Attualità
Scissione parziale inammissibile
Quando mancano gli elementi minimi indispensabili per una completa valutazione ai fini antielusivi
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Il parere che si commenta si riferisce a un’operazione di scissione parziale non proporzionale sottoposta all’attenzione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

La disamina del caso è stata particolarmente impegnativa per il Consesso a causa dell’estrema essenzialità degli elementi conoscitivi prospettati.
Dall’istanza si evince che due soci della proponente l’interpello partecipano alla società scindenda in quote uguali. Al fine di superare taluni contrasti insorti in ordine agli obiettivi imprenditoriali da perseguire e anche al fine di favorire il naturale ricambio generazionale, i due soci hanno ravvisato l’esigenza di porre in essere una scissione parziale non proporzionale volta alla separazione delle due attività sociali (una - caratteristica - di carpenteria e l’altra - secondaria - immobiliare).
Nel dettaglio, si propone di frazionare il patrimonio aziendale e di trasferire a ciascuno dei due soci il controllo totalitario di un ramo d’azienda (o dell’unità produttiva di inferiori dimensioni), attraverso la costituzione di una nuova società beneficiaria avente per oggetto la sola attività di gestione dell’immobile corrispondente alla frazione di patrimonio netto trasferito.

Le due società di persone risultanti dalla scissione, entrambe con un unico socio illimitatamente responsabile, dovrebbero poi ricostituire la pluralità della compagine sociale, con l’ingresso di nuovi soci, nelle persone dei figli dei fondatori, mediante la donazione in loro favore delle quote di questi ultimi. Affermano gli istanti che l’operazione non sarebbe preordinata al successivo trasferimento, in tutto o in parte, degli immobili attribuiti alla newco mediante cessione di quote societarie né all’assegnazione ai soci delle aziende risultanti dalla scissione dei beni a queste trasferiti.

Rileva il Comitato che è pregiudiziale, e assorbente rispetto a ogni valutazione di merito in ordine alla sussistenza di valide ragioni economiche dell’operazione prospettata, il rilievo dell’evidente genericità della richiesta di parere: l’istanza non è, infatti, corredata dei documenti indispensabili né degli elementi essenziali ai fini di una completa valutazione della fattispecie nell’ottica della disciplina antielusiva. Difetta, infatti, l’allegazione: del progetto di scissione o, quanto meno, di un'elencazione degli elementi dell'attivo e del passivo che si intendono trasferire alla società beneficiaria, con l'indicazione dei relativi valori di trasferimento; dell’indicazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio; del valore economico del patrimonio netto che si intende assegnare alla società beneficiaria, assieme all'eventuale presenza di ristori tra i soci; dell’ultimo bilancio della società scissa e di un prospetto di raccordo che consenta di raffrontare i dati dell'ultimo bilancio con quelli esistenti alla data di effettuazione dell'operazione; di informazioni dettagliate sulla composizione del patrimonio della società scissa e sulla eventuale presenza di perdite fiscali pregresse da riportare a nuovo.

La pronuncia, dunque, compendia, riproponendone i contenuti, una giurisprudenza ormai consolidata che adduce il rigoroso rispetto della normativa sull’interpello antielusivo, recata dall’articolo 5, commi 2 e 3, del regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997, come assorbente nella delibera del parere e pregiudiziale nella valutazione del merito della fattispecie prospettata quando, come nel caso in rassegna, difetta la presenza di elementi conoscitivi sui quali poter interloquire.
Il Comitato ribadisce che l’articolo 5 del Dm 194/97 citato prevede che la richiesta di parere debba contenere, a pena di inammissibilità, la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata e che a essa debba essere allegata la documentazione, rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell’operazione.

Il dettato normativo va inteso come prescrittivo di un onere di compiuta esposizione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare attraverso l’operazione oggetto d’interpello, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l’operazione stessa dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario, in modo che detta rappresentazione sia idonea non soltanto a un’esatta comprensione della vicenda, ma anche a una completa individuazione e valutazione dei risvolti giuridico-tributari.

L’intendimento manifestato dal legislatore con la formulazione normativa appena evocata è in relazione con la legittimazione cognitiva attribuita al Comitato consultivo dall’articolo 21 della legge 413/91.
Affinché, infatti, possa essere verificata la presenza degli indici sintomatici dell’elusività indicati dall’articolo 37-bis, comma 1, del Dpr n. 600/73 (la cui ricorrenza può essere esaurientemente e definitivamente riscontrata soltanto a seguito dell’effettivo compimento di fatti, atti e negozi da parte del contribuente), e l’Organo consultivo possa pronunciarsi preventivamente sulla soluzione interpretativa addotta dall’interpellante, è necessario che la richiesta di parere lasci comprendere:

  • se l’operazione sia finalizzata, anche solo in prospettiva, alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche degli atti e negozi giuridici di cui si prospetta il compimento
  • se vi sia adeguatezza, almeno potenziale, della situazione giuridico-economica che si verrebbe a realizzare, rispetto elle enunciate finalità dell’operazione
  • se la medesima situazione giuridico- economica, che si verrebbe a realizzare, sia eventualmente idonea a soddisfare, altresì (o maggiormente), finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rileverebbe fiscalmente più oneroso per il contribuente.

A seconda dell’esito affermativo o negativo della verifica effettuata su ciascuno dei predetti profili, il Comitato può emettere il proprio parere in merito alla elusività o meno dell’operazione per la quale viene adito. Viceversa, quando gli elementi conoscitivi contenuti nella richiesta di parere non consentono di dirimere – né in senso affermativo né in senso negativo – i dubbi sottesi alla verifica, l’interpello deve essere considerato inammissibile.
Il Comitato ha in più occasioni (si segnalano, per le evidenti analogie con il caso descritto, i recenti pareri n. 4/2005 pubblicato su FISCOoggi dell’1 marzo 2005, n. 39/2005 pubblicato su FISCOoggi del 24 gennaio 2005, n. 2/2006 pubblicato su FISCOoggi del 21 aprile 2006), affermato che solo attraverso una rappresentazione completa e precisa di tutti gli elementi che caratterizzano l’operazione programmata l’interessato può evitare sia pronunce favorevoli “deboli”, destinate a rilevarsi prive di efficacia di fronte a una vicenda che si articoli nella realtà in forma più ampia, o comunque diversa, rispetto allo schema desumibile dalle informazioni contenute nell’istanza, sia pareri di segno negativo, fondati, essenzialmente, sulla percezione della lacunosità e della inadeguatezza degli elementi conoscitivi sintomatici di elusività.

La inammissibilità rilevata nel rito viene dal Comitato estesa anche al merito della fattispecie, in quanto la pronuncia non sottace che la validità delle ragioni economiche del progetto di scissione riposa esclusivamente su petizioni di principio, come tali inidonee a superare la pregiudiziale dell’ammissibilità.

Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 8 Gennaio 2007

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