Attualità
Stock option, ogni tranche ha le sue regole
Il parziale esercizio anticipato dei diritti assegnati con i vecchi piani non esclude l'accesso al regime di favore per le successive opzioni
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L'esercizio anticipato di una parte dei diritti di opzione assegnati con piani deliberati prima del 3 ottobre 2006 non esclude la possibilità di fruire dei benefici fiscali per le opzioni esercitate successivamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Con la risoluzione n. 316/E del 7 novembre, l'Agenzia interviene nuovamente in tema di stock option, con particolare riferimento ai piani deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006).

Il chiarimento, che segue quelli già contenuti nella circolare 33/E/2007, è stato sollecitato con istanza di interpello da una Spa che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva deliberato diversi piani di stock option. Essi, premette la società, prevedono che:

  • i beneficiari non possono esercitare le azioni prima che sia trascorso un periodo di vesting triennale dalla data di assegnazione; tuttavia, è fatto salvo il diritto all'esercizio anticipato, trascorsi due anni e fino a un massimo del 50% dei warrant loro assegnati
  • i beneficiari possono esercitare immediatamente i diritti assegnati, indipendentemente quindi dal vesting period, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Fa eccezione l'eventualità in cui la cessazione è determinata da dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Detto ciò, la società fa presente che alcuni beneficiari, in data successiva al 3 ottobre 2006, hanno esercitato anticipatamente i loro diritti - in misura non superiore al 50% dei warrant loro assegnati e non prima che fossero trascorsi due anni dall'assegnazione, come previsto dai piani - e che, al momento della vendita delle azioni, l'importo che non aveva concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è stato assoggettato a tassazione, così come richiesto dall'articolo 51 del Testo unico. Questi dipendenti - chiede la Spa - potranno avvalersi del regime fiscale di favore per la parte di opzioni non ancora esercitate e per le quali sarà rispettato il periodo di vesting? La risposta ipotizzata dalla società è affermativa: "non ha alcuna rilevanza - scrive - la circostanza che per la prima assegnazione di azioni debba farsi riferimento alle ordinarie modalità di tassazione del lavoro dipendente, mentre l'ulteriore esercizio di opzioni - nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti - faccia rientrare il dipendente nel regime fiscale agevolato".

I tecnici dell'Agenzia condividono pienamente l'interpretazione fornita dalla società e ricordano le nuove condizioni previste per poter usufruire del regime fiscale agevolato, introdotte dal collegato alla Finanziaria 2007. In particolare - spiega la risoluzione - l'articolo 51 del Tuir "prevede una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse", a condizione che questo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Secondo le nuove disposizioni, poi, ulteriori condizioni prevedono che:

  • l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione
  • al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata nei mercati regolamentati
  • il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

In assenza di tali condizioni, occorre far riferimento alle ordinarie modalità di tassazione del lavoro dipendente. Ma qualora queste condizioni siano rispettate, l'assegnatario avrà diritto a beneficiare della tassazione di favore. "Se da una parte - precisa l'agenzia delle Entrate - l'esercizio di un certo numero di opzioni prima della scadenza del triennio rappresenta una libera scelta del dipendente che, consapevolmente, decide di rinunciare al beneficio fiscale nell'ottica di una diversa valutazione di convenienza, dall'altra non può disconoscersi che l'esercizio delle ulteriori opzioni da parte dello stesso dipendente avviene nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti", ovvero una volta trascorso il periodo di tempo minimo necessario per poter usufruire del beneficio.

Come precisato dalla circolare 33/E/2007, inoltre, per poter fruire delle agevolazioni previste, è sufficiente che l'esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti avvenga "di fatto" dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data della loro assegnazione, senza cioè che si debba necessariamente provvedere a modifiche regolamentari del piano (come invece richiesto, in precedenza, con le circolari nn. 1 e 11 del 2007). I dipendenti che hanno parzialmente esercitato le opzioni prima dello scadere del vesting period, dunque, potranno usufruire dei benefici fiscali per le opzioni esercitate di fatto nel rispetto del periodo di vesting e delle altre condizioni previste dalla legge.

Chiara Ciranda
pubblicato Giovedì 8 Novembre 2007

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