Attualità
Troppe lacune per poter dare una valutazione definitiva
Le asserzioni dell’istante sono ritenute preclusive di un compiuto inquadramento della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si intende realizzare

Il parere che si commenta possiede una valenza interlocutoria e, come tale, non definisce, qualificandola, la fattispecie che ne costituisce l’oggetto se non nel senso di formulare osservazioni suscettibili di una valutazione successiva alla luce degli incombenti istruttori richiesti al contribuente (a norma del comma 13 dell’articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997).
Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive formula un parere interlocutorio, concedendo la sospensiva per permettere all’interpellante di esibire gli elementi di fatto e di diritto utili all’analisi della fattispecie; è una scelta deontologica che presuppone il pacifico riconoscimento dell’opportunità di dare al contribuente la possibilità di fornire dati e d elementi non addotti ma utili per la compiutezza del giudizio di merito.

Tale scelta dialettica qualifica l’operato dell’Organo consultivo che, con orientamento consolidato, rifugge dai giudizi pilateschi che, dinnanzi alla sommarietà espositiva o documentale addotta dal contribuente nell’interpello, si traducono nell’emissione di un verdetto cassatorio, in rigorosa adesione alla previsione regolamentare (articolo 5 del Dm n. 194 del 13 giugno 1997), che dispone l’inammissibilità dell’istanza per lasca rappresentazione dei fatti e/o deficiente supporto probatorio, salva l’ipotesi che non venga fatto ricorso alla facoltà d’integrazione istruttoria (comma 13 del citato articolo 5).
Il legislatore regolamentare non ha inteso, infatti, attribuire alla procedura di integrazione degli incombenti probatori il crisma di prassi ordinaria bensì quello del provvedimento discrezionale, pur possedendo la veste formale del parere per il contenuto guida che, pedagogicamente, assume la delibera nel momento in cui viene resa pubblica.

Quanto si afferma trova la propria ratio sempre, beninteso, nel presupposto che la carenza riscontrata sia circoscritta a dati o accadimenti, che non involgano la totalità della fattispecie (la cui rappresentazione minimale per la compiuta valutazione deve, come si è detto, obbligatoriamente sussistere, a pena di inammissibilità ex articolo 5, comma 2, del Dm 194/97) e che possano, ove il contribuente intendesse far uso della facoltà riconosciutagli, essere esibiti nel termine che gli viene perentoriamente accordato.

L’articolo 5, comma 13, non prevede che l’informativa al contribuente risponda a particolari formalità, ma si limita a sancire l’interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso previsto dall’articolo 21, comma 10, legge n. 413/91.
Nella prassi ormai consolidata, il Comitato effettua la richiesta istruttoria attraverso il proprio ufficio di segreteria tecnica formalizzando un parere interlocutorio, suscettibile di perfezionamento successivo alla luce degli apporti circostanziali e documentali che il contribuente presenterà in riscontro. Trova conferma, anche in questo caso, l’impossibilità di condurre un esame dell’elusività sulla base di affermazioni di maniera suffragate da elementi conoscitivi evanescenti.

Tutte la fattispecie oggetto d’interpello, e in particolare le operazioni straordinarie d’azienda, infatti, richiedono un’attenta metodica nella individuazione dei profili elusivi, dal momento che, come evidenziato in più occasioni, la peculiarità dell’elusione è da ricercare, oltre che nell’immediata percezione degli indici stigmatizzati dall’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 (mancanza di valide ragioni economiche e comportamento diretto ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento ovvero tesi a perseguire un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema), nella loro evidenza, più o meno appariscente, nel tempo, ossia solo quando le dimensioni e la reale portata del disegno beneficia fisiologicamente di una completezza maggiore e il giudizio sul nesso eziologico, tra volontà iniziale ed eventi conseguenziali, è più chiaro.
Qualora ci si rimettesse alla rappresentazione enfatica dei fatti addotti nell’istanza, l’operazione rappresentata potrebbe apparire non elusiva solo in un’ottica aprioristica e di scarsa valenza concreta.
Vediamo nei particolari la dinamica dell’operazione.

Interpellante è una Spa a ristretta base familiare, che ha per oggetto sociale le attività di acquisto, costruzione, vendita, permuta e gestione di immobili di qualsiasi natura e possiede un capitale sociale equamente ripartito fra tre soci (i fratelli A,B e C).
Nel corso della propria attività, la società istante ha acquisito diversi immobili valorizzandoli con ristrutturazioni e ampliamenti. Di questi, solo un’unità immobiliare è stata venduta, nell’anno 2005, mentre le rimanenti sono da sempre state locate a terzi.

Ciò premesso, l’istante fa presente che, attualmente, il patrimonio immobiliare è in decadimento, per effetto dei mancati investimenti in opere di ristrutturazione e/o attività di compravendita, e i soci sono in disaccordo in ordine alle scelte di conduzione aziendale.
Più precisamente, uno dei fratelli vorrebbe effettuare nuovi acquisti, intraprendere l’attività edificatoria e/o utilizzare taluni immobili per intraprendere altre attività più redditizie. L’altro fratello, pur non essendo interessato a continue compravendite di immobili, sarebbe propenso ad affiancare una qualche attività commerciale a quella tipica di locazione immobiliare. La sorella vorrebbe, invece, continuare a svolgere esclusivamente l’attività di locazione immobiliare.

Tutto ciò premesso, i soci – nell’interesse della società e al fine di consentire a ciascun socio di perseguire autonomamente le proprie iniziative - intendono procedere a una operazione di scissione parziale non proporzionale a favore di due società di capitali, una preesistente e una di nuova costituzione.

La società istante chiede conferma della legittimità fiscale, ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, dell’operazione di scissione parziale non proporzionale per mezzo della quale l’istante trasferirà parte del suo patrimonio a due società, una già esistente, partecipata dal socio A e dalla moglie, e l’altra da costituire in forma unipersonale o con il proprio coniuge, dall’altro socio B.
Più precisamente, come si evince dalla bozza del progetto di scissione allegato all’istanza:

  • tre locali commerciali e quattro immobili uso ufficio saranno trasferiti a una società beneficiaria, mentre altri due immobili commerciali saranno trasferiti all'altra società beneficiaria
  • il resto del patrimonio immobiliare, costituito da due locali commerciali, cinque uffici e due abitazioni, rimarrà alla società scissa, partecipata esclusivamente dal socio C.

L’operazione prospettata permetterebbe, pertanto, al socio C di mantenere inalterata la storica missione della società scissa, continuando a valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la stipula di contratti di locazione.
Nello stesso tempo, gli altri due soci, ciascuno tramite la propria beneficiaria, potranno ampliare l’attività immobiliare e intraprendere, ognuno secondo i propri desideri, nuove attività commerciali, eventualmente anche con l’ingresso di nuovi soci che potranno apportare, oltre alle necessarie risorse finanziarie necessarie agli investimenti da effettuare, anche competenze specifiche ai nuovi settori di attività.

La descritta operazione di scissione avverrà a valori contabili e non è intenzione dei soci procedere alla successiva cessione delle partecipazioni detenute nella scissa ricevute nelle beneficiarie né tanto meno distogliere i beni dall’attività d’impresa tramite assegnazione ai soci e conseguente liquidazione e scioglimento delle società.
La volontà dei soci è, pertanto, quella di proseguire l’attività imprenditoriale, sia nella scissa, sviluppando l’attività di locazione immobiliare svolta da decenni, sia nelle beneficiarie, intraprendendo nuove attività commerciali, eventualmente anche con l’ingresso di nuovi soci.

Non sono previsti conguagli tra i soci e il trasferimento delle attività dalla società scissa alle beneficiarie sarà effettuato in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione degli stessi al regime di impresa nell’ottica di funzionamento e continuità aziendale e imprenditoriale.
A parere dell’istante, pertanto, l’operazione ipotizzata di scissione parziale non proporzionale non può ritenersi elusiva, in quanto la stessa non è volta a conseguire alcun indebito vantaggio fiscale ed è, altresì, sorretta da valide ragioni economiche, che si sostanziano nella necessità di eliminare le divergenze sorte fra i soci sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare, attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa in modo autonomo da parte dei soci stessi.
Le asserzioni dell’istante sono ritenute dal Comitato, per le ragioni esposte in premessa, preclusive di un compiuto inquadramento della situazione giuridico – economica in essere e di quella che si intende realizzare attraverso l’operazione straordinaria. Pertanto, al fine di valutarne la sua potenziale elusività, l’Organo consultivo afferma che:

  • con riferimento alla società beneficiaria, non essendo stato fornito alcun elemento conoscitivo e documentale, è necessario che l’istanza venga integrata con copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, dei bilanci 2003-2004-2005, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2003-2004-2005, dell’elenco dei fabbricati posseduti, distintamente tra autorimesse, officine meccaniche, terminal bus e altri immobili, con l’indicazione delle unità immobiliari locate e dei relativi canoni annui di locazione, di tale società
  • con riguardo alla società di nuova costituzione, non essendo stata allegata alcuna documentazione che attesti la sua costituenda attività immobiliare, volta anche alla costruzione e alla compravendita degli immobili, svolgendo, altresì, attività edificatoria e commerciale, sarebbe opportuno integrare l’istanza della copia dell’eventuale bozza, qualora già predisposta, dell’atto costitutivo e dello Statuto.


Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 1 Marzo 2007

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