Attualità
Solidarietà appaltatore-subappaltatore. La via per mettersi al riparo
Individuata la documentazione necessaria ad attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti dal Dl "Visco-Bersani" e introdotti per combattere l'evasione fiscale e contributiva
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Diventano operative, con la firma del decreto 25 febbraio 2008 da parte dei ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Previdenza sociale, le disposizioni, contenute nel "Visco-Bersani", relative alla prova documentale attraverso cui dimostrare il venire meno della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, la cui conseguenza si concretizza in una sanzione amministrativa.

La scelta di un decreto regolamentare di concerto tra due Amministrazioni distinte, quella fiscale e quella previdenziale, nasce dall'esigenza comune volta a combattere l'evasione che, per la particolare tipologia contrattuale, appalto e subappalto, si materializza con l'evasione delle ritenute fiscali e con il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Con il "Visco-Bersani" è stato introdotto un sistema in grado di arrestare il fenomeno evasivo attraverso la previsione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con la l'appaltatore che risponde in solido (cioè in sostituzione) con il subappaltatore sia in ordine all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, sia in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, obbligo cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.

Si segnala che la Finanziaria 2007 ha previsto che anche il committente è obbligato in solido, oltre che con l'appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.

Il decreto in commento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008) identifica, quindi, quali dati dei lavoratori e le modalità attraverso cui attestare l'effettivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, trovando applicazione alle prestazioni di lavoro dipendente rese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo della data di pubblicazione in G.U.

I soggetti coinvolti
Le disposizioni si riferiscono a tre soggetti:
- il committente, ossia colui che riceve la prestazione d'opera
- l'appaltatore, ossia a colui il quale è commissionata l'opera
- il subappaltatore, ossia il terzo soggetto esecutore materiale dell'opera.

La solidarietà tra appaltatore e subappaltatore trova applicazione sia nell'esecuzione di appalti pubblici sia in esecuzione di appalti di natura privatistica, anche se disciplinati da apposite leggi speciali. Ne discende che potranno identificarsi quali destinatari del decreto sia persone fisiche sia persone giuridiche, esercenti una attività commerciale ai fini della disciplina Iva. Restano fuori dalle prescrizioni, di fatto, i professionisti anche se organizzati in forma di impresa.

Quali dati comunicare
L'articolo 1 del decreto fissa una scala "gerarchica" sia in ordine alla comunicazione sia in ordine ai pagamenti per la prestazione dell'opera originariamente appaltata.
Infatti, la norma, nel sancire che il subappaltatore deve comunicare all'appaltatore il codice fiscale di ogni soggetto impiegato nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché nel segnalare ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti, stabilisce che l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento dell'opera da parte del committente, deve comunicare a quest'ultimo i dati ottenuti dal subappaltatore.

Si badi, tuttavia, che quanto previsto dal decreto non produce effetti in ordine all'obbligazione scaturente dal preordinato contratto di appalto o subappalto, fatta eccezione per il solo aspetto sanzionatorio, con "punizioni" che vanno da un minimo di 5mila a un massimo di 200mila euro.
La responsabilità solidale dell'appaltatore è, comunque, limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Quale documentazione fiscale
Al fine di poter rendere dimostrabili gli adempimenti prescritti normativa, per le ritenute fiscali è stata prevista una doppia possibilità:

 

  • adottare un prospetto, allegato 1 al decreto, in forma di atto notorio autodichiarativo, ai sensi del Dpr 445/2000, e fornire le copie dei modelli F24
  • fornire una asseverazione, allegato 2 al decreto, rilasciata da un professionista come individuato dall'articolo 35, comma 1, del Dlgs 241/1997 (responsabile dei centri di assistenza fiscale ) o dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del Dpr 322/1998 (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro).

La scelta dell'atto notorio autodichiarativo o dell'asseverazione (che generalmente richiede un costo per l'attestazione professionale) è alternativa.

In pratica, si dovrà dimostrare o attestare i modelli F24 del versamento delle ritenute effettuati dal subappaltatore sui lavoratori materialmente impiegati o l'asseverazione professionale.
Per fini esemplificativi, il subappaltatore terrà distinti l'insieme dei modelli F24 riferiti alla singola prestazione, evitando di procedere a compensazioni fuori dalla singola prestazione subappaltata.
L'apposito modello F24, sul quale sarà possibile evidenziare tutti i dati richiesti, sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Quale documentazione previdenziale
La dimostrazione del versamento contributivo da parte del subappaltatore può essere effettuata, al pari delle ritenute fiscali, in un duplice modo:

  • attraverso un prospetto in forma libera, con cui attestare, a chi (nominativi dei soggetti), su che cosa (ammontare delle singole retribuzioni) e quanto (aliquota contributiva singolarmente applicata), e con il Documento di regolarità contributiva (Durc), reperibile sul sito www.inps.it, successivamente alla data di ultimazione dei lavori con specifico riferimento ai lavoratori impiegati nella specifica opera
  • tramite una attestazione asseverata, allegato 3 del decreto, da un professionista, analogamente a quanto previsto per le ritenute fiscali.

La scelta tra prospetto o asseverazione professionale è libera e alternativa.

Giuseppe Bennici
pubblicato Giovedì 17 Aprile 2008

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