una aliquota variabile dall’1 al 10 per cento in relazione alla data di apertura del conto corrente.
Novità in materia di transfer price
Le nuove norme in materia prevedono che le società residenti debbano trasmettere all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate con società estere "collegate". A tal fine il ministero delle Finanze provvederà a predisporre un modello per la raccolta delle informazioni. È possibile presentare un interpello preventivo in materia di transfer price "advance pricing agreement" (Apa). In questo caso le società dovranno presentare successivamente una relazione annuale. Dal mese di maggio 2006 gli accordi preventivi in materia di transfer price, per poter essere operativi, devono ottenere il consenso del presidente del "National Authority for Fiscal Administration". Sono inoltre previste novità procedurali in materia di accertamento. L'obbligo di notifica dell'accertamento fiscale viene meno nel caso in cui vengano attivate ispezioni "incrociate" che comportano l'acquisizione di informazioni da clienti e fornitori del soggetto interessato. E' inoltre previsto che se il contribuente ricorre contro l'avviso di accertamento, le autorità fiscali possono procedere con una seconda ispezione.
In materia di transfer price le società residenti saranno tenute a trasmettere all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate con società "collegate" estere. Dal 1° gennaio 2007 troverà applicazione la direttiva 90/435/CEE (c.d. madre - figlia). Le direttive sui flussi di redditi In vista dell'imminente ingresso nell'Unione europea la Romania ha introdotto una serie di novità alla normativa fiscale interna per adeguarla alla disciplina Comunitaria. Dal 1° gennaio 2007 troverà applicazione la direttiva 90/435/Cee (c.d. madre - figlia), tenendo presenti le modifiche apportate dalla direttiva 2003/123/CE. Pertanto i dividendi percepiti da una società di diritto rumeno beneficeranno della participation exemption a patto che la società rumena sia soggetta a tassazione in Romania e detenga una partecipazione di almeno il 15 per cento. Dal 1° gennaio 2009 la soglia di partecipazione scenderà al 10 per cento. Inoltre è richiesto che la partecipazione venga mantenuta ininterrottamente per almeno due anni. Sotto questo profilo l'Italia è dotata di una normativa maggiormente favorevole in quanto l’articolo 89 del Tuir concede l’esenzione al 95 per cento sui dividendi a prescindere dal periodo di possesso della partecipazione. A ogni modo la normativa romena prevede che, ove non fosse possibile applicare la direttiva madre figlia, si applichi una modesta imposta sostitutiva del 10 per cento.
Il periodo transitorio
Relativamente alla direttiva interessi e royalties (2003/49/CE) si segnala che la Romania è uno di quei Paesi che beneficiano del periodo transitorio per cui, fino al 31 dicembre 2010, sugli interessi e royalties erogati a un soggetto residente in un altro Stato membro, troverà applicazione una ritenuta alla fonte del 10 per cento. In questo caso la società beneficiaria deve detenere una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della società rumena per almeno due anni.
Nuove modalità di pagamento delle imposte
È previsto che le imposte siano liquidate con il pagamento di quattro acconti calcolati sulla base di quanto versato per l’esercizio precedente. Il saldo delle imposte dovrà essere versato entro il 15 aprile dell’ anno successivo, contestulamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. È previsto inoltre una tassazione sostitutiva per gli interessi attivi su conti correnti bancari aperti prima del 1° gennaio 2007 da soggetti non residenti. La tassazione avverrà con una aliquota variabile dall’1 al 10 per cento in relazione alla data di apertura del conto corrente.
Novità in materia di transfer price
Le nuove norme in materia prevedono che le società residenti debbano trasmettere all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate con società estere "collegate". A tal fine il ministero delle Finanze provvederà a predisporre un modello per la raccolta delle informazioni. È possibile presentare un interpello preventivo in materia di transfer price "advance pricing agreement" (Apa). In questo caso le società dovranno presentare successivamente una relazione annuale. Dal mese di maggio 2006 gli accordi preventivi in materia di transfer price, per poter essere operativi, devono ottenere il consenso del presidente del "National Authority for Fiscal Administration". Sono inoltre previste novità procedurali in materia di accertamento. L'obbligo di notifica dell'accertamento fiscale viene meno nel caso in cui vengano attivate ispezioni "incrociate" che comportano l'acquisizione di informazioni da clienti e fornitori del soggetto interessato. E' inoltre previsto che se il contribuente ricorre contro l'avviso di accertamento, le autorità fiscali possono procedere con una seconda ispezione.
Ennio Vial
pubblicato Martedì 19 Dicembre 2006
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