Normativa e prassi
Sul bonus sicurezza si scaldano i motori
Semaforo verde per l'invio dell'istanza telematica dalle ore 10 di lunedì 28 aprile
bonus
Un credito d'imposta per provvedere alla installazione di sistemi di videosorveglianza prevenendo il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti da parte di terzi. Il bonus spetta alle Pmi commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e a chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e può essere fatto valere in compensazione. Il limite massimo di fruizione dei crediti d'imposta è diversamente articolato in funzione di chi ne beneficia e la fruizione spetta nel limite della regola de minimis. Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 37/E del 10 aprile, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità che disciplinano l'attribuzione del credito effettuando l'esame congiunto delle due agevolazioni previste dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 228 a 237). Le relative disposizioni di attuazione sono state emanate attraverso due distinti decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008.

Aspetti procedurali
Nei due decreti che contengono le disposizioni di attuazione, è indicata anche la procedura per avvalersi dei bonus. In particolare, come precisato nella circolare, chi intende avvalersi del credito di imposta deve presentare per via telematica all'agenzia delle Entrate una istanza utilizzando l'apposito modello IMS per l'attribuzione del credito d'imposta, approvato con provvedimento del 31 marzo e disponibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per l'anno 2008 l'istanza può essere presentata dalle 10.00 del 28 aprile mentre per gli anni 2009 e 2010 a partire dalle 10.00 del 2 febbraio. Un apposito software, denominato CREDITOSICUREZZA, sarà disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia. Nell'istanza devono essere indicati gli estremi della documentazione che attesta l'effettività delle spese agevolabili. Fanno fede la fattura o, per acquisto in leasing, la documentazione che attesta il costo sostenuto dal concedente. Le istanze saranno esaminate in ordine cronologico e l'Amministrazione finanziaria provvederà in via telematica a comunicare ai richiedenti, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Da rilevare che le istanze non accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 e nel 2009 avranno titolo di precedenza nell'assegnazione dei fondi stanziati nel 2009 e 2010. Anche in questo caso, le Entrate provvederanno a comunicare per via telematica il riconoscimento o il diniego del credito entro il 30 gennaio di ciascuno dei due anni.

Soggetti interessati
A beneficiarne possono essere tutti coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso ma anche di somministrazione di alimenti e bevande che rientrano nella definizione di Pmi secondo quanto previsto dal decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005 ma anche chi esercita, in via esclusiva o prevalente, attività di rivendita di generi di monopolio e che opera sulla base di una concessione amministrativa (legge 1293/1957 e regolamento di esecuzione contenuto nel Dpr 1074/1958). I due distinti decreti attuativi del ministro dell'Economia e delle finanze, uno per il commercio, escludono, ricorda la circolare, la cumulabilità delle agevolazioni e stabiliscono il principio dell'attività prevalente, nel caso in cui l'impresa eserciti sia attività di commercio o di somministrazione di bevande e alimenti che quella di vendita di generi di monopolio.

Spese agevolabili
Tra gli impianti agevolabili, come indicato nella circolare, rientrano gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di pagamento con moneta elettronica, i sistemi di allarme, le inferriate, le porte blindate, gli infissi di vetri e sicurezza, le vetrine, gli armadi e balconi blindati, le casseforti e i cassetti di sicurezza, le macchinette antifalsari. Le spese sostenute per attività di vigilanza, anche se hanno finalità di prevenzione, non rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione in quanto non sono direttamente riferibili a impianti e attrezzature di sicurezza. Le spese per impianti e attrezzature di sicurezza sono agevolabili nella misura in cui si tratti di beni nuovi e quindi istallati per la prima volta dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. A nulla rileva ai fini della concessione del credito che l'installazione avvenga, nel luogo di esercizio dell'attività, in sostituzione di impianti superati.

Limiti di attribuzione del credito
Il credito d'imposta, per le Pmi commerciali, spetta entro il limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore nel triennio a 3mila euro. Invece per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, l'agevolazione, spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.

Utilizzo e rilevanza del credito
La circolare precisa anche che, come indicato nei due decreti, i crediti d'imposta possono essere utilizzati soltanto in compensazione (articolo 17 dlgs. n. 241 del 9 luglio 1997) a decorrere dalla data in cui l'agenzia delle Entrate comunica la concessione. Ai fini del controllo poi è fatto obbligo indicare, a pena di decadenza, i crediti d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Controlli e recupero
L'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria si esplica nella verifica dei presupposti che consentono la concessione del bonus, nell'ammissibilità delle spese sostenute, nella determinazione dell'esatto ammontare del credito d'imposta spettante e nel riscontro dell'effettivo ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione a partire dalla data di concessione. Nell'ipotesi di indebita fruizione, anche parziale, dei crediti, l'Amministrazione finanziaria provvederà al recupero del credito con atto motivato da notificare al contribuente.
 
Gianluca Di Muro
pubblicato Giovedì 10 Aprile 2008

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