La Commissione per i principi contabili dei Consigli nazionali dottori commercialisti e ragionieri, in data 20 febbraio 2006, ha emanato un documento dal titolo "La rilevazione della fiscalità corrente e differita nel bilancio delle imprese che aderiscono alla disciplina del consolidato fiscale nazionale". Il documento risponde alla finalità di fornire indicazioni sul trattamento contabile degli effetti della nuova disciplina tributaria del consolidato fiscale nazionale sulla rappresentazione delle imposte correnti e differite sul reddito nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.
Infatti, sebbene il principio contabile Oic 25 e lo Ias 12 siano, secondo quanto affermato nel documento, sufficienti a determinare il trattamento contabile delle imposte sul reddito liquidate sulla base del regime della tassazione di gruppo, essi necessitano di essere applicati secondo processi e modalità spesso diversi rispetto alla prassi ordinaria, per tener conto delle più numerose variabili originate dal regime del consolidato nazionale che influenzano la determinazione delle imposte correnti e differite delle singole società.
Con l'adesione al consolidato, le società non perdono la rispettiva soggettività tributaria, sebbene il particolare istituto ne modifichi i contenuti, tra i quali il mancato rapporto diretto con l'Erario in merito agli obblighi di versamento e rimborso d'imposta.
Conseguentemente, le singole società aderenti devono iscrivere nel conto economico del proprio bilancio d'esercizio il carico fiscale inerente all'Ires, nella misura determinabile per effetto del combinato operare:
- delle norme tributarie
- degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (regolamento di gruppo).
Tale impostazione risponde alla necessità di determinare la corretta correlazione tra risultato ante imposte e relativo onere fiscale a livello di ogni singolo bilancio d'esercizio.
L'onere fiscale da iscrivere nei conti economici delle singole società, compresa la consolidante, è quello relativo al reddito imponibile che ciascuna di esse trasferisce al gruppo(1). Tale onere per Ires di competenza riguarda sia la fiscalità corrente che differita.
Sia le imposte correnti che le imposte differite per Ires di competenza sono iscritte nella voce "22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" del conto economico di ciascuna società.
Esempio
Ipotesi 1
Nell'anno 2007, la "Società A", in veste di consolidante, e la "Società B", in qualità di consolidata, presentano la situazione reddituale descritta nella tabella che segue:
| esercizio 2007 | Imponibile | Imposta teorica |
| Società A | + 100 | + 33 |
| Società B | - 100 | - 33 |
Nel caso di specie, si ipotizzi che l'accordo di consolidamento prevede la corresponsione da parte della "Società A" verso la "Società B" di una somma pari a 30.
A fronte del proprio imponibile pari a + 100, la "Società A" iscrive un'imposta in dare pari a 33.
Inoltre, la società contabilizza un'imposta in avere pari a 3. Ciò in quanto l'onere impositivo che le rimane a carico è inferiore all'imposta teorica.
La "Società B", in relazione al proprio imponibile negativo che trasferisce alla consolidante, riceve una somma compensativa che iscrive quale imposta in avere per l'importo di 30(2).
| esercizio 2008 | Imponibile | Imposta teorica |
| Società A | 0 | 0 |
| Società B | + 100 | + 33 |
In relazione al proprio imponibile pari a + 100, la "Società B" iscrive un'imposta in dare pari a 33.
In virtù dell'adesione al regime del consolidato nazionale e degli accordi intercorsi tra le parti, vi è stata una traslazione del carico impositivo nel biennio, per un importo pari a 3 di imposte della Società A, a carico della Società B.
Vi è stato un trasferimento dell'onere impositivo da una società all'altra, ma sempre nei limiti di quanto previsto dalla legge. Secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 53/2004, ciò non configura una fattispecie imponibile.
Anche il documento richiamato del 20 febbraio 2006 della Commissione per i principi contabili dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri conferma, dal punto di vista contabile, quanto sopra evidenziato: "La società destinataria del beneficio non dovrebbe fruire di un vantaggio superiore a quello massimo derivante dalla perdita, costituito dall'aliquota Ires vigente applicata alla perdita stessa".
Ipotesi 2
Nell'anno 2007, la "Società A", in veste di consolidante, e la "Società B", in qualità di consolidata, presentano la situazione reddituale descritta nella tabella che segue:
| esercizio 2007 | Imponibile | Imposta teorica |
| Società A | + 100 | + 33 |
| Società B | - 100 | - 33 |
Nel caso di specie, si ipotizzi che l'accordo di consolidamento prevede la corresponsione da parte della "Società A" verso la "Società B" di una somma pari a 36.
A fronte del proprio imponibile pari a + 100, la "Società A" iscrive un'imposta in dare pari a 33.
Inoltre, la società contabilizza un componente negativo di altra natura pari a 3. Ciò in quanto non può iscrivere un carico impositivo di 36 superiore a quanto previsto dalla legge.
La "Società B" in relazione al proprio imponibile negativo che trasferisce alla consolidante, riceve una somma compensativa che iscrive quale imposta in avere per l'importo di 33(3).
Inoltre contabilizza un ricavo di altra natura pari a 3.
| esercizio 2008 | Imponibile | Imposta teorica |
| Società A | 0 | 0 |
| Società B | + 100 | + 33 |
In relazione al proprio imponibile pari a + 100, la "Società B" iscrive un'imposta in dare pari a 33.
In sostanza, ciò che può esser contabilizzato quale imposta sono soltanto le somme corrisposte o ricevute fino a concorrenza dell'imposta Ires teorica.
Nell'ipotesi descritta, l'importo pari a 3 che la "Società A" ha trasferito alla "Società B" non ha, pertanto, natura d'imposta in quanto eccedente il carico impositivo disposto dalla legge.
Tale somma costituisce per la "Società B" un ricavo di altra natura (imponibile Ires e Iva).
3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate nei giorni lunedì 20 e martedì 21
NOTE:
1) Cfr documento, pagina 43.
2) La natura è pressoché la stessa di un'imposta anticipata sulle perdite di cui al principio contabile n. 25, ma in questo caso il beneficio fiscale che consente l'iscrizione è totalmente certo in virtù della corresponsione di una somma compensativa.
3) Per la natura di tale imposta si veda la nota precedente.
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