Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Attualità
Termini processuali “congelati”
durante le torride vacanze estive
durante le torride vacanze estive
Stop alle liti legate alla giustizia ordinaria e amministrativa. Il calendario riparte da metà settembre
Termini processuali chiusi per ferie, si riparte a settembre. Da domani, 1° agosto, scatta la sospensione di tutti gli adempimenti legati alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa. Operatori della giustizia in stand-by, dunque, fino al 15 settembre, quando il calendario tornerà rigoroso a dettare il passo degli adempimenti. Uno stop che è oramai una “tradizione”, imposta dal regio decreto 12/1941 e dalla legge 742/1969 per garantire omogeneità nell’attività giudiziaria.
In particolare, la norma (legge 742/1969, articolo 1) stabilisce che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Nel caso in cui la decorrenza scatta durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso slitta a dopo la pausa.
In stand-by le liti fiscali
In particolare, la norma (legge 742/1969, articolo 1) stabilisce che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Nel caso in cui la decorrenza scatta durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso slitta a dopo la pausa.
In stand-by le liti fiscali
In campo fiscale, restano congelati, ad esempio, i termini entro cui le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti previsti dalle norme che regolano la giustizia tributaria: deve tener conto dello stop, quindi, il contribuente che avvia il processo tributario con il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale (Ctp). Lo stesso vale per l’atto di appello - la sentenza della Ctp può essere appellata alla Commissione regionale competente (Ctr) entro sessanta giorni - e per il ricorso in Cassazione. A questo proposito, vale la pena ricordare che le sentenze di appello possono essere impugnate solo per:
- motivi attinenti alla giurisdizione
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
- nullità della sentenza o del procedimento
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Chiara Ciranda
pubblicato Venerdì 31 Luglio 2009
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