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Attualità
Terzo settore tra stato e mercato.
Come trattare la tematica fiscale
Come trattare la tematica fiscale
Il 4 e 5 dicembre si riunisce a Roma l’assemblea generale degli enti non profit che operano nel sociale
In occasione della Giornata internazionale del volontariato si terrà a Roma, presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma 3, nei giorni 4 e 5 dicembre, la prima assemblea del volontariato italiano. A indirla sono il Forum nazionale del Terzo settore, la Convol e Csvnet e vedrà la partecipazione attiva di innumerevoli associazioni che operano nel campo del sociale e di assistenza alla persona.
È un vero e proprio "esercito" quello giornalmente impegnato in questo settore: oltre 6 milioni di persone (il 9,2% della popolazione italiana), secondo gli ultimi dati Eurispes; oltre 40mila organizzazioni di dimensione nazionale o locale, stando ai numeri diffusi da fonti dello stesso Terzo settore. Le associazioni di volontariato sono le istituzioni che ottengono la fiducia delle percentuali più elevate di cittadini (71,3%) e alle quali almeno un italiano su dieci, almeno una volta nella vita, ha dedicato una parte del proprio tempo mettendolo a disposizione di chi ha maggiori difficoltà.
Cos'è il Terzo settore
Il Terzo settore è un insieme di istituzioni, di natura privata, che operano nel sistema economico ponendosi tra lo Stato e il Mercato, pur non essendo riconducibili né all'uno né all'altro. Scopo di questi enti è, principalmente, la produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva. Si tratta, in particolare, di associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, Ong, Onlus, ecc.
Le caratteristiche comuni che consentono di definire una organizzazione come appartenente al mondo del non profit sono essenzialmente:
Le organizzazioni non governative sono organizzazioni indipendenti dai governi e dalle relative politiche. Generalmente, anche se non sempre, si tratta di enti non aventi fini di lucro che ottengono almeno una parte significativa dei loro introiti da fonti private, per lo più donazioni. Nascono per portare avanti le istanze politico-sociali dei propri membri, spesso sottovalutate dai governi. Ne sono esempi: il miglioramento dell'ambiente, l'incoraggiamento dell'osservazione dei diritti umani, l'incremento del benessere per le fasce di popolazione meno benestanti. Un settore specifico delle Ong è composto da quegli enti che operano nella cooperazione allo sviluppo, le cui caratteristiche essenziali sono costituite dal carattere privato, non governativo, dell'associazione, e da quello dell'assenza di profitto nell'attività. La definizione di Ong trova la sua fonte nella legge 49/87 e identifica quelle organizzazioni che, dopo un'istruttoria molto selettiva, ottengono dal ministero degli Esteri un riconoscimento di idoneità per la gestione di progetti di cooperazione.
Le organizzazioni di volontariato (21.021 secondo l'ultima rilevazione Istat risalente al 2005), regolamentate dalla legge 266/1991, sono organismi liberamente costituiti nei quali l'attività del volontario è svolta senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici, non può essere in alcun modo retribuita, neanche dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, con l'organizzazione di cui fa parte.
Le cooperative sociali che agiscono sul territorio italiano sono, dall'ultima rilevazione Istat al 31 dicembre 2005, 7.363. La definizione di questi enti deriva dalla legge 381/1991: "cooperative aventi come scopo il perseguimento generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". In base al tipo di attività svolte, si identificano quattro tipologie di cooperative sociali:
Le fondazioni (articoli 14 al 35 del codice civile) attive in Italia sono 4.720 (Istat, rilevazione 2006) e vengono identificate come quelle particolari istituzioni non profit che: hanno una propria fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio (che per legge deve essere non inferiore a 100mila euro); sono dotate di un organo di autogoverno; utilizzano le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per altri fini di pubblica utilità, sia sostenendo direttamente persone e associazioni, sia organizzando e gestendo propri programmi. In genere usufruiscono di nuove risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati cittadini e imprese.
Le associazioni di promozione sociale (articolo 2 della legge 383/2000) sono "le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni che svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". A differenza delle organizzazioni di volontariato, cui somigliano negli scopi sociali che si prefiggono, per le associazioni di promozione sociale - che si avvalgono anch'esse prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati - è prevista la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutte le organizzazioni non profit descritte finora, adempiendo a determinate regole specifiche, quali ad esempio l'iscrizione nei registri istituiti nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano per le organizzazioni di volontariato, o il riconoscimento di idoneità ai sensi della legge 49/87 per le Ong, o ancora l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio per le cooperative sociali, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di Onlus e usufruire del regime fiscale a esse riconosciuto.
Adempimenti fiscali del mondo non profit
Entro il prossimo 15 dicembre le associazioni non profit dovranno inviare all'agenzia delle Entrate il modello di comunicazione Eas, reso obbligatorio dal Dl 185/2008, per godere del regime fiscale di favore previsto dalla legge, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 12/2009, ha chiarito che le finalità del modello Eas sono "esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute" e, nel contempo "l'intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali".
La successiva circolare 45/2009 ha definito la possibilità di compilare il modello in "modalità ordinaria" e in "modalità semplificata": la prima prevede la risposta da parte dell'ente a tutti i 38 quesiti proposti mentre la versione "ridotta" è destinata agli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che, oltre a fornire i dati identificativi dell'organizzazione e del legale rappresentante, potranno limitarsi a rispondere a un massimo di sette domande.
Nell'ambito delle associazioni appartenenti al Terzo settore, le organizzazioni di volontariato regolamentate dalla legge 266/1991, iscritte nei registri regionali e delle province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali descritte dal decreto del ministero delle Finanze del 26 maggio 1995, sono esentate dalla presentazione del modello Eas, mentre le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, non esenti, e le associazioni riconosciute possono presentare il modello "ridotto".
Per tutte le associazioni che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del modello, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione la massima assistenza e il necessario supporto delle direzioni regionali attraverso la rete degli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale.
Oltre a contemplare un sistema fiscale agevolato, la nostra legislazione ha previsto, nei confronti degli enti non profit, un meccanismo di finanziamento in virtù del quale il contribuente può vincolare il 5 per mille della propria Irpef al sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.
Si tratta di una opportunità che il singolo contribuente può esercitare per destinare una quota dell'imposta sul reddito direttamente a enti che svolgono attività socialmente rilevante - quali le organizzazioni non profit, le università e gli istituti di ricerca scientifica e sanitaria - apponendo sulla apposita scheda il codice fiscale dell'ente destinatario e la propria firma. Questo gesto, apparentemente banale, rappresenta invece un importante esempio di sussidiarietà fiscale attraverso il quale il cittadino può decidere a chi destinare una parte della ricchezza prodotta e con cui contribuisce alla spesa pubblica, al di là di quanto indicato dal Parlamento che, attraverso la legge finanziaria, decide sulla ripartizione del gettito delle imposte. Resta, in ogni caso, prerogativa parlamentare la riproposizione del 5 per mille, per quanto attiene alle modalità di attuazione, in ogni legge finanziaria, rappresentando il gettito del 5 per mille una spesa per lo Stato.
Infine, attraverso la destinazione dell'8 per mille da parte dello Stato e delle comunità religiose riconosciute, gli enti non profit possono ricevere ulteriori fondi per le attività svolte. Va fatto presente che, in questo caso, la destinazione non è diretta da parte del contribuente, ma viene canalizzata attraverso la ripartizione delle quote destinate.
È un vero e proprio "esercito" quello giornalmente impegnato in questo settore: oltre 6 milioni di persone (il 9,2% della popolazione italiana), secondo gli ultimi dati Eurispes; oltre 40mila organizzazioni di dimensione nazionale o locale, stando ai numeri diffusi da fonti dello stesso Terzo settore. Le associazioni di volontariato sono le istituzioni che ottengono la fiducia delle percentuali più elevate di cittadini (71,3%) e alle quali almeno un italiano su dieci, almeno una volta nella vita, ha dedicato una parte del proprio tempo mettendolo a disposizione di chi ha maggiori difficoltà.
Cos'è il Terzo settore
Il Terzo settore è un insieme di istituzioni, di natura privata, che operano nel sistema economico ponendosi tra lo Stato e il Mercato, pur non essendo riconducibili né all'uno né all'altro. Scopo di questi enti è, principalmente, la produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva. Si tratta, in particolare, di associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, Ong, Onlus, ecc.
Le caratteristiche comuni che consentono di definire una organizzazione come appartenente al mondo del non profit sono essenzialmente:
- assenza di distribuzione di utili o avanzi di gestione
- avere natura giuridica privata
- atto costitutivo o statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni dettate dallo statuto
- operare in regime di autogoverno
- disporre di una quota di lavoro volontario
- essere una organizzazione con base democratica, con la previsione di libere elezioni degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea dei soci.
Le organizzazioni non governative sono organizzazioni indipendenti dai governi e dalle relative politiche. Generalmente, anche se non sempre, si tratta di enti non aventi fini di lucro che ottengono almeno una parte significativa dei loro introiti da fonti private, per lo più donazioni. Nascono per portare avanti le istanze politico-sociali dei propri membri, spesso sottovalutate dai governi. Ne sono esempi: il miglioramento dell'ambiente, l'incoraggiamento dell'osservazione dei diritti umani, l'incremento del benessere per le fasce di popolazione meno benestanti. Un settore specifico delle Ong è composto da quegli enti che operano nella cooperazione allo sviluppo, le cui caratteristiche essenziali sono costituite dal carattere privato, non governativo, dell'associazione, e da quello dell'assenza di profitto nell'attività. La definizione di Ong trova la sua fonte nella legge 49/87 e identifica quelle organizzazioni che, dopo un'istruttoria molto selettiva, ottengono dal ministero degli Esteri un riconoscimento di idoneità per la gestione di progetti di cooperazione.
Le organizzazioni di volontariato (21.021 secondo l'ultima rilevazione Istat risalente al 2005), regolamentate dalla legge 266/1991, sono organismi liberamente costituiti nei quali l'attività del volontario è svolta senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici, non può essere in alcun modo retribuita, neanche dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, con l'organizzazione di cui fa parte.
Le cooperative sociali che agiscono sul territorio italiano sono, dall'ultima rilevazione Istat al 31 dicembre 2005, 7.363. La definizione di questi enti deriva dalla legge 381/1991: "cooperative aventi come scopo il perseguimento generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". In base al tipo di attività svolte, si identificano quattro tipologie di cooperative sociali:
- tipo A - attività finalizzate all'offerta di servizi socio-sanitari e educativi (4.345)
- tipo B - attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (2.419)
- oggetto misto - entrambe le tipologie di attività A e B (315)
- consorzi sociali - attività volte a sostenere le capacità e le attività di gestione delle cooperative aderenti (284).
Le fondazioni (articoli 14 al 35 del codice civile) attive in Italia sono 4.720 (Istat, rilevazione 2006) e vengono identificate come quelle particolari istituzioni non profit che: hanno una propria fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio (che per legge deve essere non inferiore a 100mila euro); sono dotate di un organo di autogoverno; utilizzano le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per altri fini di pubblica utilità, sia sostenendo direttamente persone e associazioni, sia organizzando e gestendo propri programmi. In genere usufruiscono di nuove risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati cittadini e imprese.
Le associazioni di promozione sociale (articolo 2 della legge 383/2000) sono "le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni che svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". A differenza delle organizzazioni di volontariato, cui somigliano negli scopi sociali che si prefiggono, per le associazioni di promozione sociale - che si avvalgono anch'esse prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati - è prevista la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutte le organizzazioni non profit descritte finora, adempiendo a determinate regole specifiche, quali ad esempio l'iscrizione nei registri istituiti nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano per le organizzazioni di volontariato, o il riconoscimento di idoneità ai sensi della legge 49/87 per le Ong, o ancora l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio per le cooperative sociali, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di Onlus e usufruire del regime fiscale a esse riconosciuto.
Adempimenti fiscali del mondo non profit
Entro il prossimo 15 dicembre le associazioni non profit dovranno inviare all'agenzia delle Entrate il modello di comunicazione Eas, reso obbligatorio dal Dl 185/2008, per godere del regime fiscale di favore previsto dalla legge, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 12/2009, ha chiarito che le finalità del modello Eas sono "esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute" e, nel contempo "l'intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali".
La successiva circolare 45/2009 ha definito la possibilità di compilare il modello in "modalità ordinaria" e in "modalità semplificata": la prima prevede la risposta da parte dell'ente a tutti i 38 quesiti proposti mentre la versione "ridotta" è destinata agli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che, oltre a fornire i dati identificativi dell'organizzazione e del legale rappresentante, potranno limitarsi a rispondere a un massimo di sette domande.
Nell'ambito delle associazioni appartenenti al Terzo settore, le organizzazioni di volontariato regolamentate dalla legge 266/1991, iscritte nei registri regionali e delle province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali descritte dal decreto del ministero delle Finanze del 26 maggio 1995, sono esentate dalla presentazione del modello Eas, mentre le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, non esenti, e le associazioni riconosciute possono presentare il modello "ridotto".
Per tutte le associazioni che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del modello, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione la massima assistenza e il necessario supporto delle direzioni regionali attraverso la rete degli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale.
Oltre a contemplare un sistema fiscale agevolato, la nostra legislazione ha previsto, nei confronti degli enti non profit, un meccanismo di finanziamento in virtù del quale il contribuente può vincolare il 5 per mille della propria Irpef al sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.
Si tratta di una opportunità che il singolo contribuente può esercitare per destinare una quota dell'imposta sul reddito direttamente a enti che svolgono attività socialmente rilevante - quali le organizzazioni non profit, le università e gli istituti di ricerca scientifica e sanitaria - apponendo sulla apposita scheda il codice fiscale dell'ente destinatario e la propria firma. Questo gesto, apparentemente banale, rappresenta invece un importante esempio di sussidiarietà fiscale attraverso il quale il cittadino può decidere a chi destinare una parte della ricchezza prodotta e con cui contribuisce alla spesa pubblica, al di là di quanto indicato dal Parlamento che, attraverso la legge finanziaria, decide sulla ripartizione del gettito delle imposte. Resta, in ogni caso, prerogativa parlamentare la riproposizione del 5 per mille, per quanto attiene alle modalità di attuazione, in ogni legge finanziaria, rappresentando il gettito del 5 per mille una spesa per lo Stato.
Infine, attraverso la destinazione dell'8 per mille da parte dello Stato e delle comunità religiose riconosciute, gli enti non profit possono ricevere ulteriori fondi per le attività svolte. Va fatto presente che, in questo caso, la destinazione non è diretta da parte del contribuente, ma viene canalizzata attraverso la ripartizione delle quote destinate.
Lilia Chini
pubblicato Mercoledì 2 Dicembre 2009
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