Il trust famigliare
L'articolo 34 del disegno di legge sullo "sviluppo", approvato dalla Camera il 5/7/2005 e trasmesso al Senato, introdurrebbe nel Codice civile il nuovo articolo 2645-ter.
Secondo tale articolo, sarebbe trascrivibile nei registri immobiliari l'atto con il quale beni immobili o beni mobili registrati vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
La norma in argomento, se sarà definitivamente approvata, oltre ad ammettere il legittimo utilizzo dell'istituto del trust nell'ordinamento giuridico italiano, ne consentirà la sua trascrizione e, quindi, permetterà la pubblicità del vincolo di destinazione che con detto istituto si determina.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che il trust è un negozio di natura anglosassone attraverso il quale il settlor (disponente) trasferisce a un alto soggetto, denominato trustee (amministratore), la proprietà di uno o più beni affidandogli il compito di gestirli a vantaggio di un ulteriore soggetto beneficiario e in vista del perseguimento di un fine specifico.
Tale negozio ha trovato ingresso nel nostro ordinamento a decorrere dall'1/1/1992, a seguito della ratifica, senza riserve, della Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985, intervenuta con la legge n. 364 del 16/10/1989, in base alla quale possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al trust costituito secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.
Il comma 2 della sopra menzionata Convenzione individua gli elementi essenziali del trust e più specificatamente:
- la distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee. I "beni in trust" costituiscono un patrimonio separato sia da quello del trustee sia da quello del disponente; pertanto, si crea un' ipotesi di segregazione patrimoniale)
- l'intestazione degli stessi al trustee. La proprietà dei beni intestati al trustee è caratterizzata da un vincolo in virtù del quale il trustee deve utilizzare detti beni secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust, al fine di attuarne le relative finalità)
- l'effettivo potere - dovere del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni che il disponente gli ha affidato, in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Gli eventuali diritti che il disponente si riserva, non devono precludere al trustee il pieno esercizio del potere di controllo sui beni.
Il fondo patrimoniale
Ai sensi dell'articolo 167 del Codice civile, il fondo patrimoniale è un complesso di beni immobili, mobili registrati e titoli di credito che ciascuno o ambedue i coniugi, oppure un terzo, destinano a far fronte ai bisogni della famiglia, attraverso i frutti provenienti dall'impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
I suddetti beni costituenti il fondo patrimoniale sono soggetti ad alcuni limiti:
- i frutti prodotti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia
- la loro amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale
- non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, solo con l'autorizzazione concessa dal giudice, salvo che non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione
- il fondo e i suoi frutti non possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale è caratterizzato dalla temporaneità e presuppone l'esistenza del vincolo coniugale.
In altre parole, non vi è fondo patrimoniale senza matrimonio, con la conseguenza che l'annullamento, lo scioglimento o la cessione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo, salvo che vi siano figli minori; in tali ipotesi, il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio (articolo 171, comma 2, c.c.).
La destinazione dei beni al fondo patrimoniale dà origine a un "patrimonio segregato".
Il fondo patrimoniale e il trust famigliare - similitudini
La caratteristica della segregazione del patrimonio che connota il fondo patrimoniale, fa sì che tale istituto sia accomunato all'istituto del trust, anch'esso caratterizzato da questo medesimo elemento.
In particolare, si deve evidenziare, facendo riferimento alle diversità che caratterizzano i due istituti, che nel fondo patrimoniale la destinazione dei beni, che giustifica la separazione patrimoniale, è stabilità dal legislatore (ad esempio, la destinazione dei beni ai figli legittimi), mentre nel trust la destinazione dei beni è decisa dal disponente nel relativo atto istitutivo (ad esempio, la destinazione dei beni da parte di un figlio single alla mamma vedova, o di una persona vedova a favore della sua attuale o futura famiglia, oppure di una zia a favore dei nipoti, eccetera).
Inoltre, il trust, a differenza del fondo patrimoniale, non richiede l'esistenza del vincolo matrimoniale, né che la proprietà dei beni appartenga a entrambi i coniugi e sia da questi amministrata congiuntamente.
Pertanto, il trust può tutelare degli interessi che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare.
Ciò in quanto, il trust è insensibile, nel suo periodo di durata, alle vicende che determinano il venire meno del vincolo coniugale.
In altri termini, il trust si presenta come un istituto duttile e idoneo ad appagare, anche sotto il profilo pratico, esigenze che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare.
Ne consegue, che l'istituto del trust può essere utilizzato anche da "single", da "conviventi more uxorio" e da "famiglie di fatto".
Il trattamento tributario del fondo patrimoniale
Ai fini delle imposte dirette, il fondo patrimoniale non da vita a un autonomo soggetto giuridico.
Il comma 1, lettera b), dell'articolo 4, del Tuir, dispone che "i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi".
Nelle ipotesi previste nel citato articoli 171 c.c., i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo.
In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette, non si riconosce nessuna rilevanza alla effettiva titolarità della proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in quanto è stabilito che i frutti spettino in misura uguale ad entrambi i coniugi.
Diversamente, in ordine al trattamento tributario del fondo patrimoniale ai fini delle imposte indirette, va rilevato che la circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000 ha precisato che:
- il fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ex articolo 11 della tariffa, parte prima, del Dpr n. 131/86, in quanto il relativo atto costitutivo "esprime soltanto una volontà vincolante, essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa". Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni per assenza del presupposto di imposta "ossia del trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis causa".
Per l'Amministrazione finanziaria l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non può nemmeno considerarsi di natura dichiarativa, in quanto non rafforza, affievolisce, specifica la situazione precedente, né elimina una situazione di incertezza, bensì "crea sui beni che ne fanno parte un vincolo di destinazione, realizzato attraverso particolari regole di amministrazione e responsabilità" - il fondo costituito con i beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà è soggetto a imposta fissa di registro, in quanto non realizza un effetto
traslativo, ma "è funzionale ai bisogni della famiglia"(cfr. Cass. n. 5415 del 7.5.1992) - il fondo costituito con i beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà è considerato privo di effetto traslativo in caso di assenza di accettazione da parte dell'altro coniuge. In tal caso è dovuta l' imposta di registro in misura fissa
- il fondo costituito con i beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà è considerato un atto traslativo in presenza di accettazione da parte del coniuge che non conferisce i beni. In tal caso, si applicherà il trattamento tributario previsto per le donazioni(1)
- il fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà è considerato con effetti traslativi, pertanto, l'atto è soggetto al trattamento tributario previsto per le donazioni se, e nella misura in cui vi sia stata accettazione
- il fondo costituito con i beni di un terzo che se ne riserva la proprietà, pur essendo ritenuto privo di effetti traslativi, è assoggettato al trattamento tributario proprio degli atti di trasferimento a titolo gratuito, in quanto da esso "deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati".
Infine, in merito all'imposta ipotecaria e catastale, la circolare ministeriale ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale che non comporti il trasferimento di immobili è soggetta a imposta ipotecaria in misura fissa (articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con Dlgs n. 347/90.
Invece, la costituzione di un fondo patrimoniale che comporti il trasferimento di immobili è soggetta a imposta ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita rispettivamente dall'articolo 1 della tariffa e dall'articolo 10 dello stesso Testo unico.
NOTE
1. Gli atti di donazione, in virtù dell'articolo 13 della legge 383/2001, non sono più soggetti a imposta di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuati a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e di altri parenti fino al quarto grado.
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