Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Attualità
Scudo fiscale e transfrontalieri.
Audizione di Befera in Senato
Audizione di Befera in Senato
Il direttore dell'Agenzia ha illustrato le disposizioni sugli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale
Scudo fiscale e problematiche relative ai lavoratori transfrontalieri. Questo il tema al centro dell'audizione informale del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, svoltasi stamattina presso l'ufficio di Presidenza della commissione Finanze e tesoro del Senato.
Il direttore si è soffermato sulle indicazioni fornite dall'Agenzia, in merito alla normativa sull'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali possedute all'estero, con le circolari n. 43/E del 10 ottobre e 48/E del 17 novembre.
In tali documenti, ha sottolineato Befera, l'Amministrazione finanziaria ha espresso la propria volontà di non penalizzare particolari tipologie di contribuenti. Si tratta, in particolare, di quei lavoratori dipendenti residenti in Italia ma che svolgono la propria attività all'estero e che "si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero". Per questo, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente ai depositi o conti correnti, detenuti oltreconfine, riservati all'accredito degli stipendi e di altri emolumenti.
I lavoratori transfrontalieri, ha proseguito il direttore, per i quali non esiste una norma che stabilisce la loro residenza in Italia per presunzione assoluta, sono tenuti, invece, ad assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. Tuttavia, ha ricordato Befera, in caso di inadempienza per gli anni pregressi, è possibile presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per il periodo d'imposta 2008, indicando nel quadro RW le somme detenute nei conti esteri alla fine dello stesso anno. Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro settembre 2010 e il contribuente non ha ancora subito accessi, ispezioni, verifiche e non ha ancora ricevuto il questionario sulle disponibilità costituite all'estero, è applicabile la riduzione a un decimo della sanzione ordinaria di 258 euro.
Il direttore si è soffermato sulle indicazioni fornite dall'Agenzia, in merito alla normativa sull'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali possedute all'estero, con le circolari n. 43/E del 10 ottobre e 48/E del 17 novembre.
In tali documenti, ha sottolineato Befera, l'Amministrazione finanziaria ha espresso la propria volontà di non penalizzare particolari tipologie di contribuenti. Si tratta, in particolare, di quei lavoratori dipendenti residenti in Italia ma che svolgono la propria attività all'estero e che "si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero". Per questo, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente ai depositi o conti correnti, detenuti oltreconfine, riservati all'accredito degli stipendi e di altri emolumenti.
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r.fo.
pubblicato Giovedì 26 Novembre 2009
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