Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 19:30
Attualità
Un contributo…d’imposta per la formazione internazionale
Con la legge n. 222 del 2007 è stato convertito il decreto n. 159/2007 su interventi urgenti per lo sviluppo e l’equità sociale
Fra le novità più rilevanti il contributo, che può essere fruito anche come credito di imposta, concesso agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, a sostegno dei programmi di formazione internazionale e ricerca. Il 3 ottobre 2007 è entrato in vigore il decreto legge n. 159/2007 (cd. collegato alla legge Finanziaria italiana per l’anno 2008) recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”. Con la legge n. 222 del 29 novembre 2007 il citato decreto legge è stato definitivamente convertito e in data 30 novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Contributi a enti e associazioni
Fra le novità più rilevanti si segnala, in particolare, l’articolo 31 rubricato “Contributi a enti e associazioni”. In dettaglio, per incentivare l’attività di formazione superiore internazionale, il comma 3-ter del citato articolo 31 concede per il 2007 un contributo nel limite complessivo di 3milioni di euro agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento nello Stato italiano (Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della relativa legge di ratifica n. 148 dell’11 luglio 2002).
La legge n. 148/2002
In particolare, la legge n. 148/2002 ha ratificato e reso esecutiva l’accordo sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. In dettaglio, l’articolo 2 ha attribuito alle Università e agli istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, per l’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Questo per favorire la mobilità internazionale e facilitare i programmi di scambi accademici degli studenti, garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all’estero. In questa prospettiva, pertanto, è stata progressivamente superata la prassi dell’equipollenza con l’introduzione della procedura del riconoscimento, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale, indirizzati a realizzare, entro il 2010, uno spazio europeo dell’istruzione superiore.
Il contributo … d’imposta
Il citato contributo, invero, è destinato a sostegno dei programmi di formazione internazionale dei suddetti istituti a studenti di nazionalità italiana e dei programmi di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. La somma può essere fruita anche come credito d’imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali.
Procedure e modalità
Le procedure e le modalità per l’attuazione della disposizione in esame sono fissate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca (in fase di emanazione).
Fonte:
- www.finanze.it
- www.miur.it
Fra le novità più rilevanti il contributo, che può essere fruito anche come credito di imposta, concesso agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, a sostegno dei programmi di formazione internazionale e ricerca. Il 3 ottobre 2007 è entrato in vigore il decreto legge n. 159/2007 (cd. collegato alla legge Finanziaria italiana per l’anno 2008) recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”. Con la legge n. 222 del 29 novembre 2007 il citato decreto legge è stato definitivamente convertito e in data 30 novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.Contributi a enti e associazioni
Fra le novità più rilevanti si segnala, in particolare, l’articolo 31 rubricato “Contributi a enti e associazioni”. In dettaglio, per incentivare l’attività di formazione superiore internazionale, il comma 3-ter del citato articolo 31 concede per il 2007 un contributo nel limite complessivo di 3milioni di euro agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento nello Stato italiano (Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della relativa legge di ratifica n. 148 dell’11 luglio 2002).
La legge n. 148/2002
In particolare, la legge n. 148/2002 ha ratificato e reso esecutiva l’accordo sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. In dettaglio, l’articolo 2 ha attribuito alle Università e agli istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, per l’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Questo per favorire la mobilità internazionale e facilitare i programmi di scambi accademici degli studenti, garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all’estero. In questa prospettiva, pertanto, è stata progressivamente superata la prassi dell’equipollenza con l’introduzione della procedura del riconoscimento, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale, indirizzati a realizzare, entro il 2010, uno spazio europeo dell’istruzione superiore.
Il contributo … d’imposta
Il citato contributo, invero, è destinato a sostegno dei programmi di formazione internazionale dei suddetti istituti a studenti di nazionalità italiana e dei programmi di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. La somma può essere fruita anche come credito d’imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali.
Procedure e modalità
Le procedure e le modalità per l’attuazione della disposizione in esame sono fissate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca (in fase di emanazione).
Fonte:
- www.finanze.it
- www.miur.it
Boris Bivona
pubblicato Venerdì 18 Aprile 2008
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