Con il parere che si commenta (parere n. 21 deliberato il 16 maggio 2006) viene notificata al contribuente, che ha proposto istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, un'ordinanza istruttoria al fine di consentire l'integrazione degli elementi probatori utili a suffragare un pieno convincimento sulla situazione giuridico-economica di cui l'istante è portatore e di quella che verrebbe a realizzarsi, particolarmente nei riflessi di ordine tributario.
La pronuncia non possiede dunque lo stesso carisma di quelle definitive e va assunta come mero parere interlocutorio.
Il quesito viene prospettato da una Srl, operativa nel settore della produzione e del commercio di attrezzature di pulizia industriale e possiede un capitale sociale equamente diviso tra i due soci.
Nell'istanza viene precisato che l'attività sociale viene svolta in uno stabilimento detenuto attraverso due contratti di locazione finanziaria che scadranno, rispettivamente, nel 2006 e nel 2015 aventi a oggetto l'uno la disponibilità di un lotto di terreno edificabile con un annesso fabbricato artigianale e l'altro la disponibilità delle opere di ampliamento dello stesso immobile realizzate successivamente.
La necessità di separare la gestione economica del ramo operativo da quella del settore immobiliare, al fine di ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse, consiglierebbe di porre in essere una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale il ramo immobiliare verrebbe trasferito a una società di nuova costituzione, mentre la scissa continuerebbe la propria attività commerciale.
In particolare, alla beneficiaria verrebbero attribuiti:
- due contratti di leasing immobiliari uno scadente nel 2006 e l'altro nel 2015, relativi allo stabilimento dove viene effettuata l'attività produttiva e commerciale
- beni materiali installati e relativi a tali immobili (beni per la maggior parte già ammortizzati)
- risconti attivi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, relativi alla quota di maxicanone pagato in relazione ai contratti di leasing e non ancora imputati per competenza
- il contratto di assicurazione relativo all'immobile
- riserva di utile pari alle poste di attivo trasferite.
Alla società scissa resterebbero tutti i beni materiali e immateriali, i crediti e i debiti e i contratti relativi all'attività produttivo-commerciale.
La fattispecie, nei termini prospettati, presenta molti elementi di plausibilità oggettiva e di coerenza strutturale con più di un'ipotesi oggetto di delibera favorevole da parte del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
Ravanando tra le pronunce, infatti, si può a giusto titolo sostenere che la dialettica degli eventi porrebbe il disegno nella stessa condizione di non elusività esplicitamente manifestata nel parere n. 2/2004 (pubblicato su FISCOoggi del 9 marzo 2004), nel quale si è sostenuto che siffatta tipologia di operazioni "non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria" perché in tal caso, infatti, "l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio d'imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario".
Nel caso in esame, l'operazione appare, come si è accennato, prioritariamente finalizzata a separare l'attività operativa da quella immobiliare, che verrebbe marginalizzata in una società di nuova costituzione, nella finalità di semplificare la gestione economica, amministrativa e contabile dei due soggetti giuridici coinvolti nella riorganizzazione e di non depauperare la produttività (che verrebbe rafforzata alla luce del dichiarato intento di locare gli immobili trasferiti senza procedere a possibili cessioni di quote da parte dei soci).
Sul punto, infatti, il Comitato ha più volte ribadito che la neutralità congenita delle operazioni di scissione non implica una altrettanto fisiologica sottrazione al regime d'impresa, in quanto i plusvalori relativi a tali componenti patrimoniali, resi provvisoriamente latenti dall'operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui gli immobili saranno ceduti o assegnati ai soci (v., da ultimo, il parere n. 5/2005 pubblicato su FISCOoggi dell'8 marzo 2005).
Più in dettaglio, si potrebbe presumere, in coerenza con la tesi esposta nel parere n. 32/2004 (pubblicato su FISCOoggi del 27 gennaio 2005), che la previsione di un successivo subaffitto alla scissa dell'unità immobiliare trasferita in conseguenza dello scorporo (contestuale alla scissione) del contratto di leasing può accreditare la tesi della liceità del disegno, in quanto i canoni rappresentano costi per la scissione, nel contempo, componenti positivi di reddito per la società neocostituita.
Gli esposti fattori deponenti per l'assoluzione della soluzione interpretativa esposta configgono con talune carenze descrittive, che il Comitato ritiene di dover colmare attivando la procedura d'integrazione istruttoria prevista dal comma 13 dell'articolo 5 del citato Dm n. 194/97. Ritiene, infatti, il Consesso che sia necessario:
- indicare i motivi per cui il bilancio chiuso al 31/12/2004 riporta un capitale sociale pari a 10.329 euro, mentre nell'intestazione societaria dello stesso documento è indicato un capitale sociale interamente versato pari a 50.000 euro
- produrre il bilancio chiuso al 31/12/2005
- fornire il dettaglio analitico della voce di conto economico dell'area "Costi della produzione", voce B/8 - " per godimento di beni di terzi", per gli anni 2004 e 2005
- produrre la documentazione riepilogativa relativa al costo dei contratti di leasing determinato al momento della consegna degli immobili (cfr. lettera D, punto 5 dei contratti n. -------- e n. -------------, allegati) e rilevante per la determinazione del prezzo di riscatto (cfr. lettera H dei contratti n. --------- e n. ---------------, allegati)
- fornire, per gli anni 2004 e 2005, il prospetto relativo ai contratti di leasing contenente tutte le informazioni di cui all'articolo 2427, n. 22, del Codice civile, integrando, in particolare, quelle già riportate nella Nota integrativa al bilancio allegato sotto la voce "Operazioni di locazione finanziaria (leasing)" con l'indicazione dell'importo dei "Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a euro ... alla fine dell'esercizio precedente"
- produrre un nuovo progetto di scissione indicando i valori aggiornati dei beni oggetto di trasferimento alla società beneficiaria.
A norma dell'articolo 5 del Dm n. 194/97, l'ordinanza, notificata al contribuente a cura della segreteria tecnica del Comitato, interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui al comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 413/91.
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