Attualità
Tarsu, la determinazione delle superfici imponibili
Se manca la planimetria, i Comuni dovranno richiedere agli intestatari degli immobili di presentarla ai competenti uffici provinciali del Territorio

La pubblicazione della circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 da parte dell'Agenzia del Territorio fa seguito, a distanza di qualche mese, alla determinazione del 9 agosto, sempre a cura dello stesso Organo emittente, concernente i criteri operativi per il computo delle superfici delle unità immobiliari, da prendersi come riferimento per la determinazione delle superfici minime imponibili ai fini della tassa rifiuti solidi urbani. Tale determinazione costituisce per i Comuni presupposto indispensabile per porre in essere un'efficace attività di accertamento delle superfici da assoggettare alla Tarsu.

Le disposizioni tecnico-operative recepite nei menzionati documenti di prassi emanati dalla Agenzia del Territorio sono funzionali all'attuazione dell'articolo 1, comma 340, della Finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311). La citata norma stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 2005, i contribuenti Tarsu, detentori di immobili censiti nel catasto edilizio urbano, dichiarino ai fini della tassa rifiuti solidi urbani una superficie non inferiore all'80 per cento di quella determinabile catastalmente.

La circolare in commento, nel richiamare la determinazione del 9 agosto, riassume le finalità dell'interscambio, dell'incrocio e dell'allineamento dei dati più significativi relativi a ciascuna unità immobiliare urbana. Esse tendono, principalmente, a segnalare ai Comuni: le unità prive di planimetria o che, pur avendola, non consentono il calcolo delle superfici; di acquisire le planimetrie mancanti; di stabilire le specifiche tecniche sulle quali deve instaurarsi l'interscambio dei dati fra l'Agenzia del Territorio e i Comuni; favorire una fattiva cooperazione fra detti soggetti per allineare i dati presenti nei loro rispettivi archivi; incentivare l'Agenzia del Territorio a collaborare con i Comuni qualora i contribuenti segnalino errori nel calcolo delle superfici attribuite.

La circolare prosegue precisando che l'Agenzia mette a disposizione dei Comuni, entro 30 giorni dalla richiesta fatta pervenire dagli stessi, su appositi supporti informatici, i dati salienti delle unità immobiliari, fondamentali per l'attività di accertamento, quali quelli concernenti la superficie dell'immobile, l'ubicazione, l'identificativo catastale, i dati metrici e gli intestatari catastali.
Ma, vero punto cruciale sul quale si fonda il successo della collaborazione fra Agenzia del Territorio e Comuni per il recupero di maggiori superfici imponibili da assoggettare alla Tarsu, è quello riguardante le modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti.
La mancanza delle planimetrie, infatti, è circostanza, nella pratica, piuttosto ricorrente; pertanto, a tal fine, i Comuni dovranno farsi parte diligente nel richiederle agli intestatari degli immobili, per la successiva presentazione ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Il documento di prassi precisa, altresì, che le unità immobiliari saranno classificate secondo una specifica codifica in grado di fotografare la situazione catastale nella quale l'unità immobiliare interessata si trova all'atto della richiesta. Tali codifiche sono: ES1 (unità immobiliare con superficie calcolata), ES2 (unità immobiliare con superficie non calcolabile), ES3 (unità immobiliare con superficie in corso di definizione), ES4 (unità immobiliare con planimetria non presente in atti). Ad ogni buon conto, solo per le unità immobiliari individuate con il codice ES4 è prevista la richiesta di presentazione delle relative planimetrie. Dette planimetrie, indi, verranno inviate dai Comuni agli uffici dell'Agenzia con la dicitura "planimetria conforme allo stato attuale dell'unità immobiliare".

Nell'ipotesi in cui i contribuenti non condividano le valutazioni dell'ufficio possono inoltrare ai Comuni apposita istanza di rettifica delle superfici calcolate. I Comuni provvederanno a inoltrare agli uffici del Territorio solo quelle per le quali sussiste la necessità di procedere ad accertamenti catastali finalizzati alla rettifica delle superfici.

L'attività e gli adempimenti descritti dalla circolare n. 13, dunque, costituiscono i presupposti cardine in base ai quali i Comuni potranno intraprendere mirate iniziative di accertamento della tassa rifiuti, dal momento che ai suoi fini le superfici costituiscono lo strumento attraverso il quale il presupposto impositivo di cui all'articolo 62 del Dlgs n. 507/93 può essere tassato.

Argentino D'Auro
pubblicato Mercoledì 14 Dicembre 2005

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
silenzio
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
testo alternativo per immagine
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione