Attualità
Blocco rate mutui prima casa:
prima la “dotazione” ora il modello
Circa due mesi fa era stato ufficializzato il Fondo di solidarietà costituito da 20 milioni di euro per il 2008 e 2009
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Sul sito del dipartimento del Tesoro, è on line il modulo da utilizzare per chiedere, alla banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto della prima casa, la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Si tratta di un beneficio destinato ai cittadini in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi fissati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 132 del 21 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto. Cioè, la norma di attuazione del Fondo di solidarietà, previsto dall’articolo 2, comma 475, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Il modello va compilato in base alle linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione, disponibili sullo stesso sito, che contengono l’elenco dettagliato delle condizioni di accesso e delle caratteristiche dei mutui agevolabili.
 
Requisiti
L’ammissione all’agevolazione è riservata a coloro che hanno acceso un finanziamento per acquistare l’abitazione principale; i beneficiari devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro, devono essere proprietari dell’immobile, “non di lusso”, per l’acquisto del quale è stato chiesto il mutuo e, ancora, il finanziamento erogato non deve superare i 250mila euro. I requisiti soggettivi devono coesistere alla data di presentazione della domanda (se il muto è cointestato, è sufficiente che li possieda uno solo dei mutuatari. In tale ipotesi, la sospensione, se concessa, varrà per l’intero importo della rata, a condizione che, al momento della richiesta, gli altri cointestatari diano il proprio consenso).
 
Ma non finisce qui.
Per far scattare l’aiuto, è necessario, infatti, che l’eventuale beneficiario abbia dei “buoni motivi”, vale a dire che nella sua vita succeda un qualcosa di eccezionale e imprevedibile. Un evento tale da modificare in negativo la situazione economica e impedire l’assolvimento degli impegni presi con l’istituto di credito, come:
  • perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi
  • decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente
  • spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro
  • spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro
  • aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.
 
Gli aspiranti beneficiari, a posto con i requisiti, possono quindi presentare la domanda di sospensione a partire dal prossimo 15 novembre, utilizzando l’apposito modello.
 
La “tregua” può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi, e non determina l’applicazione di interessi di mora, né comporta oneri di commissione o spese istruttorie.
 
I tempi
Acquisita la documentazione, la banca ha 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di solidarietà (soggetto con personalità giuridica gestito da una società a capitale interamente pubblico), indicando i costi dell’operazione.
Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all’istituto di credito entro 15 giorni.
Quest’ultimo ha tempo 5 giorni per informare il beneficiario.
Tutta l’operazione, in sostanza, si chiude in un mese.

Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 28 Ottobre 2010

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