Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Attualità
"Soddisfatti o rimborsati", sciolti i dubbi della grande distribuzione
Attivabile in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri la procedura di rettifica già prevista per gli acquisti con scontrino fiscale
La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, da parte di società appartenenti alla grande distribuzione, non modifica sostanzialmente l'iter da osservare ai fini Iva nel caso di operazione "Soddisfatti o rimborsati".
E' quanto si evince dalla risoluzione 86/E del 7 maggio che risponde all'istanza d'interpello di una società operante nella Gdo che, avendo scelto di usufruire della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri (adempimento che diverrà obbligatorio per tutti gli esercenti attività commerciali a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo mese di luglio), pone una questione interpretativa dell'articolo 1, comma 430 della legge 311 del 2004, in merito alle modalità di applicazione del diritto di recesso ai fini fiscali.
L'Agenzia precisa che, circa il trattamento Iva da applicare all'ipotesi in cui un esercizio commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall'acquisto ricevendo in contropartita un "buono-acquisto" o il rimborso integrale del prezzo pagato, le indicazioni fornite nelle risoluzioni 154/E del 2001 e 219/E del 2003 per la restituzione dei beni il cui acquisto sia stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le imprese della grande distribuzione che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infatti, nonostante tali società possano emettere scontrino "non fiscale", la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate è sostitutiva dell'obbligo di certificazione fiscale e non ha effetti sugli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico e annuale dell'imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili, cioè di quegli elementi che consentono all'Amministrazione fiscale, in sede di controllo, di tracciare l'iter dell'acquisto.
L'Agenzia ricorda che, in caso di emissione di buono-acquisto (utilizzabile entro tre mesi), la procedura di rettifica dei corrispettivi (imponibile e imposta) deve essere attivata solo al momento in cui lo stesso viene effettivamente utilizzato dal cliente, eventualmente tenendo conto delle diverse aliquote cui potrebbe essere assoggettata la nuova operazione, e non al momento della restituzione del prodotto.
Inoltre, in presenza di più punti vendita, la restituzione della merce può avvenire unicamente nel punto vendita in cui è stata acquistata, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di tracciare, attraverso i documenti conservati nella pratica di reso, l'iter dell'acquisto.
E' quanto si evince dalla risoluzione 86/E del 7 maggio che risponde all'istanza d'interpello di una società operante nella Gdo che, avendo scelto di usufruire della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri (adempimento che diverrà obbligatorio per tutti gli esercenti attività commerciali a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo mese di luglio), pone una questione interpretativa dell'articolo 1, comma 430 della legge 311 del 2004, in merito alle modalità di applicazione del diritto di recesso ai fini fiscali.
L'Agenzia precisa che, circa il trattamento Iva da applicare all'ipotesi in cui un esercizio commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall'acquisto ricevendo in contropartita un "buono-acquisto" o il rimborso integrale del prezzo pagato, le indicazioni fornite nelle risoluzioni 154/E del 2001 e 219/E del 2003 per la restituzione dei beni il cui acquisto sia stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le imprese della grande distribuzione che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infatti, nonostante tali società possano emettere scontrino "non fiscale", la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate è sostitutiva dell'obbligo di certificazione fiscale e non ha effetti sugli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico e annuale dell'imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili, cioè di quegli elementi che consentono all'Amministrazione fiscale, in sede di controllo, di tracciare l'iter dell'acquisto.
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Valeria Ibello
pubblicato Lunedì 7 Maggio 2007
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