L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, ha fornito chiarimenti circa le novità sull'applicazione degli studi di settore per l'anno d'imposta 2005, specificando, in particolare, il funzionamento dei correttivi cosiddetti "non automatici" previsti per taluni studi.
Si tratta di un meccanismo differente rispetto ai correttivi classici finora applicati agli studi di settore.
Solitamente nel quadro X del modello rilevante ai fini degli studi di settore, i contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili sulla base di un correttivo. Tali correttivi "ordinari" consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.
Ad esempio, per alcuni studi di settore, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene presa in considerazione da Gerico per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo "ordinario".
Per l'anno d'imposta 2005, accanto ai correttivi "ordinari" sono stati introdotti, per cinque studi di settore, dei nuovi correttivi, "non automatici", per far fronte a specifiche condizioni di difficoltà in cui versano, per varie ragioni, alcuni settori.
La particolarità di questi correttivi consiste nel fatto che, contrariamente a quanto avviene per quelli "ordinari", la riduzione dei ricavi stimati da Gerico per i contribuenti che risultino non congrui ai fini dello studio non sarà applicata in maniera automatica, ma potrà essere riconosciuta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate soltanto a seguito di un apposito contraddittorio instaurato col contribuente, su sua richiesta e a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni previste per lo specifico correttivo.
I nuovi correttivi riguardano i seguenti studi di settore:
- TD18U - lavorazione della ceramica
- TD20U - meccanica leggera
- TD32U - meccanica pesante
- TM04U - farmacie
- TD35U - editoria, stampa e prestampa
Nello specifico, si è tenuto conto dei seguenti fattori:
- per lo studio di settore della lavorazione della ceramica, in virtù della particolare situazione di crisi di alcuni distretti produttivi, il correttivo "non automatico" viene calcolato come differenza tra i costi per i consumi di energia elettrica e di gas sostenuti nell'anno base dello studio (2002), valutati ai prezzi del 2005, e quelli sostenuti nell'anno di applicazione dello studio (2005), rapportata ai costi per i consumi di energia elettrica e di gas dell'anno 2002, valutati ai prezzi del 2005. Il contribuente non congruo avrà la possibilità di accedere al correttivo a condizione che i predetti costi e l'ammontare dei ricavi risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2005, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (2002)
- per gli studi di settore relativi alla meccanica leggera e pesante, a causa dell'aumento del costo delle materie prime che si è verificato successivamente all'elaborazione dello studio, il contribuente non congruo avrà la possibilità di accedere al correttivo se il rapporto tra la somma del "costo del venduto e il costo per la produzione di servizi" e l'ammontare dei ricavi nel periodo d'imposta 2005 risulta maggiore dello stesso rapporto calcolato per il periodo d'imposta 2002
- per il settore dell'editoria, della stampa e prestampa, il contribuente non congruo potrà accedere al correttivo se ha contemporaneamente incrementato il valore dei beni strumentali complessivo e ridotto la produttività del capitale, per effetto dell'acquisto di beni ad alto contenuto tecnologico
- per lo studio di settore delle farmacie, a seguito dell'entrata in vigore del Dl 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 49, il contribuente non congruo potrà accedere al correttivo se ha ridotto l'ammontare dei ricavi per l'applicazione dello sconto stabilito per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (Sop) e di automedicazione/Otc.
Il ricavo puntuale calcolato da Gerico non sarà influenzato dall'applicazione di tali correttivi, il cui ammontare verrà invece indicato in un'apposita area dello stesso software. In caso di non congruità rispetto al valore puntuale del ricavo stimato da Gerico, il contribuente, che ritenga applicabile al proprio caso la riduzione da correttivo "non automatico", potrà sottrarre tale importo dal ricavo puntuale di riferimento.
Vediamo l'esempio di un contribuente che applica lo studio TD18U.
- ricavo puntuale risultante da GERICO: euro 100.000
- importo della riduzione derivante dall'applicazione del correttivo non automatico: euro 3.000
- ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili: euro 85.000
Il contribuente potrà adeguarsi(1) alle risultanze dello studio di settore indicando, in dichiarazione, un ammontare di maggiori ricavi pari a euro 12.000 (15.000 - 3.000), applicando su tale importo anche la maggiorazione del 3 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del Dpr n. 195 del 1999.
Resta fermo il potere di accertamento dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, relativamente ai 3.000 euro di maggiori ricavi, con applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui non si riconosca, in tutto o in parte, la predetta riduzione.
NOTE:
1) Il decreto legge n. 223/2006 prevede la facoltà per i contribuenti di effettuare, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2005, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore entro il termine per la presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2006) e non entro l'ordinario termine previsto per il versamento delle imposte.
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