Attualità
Scioglimento di Snc e trasformazione della società di persone in impresa individuale
Trasformazione involutiva e orientamenti della giurisprudenza; trasformazione atipica e posizione dell'Amministrazione finanziaria; profili critici; disciplina Iva e imposta di registro
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Trasformazione involutiva e orientamenti della giurisprudenza
Il venire meno della pluralità dei soci, quando si protrae per un periodo superiore a sei mesi, costituisce una delle cause che comportano lo scioglimento di una società di persone.
Spesso, tuttavia, accade che il socio unico prosegua l'attività commerciale sotto forma di impresa individuale.
Il fenomeno della cosiddetta trasformazione involutiva è molto frequente nella pratica commerciale.
E' necessario, però, capire se questa operazione rappresenti una vera e propria trasformazione, cioè un'ipotesi di riorganizzazione societaria fiscalmente neutrale, o una cessione di azienda al socio superstite con conseguente realizzo di plusvalenza.
Nel senso della prima ipotesi si è per esempio espressa la Commissione tributaria centrale (sentenza n. 3639 del 30 giugno 1998) che, in un caso di recesso del socio di società in nome collettivo e conseguente scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2272 del codice civile, ha dichiarato che si era realizzata una trasformazione di società in impresa individuale e non una cessione di azienda.

Gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza sembrano riconoscere la neutralità fiscale dell'operazione.
Il passaggio da società a impresa individuale è stato infatti qualificato come trasformazione anche dalla Cassazione con la sentenza 16 marzo 1996, n. 2226.
In quell'occasione, la suprema Corte ha statuito che "con il venir meno della pluralità dei soci, la società semplice, composta da due soci, perde il carattere societario e si trasforma in impresa individuale, con la concentrazione della titolarità dei rapporti - già facenti capo alla società - nel socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni già sociali".

La Commissione tributaria provinciale di Torino, infine, con la sentenza n. 147/5/00 del 30 novembre 2000 ha statuito che non si concretizza il realizzo delle plusvalenze ex articolo 54 del Dpr n. 917/1986 (ora articolo 58), dato che "il mero recesso di un socio di una società in nome collettivo con il trasferimento della sua quota sociale all'altro socio che ha continuato l'attività commerciale, pur determinando lo scioglimento della società e la trasformazione in ditta individuale a norma degli artt. 2272 e 2308 del codice civile, non può configurarsi come trasferimento d'azienda".

Trasformazione atipica e posizione dell'Amministrazione finanziaria
La tesi della neutralità fiscale della trasformazione involutiva consiste, in sostanza, nel ritenere che si tratti di una sorta di trasformazione atipica.
Si tratterebbe dunque della trasformazione disciplinata dagli articoli 170 e 171 del Tuir (già articolo 122), che non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Finché i beni rimangono nella sfera imprenditoriale, infatti, non c'è formazione di nuovo reddito.
Anche l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, accoglie la tesi della neutralità fiscale.
In quella circostanza, è stato infatti osservato come "lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa, a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni".
Se dunque viene mantenuta la continuità dei valori iscritti in bilancio, l'operazione non genera plusvalenze.

Profili critici e continuità dell'attività aziendale
Tuttavia anche la tesi della trasformazione presenta alcuni profili critici. Sia sul piano civilistico che sul piano fiscale, infatti, la trasformazione sembra possibile solo nel caso di soggetti collettivi (e non di persone fisiche).
La trasformazione da un tipo societario a un altro presuppone del resto una continuità soggettiva possibile solo in presenza di accordi societari.
In assenza di tale continuità, derivante dall'accordo tra i soci, sarebbe dunque più corretto parlare di scioglimento e ricostituzione, più che di trasformazione.
L'articolo 58 del Tuir (già articolo 54, comma 1, lettera d), non può del resto applicarsi in tutti i casi in cui l'azienda passa all'unico socio, che continua l'attività sotto forma di impresa individuale.
La finalità dell'articolo citato è infatti quella di tassare la conclusione del ciclo produttivo.

Tale conclusione non può però verificarsi laddove il socio superstite continui l'attività aziendale.
In tal caso, infatti, non si modifica la destinazione dei beni dell'azienda, che restano destinati all'esercizio d'impresa.
Con l'uscita del socio receduto, inoltre, gli viene riconosciuta una somma di denaro pari alla quota parte del valore dell'azienda (in base ai valori correnti).
Una parte di patrimonio, quindi, viene così già assoggettata a tassazione (in capo al socio receduto).
Tassare l'intera plusvalenza al momento dell'assegnazione dell'azienda al socio che prosegue l'attività, quindi, comporterebbe una duplicazione d'imposta, almeno per quanto riguarda il valore già riconosciuto al socio receduto.
La circolare n. 54/E del 2002 accoglie infatti tali considerazioni, escludendo, come detto, il verificarsi di plusvalenze in presenza del trasferimento dei beni al socio superstite, sempre che:
- il socio superstite prosegua l'attività di impresa, e
- i valori fiscali di carico dei beni siano gli stessi già riconosciuti in capo alla società.
Solo nel caso in cui il socio non continui l'attività imprenditoriale, si verifica dunque un'assegnazione dei beni al socio, con emersione e tassazione delle plusvalenze latenti.

Disciplina Iva e imposta di registro
Per quanto riguarda la disciplina Iva, nel caso in cui il socio non prosegua l'attività d'impresa, si applica l'articolo 2, comma 2, n. 6), del Dpr n. 633/1972 che assimila alle cessioni di beni imponibili "le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto...".
Ai fini dell'imposta di registro, invece, nella nozione di "assegnazione" rientrano non solo le assegnazioni aventi effetto traslativo e le assegnazioni di quota dei beni sociali ex articolo 2283 del codice civile, ma anche le dichiarazioni con le quali, dopo la liquidazione della quota del socio uscente, si riconosce la proprietà esclusiva dei beni al socio superstite.
L'atto dichiarativo di appartenenza dei beni già sociali al socio superstite è quindi da assimilare a un'assegnazione e dovrebbe essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, che rinvia all'articolo 1, lettera a, n. 3.

Giovambattista Palumbo
pubblicato Mercoledì 18 Maggio 2005

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