Attualità
Tornano gli incentivi per gli investimenti al Sud
Il credito maturato andrà indicato in dichiarazione e utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi
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La Finanziaria 2007 (legge 296/2006, commi da 271 a 279) ripristina le agevolazioni per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Molise e tutto il Sud), già istituite dall'articolo 8 della legge 388/2000 e scadute il 31 dicembre scorso. La nuova disciplina - l'operatività della quale è subordinata all'autorizzazione preventiva della Commissione europea (comma 279) - prevede nuovamente la fruizione automatica del credito d'imposta, come stabilito originariamente dalla norma, poi oggetto di diversi interventi del legislatore che, tra le altre cose, aveva subordinato l'accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

In quali aree e per quanto tempo
L'operatività dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate è prevista per sette anni. Infatti, dà diritto al beneficio fiscale, nella forma del credito d'imposta, l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna) e in Abruzzo e Molise, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 271).

La misura del bonus
Differentemente da quanto previsto nell'ultima versione dell'agevolazione (la percentuale era ridotta all'85 per cento), il credito d'imposta spetterà nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto - ancora però non definite - previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007/2013.
Il bonus ma non sarà cumulabile con gli aiuti "de minimis" né con altri aiuti di stato aventi a oggetto gli stessi costi ammissibili (comma 272).

Gli investimenti agevolabili
Il credito d'imposta sarà riconosciuto a seguito delle acquisizioni, avvenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese
  • brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva (per le grandi imprese, gli investimenti in questi ultimi beni sono agevolabili nel limite del 50% dell'insieme degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta) (comma 273).

Determinazione del credito
Il credito d'imposta è determinato sulla base della quota del costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni agevolabili nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione).
Per gli investimenti mediante contratto di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione (comma 274).

Soggetti esclusi
Sono esclusi dal nuovo bonus investimenti le imprese operanti nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca e dell'industria carbonifera nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (comma 275).

Modalità di utilizzo
Per aver diritto al credito d'imposta - che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap - non sarà più necessario presentare l'istanza telematica all'Agenzia delle entrate. Determinato l'importo spettante in base agli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta e utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi. L'eventuale eccedenza potrà essere "spesa" in compensazione nel modello F24 a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il credito maturato (comma 276).

Cause di rideterminazione del credito
Il credito andrà rideterminato qualora i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; in tal caso, bisognerà escludere il costo dei beni non entrati in funzione.
Analogamente, se, prima che siano trascorsi cinque periodi d'imposta da quello nel quale sono entrati in funzione, i beni vengono dismessi o ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o ancora destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito andrà rideterminato escludendo il costo di detti beni. Se, poi, al verificarsi di una delle citate circostanze si accompagna l'acquisizione di beni della stessa categoria di quella agevolata, la rideterminazione del credito avverrà escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte eccedente i costi delle nuove acquisizioni.
Per le acquisizioni avvenute tramite contratti di locazione finanziaria, anche il mancato esercizio del riscatto è causa di rideterminazione del bonus.
Quando, a seguito di una delle circostanze esaminate, risulta un indebito utilizzo di credito d'imposta, lo stesso dovrà essere restituito entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui è avvenuto l'evento che ha comportato la perdita del diritto al credito (comma 277).

Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 5 Gennaio 2007

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