Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Attualità
Sospensione termini processuali:
vacanze in dirittura d’arrivo
vacanze in dirittura d’arrivo
Mancano due settimane alla ripresa delle normali attività della giustizia amministrativa, civile e tributaria
Cerchio rosso sul 16 settembre. Parte, infatti, il conto alla rovescia per la ripresa dei termini processuali sospesi, come ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre. Da tale data riparte il computo dei giorni entro i quali contribuenti e Amministrazione finanziaria possono "agire" per rivendicare i rispettivi diritti.
L’interruzione, cosiddetta feriale, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario.
La pausa determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
La pausa determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ma nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.
I termini in ferie
Riguardo al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie illustrative.
Per capire meglio la portata della disposizione, nell’ipotesi di un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorre comunque dal prossimo16 settembre e, dunque, scadrà il 14 novembre (che slitta al 15 in quanto cade di domenica). Nel diverso caso di notifica avvenuta l’8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° agosto al 15 settembre, 37 giorni dal 16 settembre al 22 ottobre.
I termini al “lavoro”
La pausa si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi, non riguarda gli altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, primi fra tutti i termini di versamento delle imposte (per i quali, peraltro, ha trovato applicazione fino a venerdì 20 la sospensione ferragostana decretata dal Dpcm del 27 luglio), ma anche quelli di notifica degli atti impositivi e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa.
Un caso particolare
Esistono, però, termini che si collocano tra lo “stadio” amministrativo e quello contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza.
Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l’accertamento con adesione (90 giorni) e quella "estiva" disposta dalla legge n. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito (circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 1 Settembre 2010
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