Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Attualità
Sanzioni antiriciclaggio, Bolzano new entry tra le direzioni delegate
Alla "Porta delle Dolomiti" l'area del Trentino. Confermato per Roma il bacino di competenza più ampio, con quattro regioni di responsabilità
Bolzano è la new entry nelle "delegate" Mef per le sanzioni antiriciclaggio di importi non superiori a 250mila euro. Salgono così a dieci le direzioni territoriali dell'Economia che dal primo settembre prossimo saranno impegnate nei provvedimenti sanzionatori contro il riciclaggio. La direzione di Bolzano si occuperà delle violazioni in Trentino Alto Adige, ricevendo il testimone da Verona, che limiterà le sue competenze al Veneto e al Friuli. Lo prevede il decreto Mef del 22 luglio 2008, "Delega di competenze, in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, alle direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze", pubblicato ieri in Gazzetta.
Il provvedimento dettaglia le categorie di violazioni di cui andranno ad occuparsi le direzioni territoriali dell'Economia, fissando il tetto monetario a 250mila euro. Soltanto le infrazioni di importo uguale o inferiore a questa soglia saranno di competenza delle "delegate", nella persona del direttore pro-tempore.
Le sanzioni si applicano in caso di infrazione del disposto del Dlgs 231/2007, all'articolo 49.
Nel dettaglio, il decreto attuativo della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio definisce le situazioni sanzionabili. In primis, "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro" (come modificato dal decreto legge 112/2008, in fase di conversione).
In secondo luogo, "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità". Inoltre, quelli emessi a favore di se stessi, possono essere girati solo per l'incasso a una banca o alle Poste. Infine, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il decreto tratteggia poi la ratio che sottende l'attribuzione territoriale delle funzioni. Il "luogo" che conta per assegnare le sfere di competenza è quello in cui la violazione è stata commessa o, in via subordinata, soltanto se questo non si conosce, rileva il posto in cui il fatto è stato accertato. Roma resta destinataria del bacino di competenza più ampio, con quattro regioni di responsabilità: Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna.
L'ultimo aspetto definito dal provvedimento è quello che disciplina le eventuali controversie tra le direzioni sulla competenza territoriale. A dirimere le questioni è il dirigente generale della direzione V del dipartimento del Tesoro, dedita alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali.
Il provvedimento dettaglia le categorie di violazioni di cui andranno ad occuparsi le direzioni territoriali dell'Economia, fissando il tetto monetario a 250mila euro. Soltanto le infrazioni di importo uguale o inferiore a questa soglia saranno di competenza delle "delegate", nella persona del direttore pro-tempore.
Le sanzioni si applicano in caso di infrazione del disposto del Dlgs 231/2007, all'articolo 49.
Nel dettaglio, il decreto attuativo della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio definisce le situazioni sanzionabili. In primis, "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro" (come modificato dal decreto legge 112/2008, in fase di conversione).
In secondo luogo, "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità". Inoltre, quelli emessi a favore di se stessi, possono essere girati solo per l'incasso a una banca o alle Poste. Infine, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
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Giulia Marconi
pubblicato Martedì 29 Luglio 2008
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