Mercoledì 22 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:31
Attualità
Saldo Iva: entro martedì 16
in cassa l'imposta a debito 2009
in cassa l'imposta a debito 2009
La scadenza è inderogabile per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale fuori da Unico
È il 16 marzo il giorno da evidenziare nel memorandum dei pagamenti Iva. La scadenza, che riguarda il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta e quello degli importi già pagati periodicamente nel 2009, assume un significato particolare per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma, cioè indipendente da Unico 2010. Per questi, il mancato rispetto del termine potrà essere sanato solo mediante ravvedimento operoso.
Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il versamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico.
Le regole del versamento
L'adempimento va rispettato se la somma a debito è pari o superiore a 11 euro.
Tutti i contribuenti possono scegliere se pagare in un'unica soluzione o a rate. In quest'ultima ipotesi, le "quote" mensili, tutte di pari importo, vanno versate entro il giorno sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.
Nel dettaglio, in presenza di dichiarazione autonoma, il contribuente può:
Se invece la dichiarazione annuale è "incorporata" in Unico, gli è consentito:
Il versamento può essere effettuato compensando, in F24, con eventuali crediti sia tributari sia contributivi, e su questo punto fioccano le novità.
Non adempiere o farlo solo in parte, comporta l'applicazione di sanzioni che, a seconda della gravità, possono avere natura anche penale.
In generale l'omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell'imposta non pagata. È possibile, comunque, "ammorbidire" la sanzione correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l'imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all'1% a partire dal 1° gennaio 2010), si aggiudica una sanzione ridotta a:
Non ha più possibilità di ravvedersi il contribuente/trasgressore al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell'imposta dovuta). Anche gli importi richiesti con la comunicazione possono essere rateizzati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:
La sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) si applica quando l'omissione del versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale supera i 50mila euro e si protrae fino al 27 dicembre.
Il saldo Iva si versa utilizzando il modello F24, la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.
Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il versamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico.
Le regole del versamento
L'adempimento va rispettato se la somma a debito è pari o superiore a 11 euro.
Tutti i contribuenti possono scegliere se pagare in un'unica soluzione o a rate. In quest'ultima ipotesi, le "quote" mensili, tutte di pari importo, vanno versate entro il giorno sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.
Nel dettaglio, in presenza di dichiarazione autonoma, il contribuente può:
- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima,
Se invece la dichiarazione annuale è "incorporata" in Unico, gli è consentito:
- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo
- versare in un'unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento può essere effettuato compensando, in F24, con eventuali crediti sia tributari sia contributivi, e su questo punto fioccano le novità.
Non adempiere o farlo solo in parte, comporta l'applicazione di sanzioni che, a seconda della gravità, possono avere natura anche penale.
In generale l'omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell'imposta non pagata. È possibile, comunque, "ammorbidire" la sanzione correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l'imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all'1% a partire dal 1° gennaio 2010), si aggiudica una sanzione ridotta a:
- un dodicesimo (2,5% del tributo) se la violazione è sanata entro trenta giorni
- un decimo (3% del tributo) se l'infrazione è regolarizzata oltre i trenta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui è stata commessa, cioè entro settembre 2011.
Non ha più possibilità di ravvedersi il contribuente/trasgressore al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell'imposta dovuta). Anche gli importi richiesti con la comunicazione possono essere rateizzati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:
- sei rate trimestrali di pari importo, se il debito è superiore a 2mila euro
- venti rate trimestrali di pari importo, se il debito supera i 5mila.
La sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) si applica quando l'omissione del versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale supera i 50mila euro e si protrae fino al 27 dicembre.
Il saldo Iva si versa utilizzando il modello F24, la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 8 Marzo 2010
I più letti
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
I chiarimenti dell’Agenzia sui nuovi criteri di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”, con riferimento in particolare al settore delle telecomunicazioni
In riferimento al 2013, deve essere obbligatoriamente utilizzato per il versamento dell'ultima rata e della maggiorazione standard, quest'anno destinata allo Stato
Inoltre, l’istanza di rimborso dell’imposta ritenuta illegittimamente versata va presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi previsto per le imposte sui redditi
Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
I chiarimenti dell’Agenzia sui nuovi criteri di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”, con riferimento in particolare al settore delle telecomunicazioni
Ed è del tutto irrilevante, secondo la sezione penale della Corte suprema, che l’immobile sequestrato al contribuente sia stato oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale
Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo
Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute
Dello stesso autore
20/5/2013
Due le rotte per effettuare il versamento, quella principale, mediante il modello F24 con elementi identificativi, e quella secondaria, con bonifico bancario in euro
4/3/2013
Se per errore è applicata l’aliquota massima del 21 per cento, l’operatore deve “risarcire” i clienti e, poi, chiedere il rimborso al Fisco entro due anni dal versamento
27/2/2013
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo del tributo dovuto dagli operatori finanziari per il primo bimestre 2013. L’acconto 2012 è scomputabile
25/2/2013
La preferenza è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. Stesse modalità e termini sono previsti in caso di revoca
Notizie correlate
- Saldo Iva in cassa entro il 16 marzo se versato autonomamente da Unico
- 15/3/2012

- L'appuntamento riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2011 con un debito superiore a 10,33 euro
- Saldo Iva, se emancipato da Unico finisce direttamente in cassa
- 8/3/2011

- Più tempo invece per chi presenta la dichiarazione “in tandem”, ma con un leggero ritocco all’importo dovuto
- Saldo Iva “affrancato” da Unico. In cassa entro lunedì 18 marzo
- 13/3/2013

- L’appuntamento riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Per chi sceglie quella unificata, rinvio possibile, con maggiorazione compensativa
- 16 marzo, chiamata per il saldo Iva
- 14/3/2006

- Maggiorazione dello 0,40 per cento mensile per chi rinvia il pagamento alla dichiarazione unificata
















