Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Attualità
Stretta la strada per la mafia,
ampia quella per gli accertamenti
ampia quella per gli accertamenti
In G.U. il piano straordinario, anche fiscale, per combattere il fenomeno della criminalità organizzata
Indagini fiscali, economiche e patrimoniali a tappeto, non solo nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, ma anche per i sospettati di crimini messi in atto, in forma organizzata (con la partecipazione di tre o più componenti), come i sequestri di persona, lo sfruttamento della prostituzione, l’introduzione e il commercio nello Stato di prodotti falsi e altri ancora. In sostanza, tutti quelli previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).
È, in estrema sintesi, la modifica di interesse fiscale di maggiore rilevanza contenuta nella legge 136/2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto.
Nel dettaglio, con l’articolo 7, lettera a), il legislatore interviene su alcune disposizioni della legge 646/1982, riguardanti gli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per alcuni reati, e ne sostituisce in toto l’articolo 25.
Quest’ultimo, fino a ieri, autorizzava l’avvio delle indagini soltanto in presenza di una sentenza di condanna o di un provvedimento relativo a misure di prevenzione, anche non definitivi, emessi nei confronti di soggetti sospettati di far parte di organizzazioni di tipo mafioso, della camorra, della ‘ndrangheta o di altre associazioni, comunque denominate, che agiscono con metodi e finalità simili a quelle della mafia.
Da oggi, gli accertamenti fiscali sono estesi a tutti i possibili destinatari di misure di prevenzione per i descritti (ulteriori) reati gravi. Naturalmente, le stesse indagini possono essere indirizzate anche nei confronti di chi, per gli stessi crimini, è stato addirittura condannato, sebbene con sentenza non definitiva.
L’articolo 7 della legge 136/2010, oltre a incidere sulle modalità di effettuazione delle indagini della Guardia di finanza e ad ampliarne i poteri, prevede che tutti i dati e le informazioni acquisiti dai militari possono essere utilizzati per gli accertamenti fiscali, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, qualora il contribuente indagato non sia in grado di dimostrare che i maggiori redditi “scovati” siano stati in qualche modo dichiarati e, se no, il perché di tale omissione.
In armonia con le modifiche apportate dalla lettera a) dell’articolo 7, la successiva lettera b) interviene sull’articolo 30 della legge 646/1982, obbligando la stessa platea di soggetti, una volta che sia intervenuta una condanna definitiva, a comunicare per 10 anni al nucleo di polizia tributaria competente per territorio tutte le variazioni patrimoniali di valore non inferiore a 10.329.14 euro, entro trenta giorni dall’evento.
Tanto premesso, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge 136/2010, un “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” nella forma di un decreto legislativo, che vedrà la luce solo dopo un’attenta ricognizione delle norme penali, processuali e amministrative in materia di contrasto alla criminalità organizzata, in modo da coordinare il vecchio con il nuovo armonicamente.
Per i beni e i patrimoni sequestrati sarà dunque necessario disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dagli stessi. Nella legge le prime indicazioni:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal Tuir
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal Tuir
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 24 Agosto 2010
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