Al fine di potenziare ulteriormente la capacità di accertamento degli uffici nel contrastare l’evasione fiscale, la Finanziaria per l’anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha disposto, all’articolo 1, comma 332, l’indicazione del codice fiscale dell’utente anche in tutti i contratti relativi alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali i servizi idrici e del gas, integrando in tal modo l’articolo 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, che disciplina i casi in cui è richiesto l’indicazione del codice fiscale. Inoltre, sempre la stessa legge ha modificato l’articolo 7 del menzionato Dpr, introducendo l’obbligo a carico di aziende, enti pubblici e società, di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili in cui vengono attivate le utenze, anche domestiche, per la fornitura di energia elettrica, servizi idrici e del gas (per le utenze non domestiche e a uso non pubblico l’obbligo esisteva già).
A tal fine, la Finanziaria 2005, all’articolo 1, comma 333, imponeva agli enti erogatori dei servizi sopra indicati di richiedere, a partire dal 1° aprile del 2005, i dati all’atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. Per i contratti già in essere, invece, i dati devono essere rilevati al momento dell’eventuale rinnovo o modifica degli stessi.
Le nuove disposizioni hanno, con tutta evidenza, lo scopo di fare emergere attività economiche svolte in nero, oppure forme di evasione fiscale con particolare riferimento ai tributi locali sugli immobili.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia della entrate del 2 ottobre 2006 vengono stabiliti i termini e le modalità di invio dei dati sopra rilevati.
Le comunicazioni relative all’anno 2005 dovranno essere trasmesse entro il 28 febbraio del 2007, mentre quelle relative agli altri anni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La trasmissione dovrà avvenire solo in via telematica utilizzando i sistemi Entratel o Internet, a seconda dei requisiti posseduti dall’ente tenuto all’invio o dal soggetto intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Il provvedimento indica anche le specifiche tecniche con le quali dovrà avvenire la trasmissione di dati rilevati.
In caso di errori di trasmissione che non consentano l’utilizzo dei dati trasmessi, l’Agenzia delle entrate invita, con lettera raccomandata, l’ente che ha effettuato l’invio a ripetere la trasmissione con una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.
Il completamento della trasmissione si ha per avvenuta al momento della ricezione del file contenente i dati. L’Agenzia delle entrate rilascia una apposita ricevuta contenente la data e l’ora di ricezione del file, il codice di identificazione del file attribuito all’utente, il protocollo attribuito al momento della ricezione e il numero delle comunicazioni ricevute. La ricevuta può essere scaricata entro cinque giorni lavorativi successivi a quello dell’invio e rimane disponibile per non meno di 30 giorni lavorativi.
Nei seguenti casi le comunicazioni si intendono non pervenute:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione per la trasmissione tramite il sistema Internet
- codice di autenticazione per l’utilizzo del sistema Entratel duplicato per avere erroneamente inviato più volte lo stesso file
- file non utilizzabile per il mancato utilizzo del software di controllo
- mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di invio tramite un intermediario abilitato
- presenza di errori nel file in misura tale da rendere inutilizzabili le informazioni in misura superiore a un terzo dei dati contenuti.
Nei casi sopra indicati, l’utente, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, ripete la trasmissione telematica. Se gli errori comportano l’impossibilità di utilizzare i dati in numero superiore a un terzo di quelli contenuti nel file, la trasmissione telematica potrà avvenire con una proroga di 30 giorni sul termine stabilito.
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