Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Attualità
Settembre, è tempo di dichiarare.
In pista anche l'Iva di gruppo (2)
In pista anche l'Iva di gruppo (2)
Nel modello Iva 26LP il riepilogo delle liquidazioni periodiche delle partecipanti e le eccedenze trasferite
Gli adempimenti della controllante si concludono solo con la presentazione del modello Iva 26LP, con allegato il prospetto IVA 26PR, composto dai quadri della dichiarazione Iva dettagliati nel precedente intervento.
Modello IVA 26LP
Il modello Iva 26LP contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti al gruppo e le eccedenze a debito e a credito trasferite.
Deve essere presentato, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, all'agente della riscossione territorialmente competente.
La mancata o incompleta compilazione del modello Iva 26LP/PR, considerando che il modello Iva 26PR è parte integrante della dichiarazione annuale Iva, configura la violazione di omessa o infedele dichiarazione.
Il prospetto, firmato in originale, oltre ai modelli indicati deve essere completato dalle garanzie previste dall'articolo 6 del Dm 13/12/1979, ossia le garanzie di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 per:
Le garanzie dell'Iva di gruppo
La prestazione delle garanzie nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo riveste particolare importanza, anche per il costo degli eventuali recuperi dell'Agenzia delle Entrate in caso di inosservanza del prescritto obbligo.
Le garanzie possono essere prestate in tutte le forme previste dall'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, comprese le ipotesi di esonero previste dalla medesima norma.
Secondo le indicazioni rilevabili dalle risoluzioni 365025/1987 e 626305/1989 (datate ma tuttora interpretative della norma, indicazioni confortate anche dalla sentenza della Cassazione 28694/2005), la garanzia non deve essere prestata per tutti i crediti trasferiti dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo, ma solamente per le eccedenze di credito compensate con i debiti di altre società del gruppo.
Una volta determinata per ognuna delle società partecipanti al gruppo l'eccedenza totale, a credito o a debito - quantificata effettuando la somma algebrica dei crediti e debiti trasferiti nel corso dell'anno - trasferita nell'ambito del gruppo, occorre sommare tutte le eccedenze di debito in modo da avere il totale dei debiti compensati.
Dal totale dei debiti compensati devono poi essere detratti i versamenti effettuati dalla controllante in corso d'anno e l'eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente, che per esigenze di chiarezza contabile si presume compensato con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2009, come precisato dalla risoluzione 626305/1989.
Dopo questi calcoli, nel caso residui una parte di debiti compensati, la controllante deve scomputare le eccedenze di credito trasferite dalle società partecipanti.
Se le eccedenze sono uguali alla parte residua dei debiti compensati, ognuna delle società che ha trasferito crediti nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo deve produrre garanzia a copertura di tali eccedenze.
Se invece viene utilizzata solo una parte delle eccedenze a credito trasferite in quanto i debiti sono inferiori a esse, è compito della controllante individuare le società alle quali si riferiscono i crediti compensati e che sono quindi tenute alla presentazione delle garanzie. In tal caso, la controllante è tenuta a rilasciare l'attestazione di fine anno a ciascuna società del gruppo, con l'esatta indicazione del credito utilizzato in compensazione, importo che andrà quindi riportato nell'apposita colonna del quadro VS, determinante sia per l'individuazione della società in capo alla quale sorge il presupposto per l'eventuale richiesta a rimborso sia per la presentazione dell'apposita garanzia.
È opportuno infine ricordare che le garanzie per le eccedenze di credito trasferite durante l'anno devono essere tenute distinte da quelle che la controllante deve presentare per l'eccedenza di credito di gruppo compensata.
Al modello Iva 26LP/PR potrebbero quindi essere allegate:
Nel caso in cui per una o più delle eccedenze di credito da garantire si ritenga di avere diritto all'esonero in quanto soggetti "virtuosi" (requisito che, si ribadisce, deve sussistere in capo alla società che trasferisce il credito), si devono allegare ai prospetti IVA 26LP/PR una o più autocertificazioni previste dall'articolo 38-bis, settimo comma, lettera c), del Dpr 633/1972.
Le garanzie prestate da ognuna delle società devono essere intestate all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per ognuna di esse, anche se presentate dalla società controllante.
In caso di mancata prestazione/presentazione delle garanzie, l'importo delle eccedenze compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (risoluzione 365025/1987).
In mancanza di tale adempimento, gli uffici procedono con atto di recupero del credito trasferito e non garantito, oltre alle sanzioni del 30% previste per l'omesso versamento, come chiarito dalla sentenza di Cassazione 28694/2005: "la mancata prestazione delle garanzie fa sorgere l'obbligo di versamento all'ufficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate. In pratica, ove non risulti adeguatamente garantita nei prescritti modi di legge l'operazione di compensazione - restituzione, l'Amministrazione ha il diritto-dovere di cautelarsi (non vertendosi in tema di diritti disponibili), imponendo l'obbligo di versamento. All'inadempimento di questo obbligo deve conseguire - quale atto dovuto - il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste per l'omesso versamento annuale".
Ulteriori disposizioni
L'articolo 6, comma 1, del Dm 13/12/1979 dispone che le società controllate rispondano in solido con la società o ente controllante per le imposte che risultano dalle proprie liquidazioni periodiche o dalla propria dichiarazione annuale non versate dalla controllante.
Nel caso la società controllata abbia regolarmente determinato e trasferito la propria posizione a debito, sussiste responsabilità solidale per l'importo dell'imposta non versata, mentre le sanzioni ricadono esclusivamente in capo alla controllante.
Se invece la controllata trasferisce un debito d'imposta errato, la responsabilità è totalmente solidale laddove, ovviamente, tale errata indicazione comporti un omesso versamento d'imposta.
E' utile infine rammentare l'articolo 1, comma 63, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 73 del Dpr 633/1972.
La modifica impone di non trasferire le eccedenze a credito risultanti dalla dichiarazione annuale precedente l'ingresso nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo. La norma nasce dall'esigenza di evitare fenomeni quali l'utilizzo della procedura agevolativa (trattasi infatti di una sorta di rimborsi iper-accelerati) al solo fine di evitare versamenti di imposta con l'ingresso - limitato nel tempo - di società in forte posizione creditoria.
Pertanto, queste eccedenze, non entrando nella liquidazione del gruppo, restano nella disponibilità delle società controllate che potranno utilizzare tale credito (risoluzione 4/2008):
2 - fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 15 settembre
Modello IVA 26LP
Il modello Iva 26LP contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti al gruppo e le eccedenze a debito e a credito trasferite.
Deve essere presentato, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, all'agente della riscossione territorialmente competente.
La mancata o incompleta compilazione del modello Iva 26LP/PR, considerando che il modello Iva 26PR è parte integrante della dichiarazione annuale Iva, configura la violazione di omessa o infedele dichiarazione.
Il prospetto, firmato in originale, oltre ai modelli indicati deve essere completato dalle garanzie previste dall'articolo 6 del Dm 13/12/1979, ossia le garanzie di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 per:
- le eccedenze di credito trasferite effettivamente compensate
- l'eccedenza di credito del gruppo dell'anno d'imposta precedente compensato in corso d'anno.
Le garanzie dell'Iva di gruppo
La prestazione delle garanzie nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo riveste particolare importanza, anche per il costo degli eventuali recuperi dell'Agenzia delle Entrate in caso di inosservanza del prescritto obbligo.
Le garanzie possono essere prestate in tutte le forme previste dall'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, comprese le ipotesi di esonero previste dalla medesima norma.
Secondo le indicazioni rilevabili dalle risoluzioni 365025/1987 e 626305/1989 (datate ma tuttora interpretative della norma, indicazioni confortate anche dalla sentenza della Cassazione 28694/2005), la garanzia non deve essere prestata per tutti i crediti trasferiti dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo, ma solamente per le eccedenze di credito compensate con i debiti di altre società del gruppo.
Una volta determinata per ognuna delle società partecipanti al gruppo l'eccedenza totale, a credito o a debito - quantificata effettuando la somma algebrica dei crediti e debiti trasferiti nel corso dell'anno - trasferita nell'ambito del gruppo, occorre sommare tutte le eccedenze di debito in modo da avere il totale dei debiti compensati.
Dal totale dei debiti compensati devono poi essere detratti i versamenti effettuati dalla controllante in corso d'anno e l'eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente, che per esigenze di chiarezza contabile si presume compensato con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2009, come precisato dalla risoluzione 626305/1989.
Dopo questi calcoli, nel caso residui una parte di debiti compensati, la controllante deve scomputare le eccedenze di credito trasferite dalle società partecipanti.
Se le eccedenze sono uguali alla parte residua dei debiti compensati, ognuna delle società che ha trasferito crediti nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo deve produrre garanzia a copertura di tali eccedenze.
Se invece viene utilizzata solo una parte delle eccedenze a credito trasferite in quanto i debiti sono inferiori a esse, è compito della controllante individuare le società alle quali si riferiscono i crediti compensati e che sono quindi tenute alla presentazione delle garanzie. In tal caso, la controllante è tenuta a rilasciare l'attestazione di fine anno a ciascuna società del gruppo, con l'esatta indicazione del credito utilizzato in compensazione, importo che andrà quindi riportato nell'apposita colonna del quadro VS, determinante sia per l'individuazione della società in capo alla quale sorge il presupposto per l'eventuale richiesta a rimborso sia per la presentazione dell'apposita garanzia.
È opportuno infine ricordare che le garanzie per le eccedenze di credito trasferite durante l'anno devono essere tenute distinte da quelle che la controllante deve presentare per l'eccedenza di credito di gruppo compensata.
Al modello Iva 26LP/PR potrebbero quindi essere allegate:
- la garanzia per l'eccedenza di credito di gruppo
- la garanzia per l'eccedenza di credito trasferita dalla controllante
- le garanzie per le eccedenze di credito trasferite dalle società controllate.
Nel caso in cui per una o più delle eccedenze di credito da garantire si ritenga di avere diritto all'esonero in quanto soggetti "virtuosi" (requisito che, si ribadisce, deve sussistere in capo alla società che trasferisce il credito), si devono allegare ai prospetti IVA 26LP/PR una o più autocertificazioni previste dall'articolo 38-bis, settimo comma, lettera c), del Dpr 633/1972.
Le garanzie prestate da ognuna delle società devono essere intestate all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per ognuna di esse, anche se presentate dalla società controllante.
In caso di mancata prestazione/presentazione delle garanzie, l'importo delle eccedenze compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (risoluzione 365025/1987).
In mancanza di tale adempimento, gli uffici procedono con atto di recupero del credito trasferito e non garantito, oltre alle sanzioni del 30% previste per l'omesso versamento, come chiarito dalla sentenza di Cassazione 28694/2005: "la mancata prestazione delle garanzie fa sorgere l'obbligo di versamento all'ufficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate. In pratica, ove non risulti adeguatamente garantita nei prescritti modi di legge l'operazione di compensazione - restituzione, l'Amministrazione ha il diritto-dovere di cautelarsi (non vertendosi in tema di diritti disponibili), imponendo l'obbligo di versamento. All'inadempimento di questo obbligo deve conseguire - quale atto dovuto - il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste per l'omesso versamento annuale".
Ulteriori disposizioni
L'articolo 6, comma 1, del Dm 13/12/1979 dispone che le società controllate rispondano in solido con la società o ente controllante per le imposte che risultano dalle proprie liquidazioni periodiche o dalla propria dichiarazione annuale non versate dalla controllante.
Nel caso la società controllata abbia regolarmente determinato e trasferito la propria posizione a debito, sussiste responsabilità solidale per l'importo dell'imposta non versata, mentre le sanzioni ricadono esclusivamente in capo alla controllante.
Se invece la controllata trasferisce un debito d'imposta errato, la responsabilità è totalmente solidale laddove, ovviamente, tale errata indicazione comporti un omesso versamento d'imposta.
E' utile infine rammentare l'articolo 1, comma 63, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 73 del Dpr 633/1972.
La modifica impone di non trasferire le eccedenze a credito risultanti dalla dichiarazione annuale precedente l'ingresso nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo. La norma nasce dall'esigenza di evitare fenomeni quali l'utilizzo della procedura agevolativa (trattasi infatti di una sorta di rimborsi iper-accelerati) al solo fine di evitare versamenti di imposta con l'ingresso - limitato nel tempo - di società in forte posizione creditoria.
Pertanto, queste eccedenze, non entrando nella liquidazione del gruppo, restano nella disponibilità delle società controllate che potranno utilizzare tale credito (risoluzione 4/2008):
- richiedendolo a rimborso in anni successivi (il modello VR2010 è stato infatti aggiornato con la presenza di un rigo dedicato alla minore eccedenza del triennio per crediti non trasferibili al gruppo Iva - sezione 4 VR8)
- computarle in detrazione in anni successivi, una volta venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo
- utilizzarle nella compensazione orizzontale di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
2 - fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 15 settembre
Elda Papandrea
pubblicato Giovedì 16 Settembre 2010
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