Unico, un maquillage non solo estetico

Anche modifiche sostanziali in materia di società non operative e investimenti nelle aree svantaggiate
I recenti interventi amministrativi sulla disciplina delle società non operative e le disposizioni sui nuovi investimenti nel Mezzogiorno recate dal decreto milleproroghe al centro delle più rilevanti modifiche sostanziali apportate ai modelli dichiarativi Unico 2008 con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'agenzia delle Entrate. Ulteriori variazioni sono state apportate per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei modelli sul sito internet dell'Agenzia.

Un particolare intervento ha riguardato il prospetto di verifica della operatività. Con provvedimento direttoriale del 14 febbraio scorso, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo (articolo 30 della legge 724/1994), senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/1973.
Nelle istruzioni sono state previste le cause di esclusione per le quali corre l'obbligo di indicazione del codice nel prospetto di verifica. La casella "Cause di esclusione" è stata modificata per poter accogliere, appunto, le nuove ipotesi oggettive di disapplicazione della disciplina. Quindi, la casella è ora utilizzata sia per indicare le esclusioni sia per indicare le disapplicazioni.

Dopo l'intervento della Finanziaria 2008, va indicato il codice, specificano le istruzioni al modello Unico SC 2008:

 

  1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
  2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
  3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria
  4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
  5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto
  6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50
  7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
  8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo
  9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
  10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
  11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con il nuovo provvedimento sono state inserite le cause oggettive di disapplicazione. Nella casella "Esclusione/Disapplicazione" va indicato, in base alla propria situazione, uno dei codici di seguito elencati e che richiamano il punto 1 del provvedimento del 14 febbraio 2008:
20 - ipotesi di cui alla lett. b)
30 - ipotesi di cui alla lett. c)
40 - ipotesi di cui alla lett. d)
50 - ipotesi di cui alla lett. e)
60 - ipotesi di cui alla lett. f)
70 - ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Come specificato dal provvedimento del 14 febbraio, si distinguono le seguenti nuove disapplicazioni (secondo le lettere sopra citate), che sono state soltanto richiamate dalle integrazioni alle istruzioni dei modelli Unico 2008:
b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
e) società che detengono partecipazioni in:

  • società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/1994
  • società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione
  • società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del Tuir

f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.

Nella casella "Esclusione/Disapplicazione" va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto assuma l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del provvedimento 14/2/2008. Parliamo dell'ipotesi di società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 244/2007, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. Si precisa che per le ipotesi di "disapplicazione parziale" di cui ai codici "40", "50" e "60", il prospetto di verifica va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti.


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Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (articolo 1, commi 271-279, legge 296/2006), con nota n. 200201 del 28 gennaio 2008, la Commissione europea ha comunicato di aver autorizzato il regime di aiuto.

Il bonus è riconosciuto per l'acquisizione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (il 2007 per i contribuenti "solari") e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di beni strumentali nuovi appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Il contributo può essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. L'eventuale eccedenza è fruibile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

A seguito delle disposizioni contenute nel Dl n. 248/2007 (convertito con modificazioni in legge 31/2008), che, a seguito dell'autorizzazione comunitaria, hanno esteso la fruizione del credito d'imposta anche per l'anno 2007, si è reso necessario predisporre nei modelli Unico un'apposita sezione "Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006".

In essa andranno indicati:

  • l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, per l'acquisizione dei beni agevolabili
  • l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile
  • l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta
  • l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione degli acconti dell'Irpef/Ires relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione
  • l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione del saldo dell'Irpef/Ires relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione
  • l'ammontare del credito residuo.

 

Mario Leone
 pubblicato il 04/03/2008